Terziario, distribuzione e servizi. Il CCNL Terziario Confcommercio recepisce la L. 53/2000 e prevede un'aspettativa non retribuita per gravi motivi personali e familiari fino a due anni, frazionabile, con conservazione del posto. Il datore può accogliere la domanda, concederla in parte o proporre un rinvio, ma il diniego deve poggiare su ragioni organizzative reali. Il contratto regola anche il congedo per la formazione, con requisiti di anzianità e tetti percentuali sulle assenze contemporanee. Fuori da queste ipotesi, la concessione resta un accordo individuale.
Pubblico impiego, Funzioni Centrali e Funzioni Locali. L'art. 40 del CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 e l'art. 39 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 riconoscono ai dipendenti a tempo indeterminato un'aspettativa per esigenze personali o di famiglia di dodici mesi complessivi in un triennio, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. La richiesta deve essere formale e motivata, e la concessione dipende dalle esigenze di servizio. I periodi non entrano nel calcolo del comporto. L'art. 43 del CCNL Funzioni Centrali richiede almeno quattro mesi di servizio attivo tra due aspettative. Restano ferme le incompatibilità dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
Sanità pubblica. Il comparto ricalca lo schema dei dodici mesi nel triennio, ma nelle aziende sanitarie le esigenze di servizio pesano di più, perché turni e reperibilità dipendono da organici ridotti. Nella prassi le ASL chiedono un preavviso lungo.
Industria e aziende senza disciplina specifica. Molti contratti industriali regolano congedi formativi e per gravi motivi, ma tacciono sull'aspettativa per ragioni puramente personali. L'assenza nasce allora da un accordo tra le parti, vincolante ai sensi dell'art. 1372 c.c., e l'accettazione dovrebbe riprendere punto per punto durata, effetti e condizioni di rientro.