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Verbale Approvazione Bilancio Associazione | Modello Conforme CTS

Verbale di assemblea ordinaria per associazioni ed Enti del Terzo Settore. Struttura completa con quorum, deleghe e delibere. Download immediato in Word e PDF.
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Il verbale di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio è il documento che dà valore legale alla decisione più delicata della vita associativa: confermare i conti dell'esercizio chiuso. Senza un verbale redatto a regola d'arte, l'approvazione resta carta volante, contestabile da un socio scontento, da un revisore o dall'ufficio del RUNTS in sede di verifica. Il nostro modello segue l'intero arco della seduta, dalla convocazione alla proclamazione del voto, ed è impostato per associazioni riconosciute, non riconosciute ed Enti del Terzo Settore. Si compila in pochi minuti, si scarica in Word modificabile e in PDF, e mette nero su bianco le evidenze richieste dagli artt. 20-21 del Codice civile e dagli artt. 25-26 del D.Lgs. 117/2017.

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Cos'è il verbale di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio

È l'atto che documenta, momento per momento, la riunione annuale in cui i soci approvano il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio. Non è una sintesi narrativa di cortesia. È la prova formale che la decisione è stata presa nei modi previsti dallo statuto e dalla legge. Quando un giudice, un controllore o un funzionario del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) vuole verificare la validità dell'approvazione, è il verbale che chiede per primo, prima ancora del bilancio in sé.

Conviene distinguere subito due strumenti che spesso vengono confusi. Il verbale ordinario copre le materie tipiche dell'amministrazione corrente: bilancio consuntivo, eventuale bilancio preventivo, nomina degli organi sociali in scadenza, indirizzi generali sull'attività. Il verbale di assemblea straordinaria, invece, riguarda le modifiche dello statuto, le trasformazioni, le fusioni e gli atti che incidono sulla struttura dell'ente. Approvare il bilancio in assemblea straordinaria è un errore tecnico che apre il fianco a contestazioni, anche se all'apparenza nessuno se ne accorge.

Nei nostri modelli per associazioni e ETS il verbale è già impostato sulla cornice dell'assemblea ordinaria, con i riferimenti normativi corretti e i campi da compilare per quorum, presenze, deleghe e risultati di voto. La differenza tra un verbale "che si tiene" e un verbale "che regge" è quasi sempre nei dettagli formali, e quei dettagli sono qui già presidiati.

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Quadro normativo

La cornice giuridica del verbale di approvazione del bilancio cambia secondo la natura dell'ente, e questo è il primo punto da chiarire prima di scrivere una sola riga. Per le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, valgono gli artt. 14-35 del Codice civile, con particolare attenzione agli artt. 20 e 21 c.c. sulla convocazione e sulle deliberazioni dell'assemblea. Le associazioni non riconosciute, ancora oggi la forma più diffusa nel tessuto italiano, si muovono invece nel perimetro più snello degli artt. 36-38 c.c., che rinviano largamente all'autonomia statutaria. La regola pratica è semplice: in assenza di norme imperative è lo statuto a fissare le regole del gioco, e va rispettato alla lettera.

Per gli Enti del Terzo Settore si applica il D.Lgs. 117/2017, il Codice del Terzo Settore, con un livello di formalismo più alto. L'art. 25 CTS riserva all'assemblea ordinaria competenze inderogabili, tra cui l'approvazione del bilancio, che non può mai essere delegata all'organo di amministrazione. L'art. 24 CTS disciplina la partecipazione dei soci e le condizioni di voto, mentre l'art. 26 CTS tocca i rapporti tra assemblea e consiglio direttivo. Il bilancio degli ETS, a sua volta, segue gli schemi del Decreto ministeriale 5 marzo 2020, che impone i modelli A, B, C o D in funzione delle dimensioni economiche dell'ente. Per la disciplina aggiornata si rinvia al testo coordinato del Codice del Terzo Settore su Normattiva, riferimento ufficiale anche dopo i correttivi successivi.

Un punto che spesso sfugge: la corretta tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea è imposta dall'art. 15 CTS per gli ETS, e nella prassi è raccomandata anche fuori dal Terzo Settore. Il verbale non è quindi un foglio isolato in un raccoglitore; entra in un libro sociale che, in sede di verifica, viene letto pagina per pagina. Pagine staccate, numerazione interrotta, firme assenti: ogni anomalia è una crepa che, davanti a una contestazione, può aprirsi tutta.

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Quando serve questo documento

Il caso più frequente è quello ricorrente: ogni anno, entro i termini fissati dallo statuto (di norma quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, talvolta sei per gli ETS in casi particolari), l'assemblea ordinaria si riunisce per approvare il rendiconto o il bilancio. È un appuntamento fisiologico, non un'opzione: lo prevedono lo statuto, il Codice civile e, per gli ETS, l'art. 13 CTS sulle scritture contabili. Saltarlo significa esporsi a contestazioni interne e, per gli enti iscritti al RUNTS, a richieste di chiarimenti che possono bloccare l'aggiornamento della posizione.

Lo stesso strumento serve quando l'assemblea ordinaria, oltre al bilancio, è chiamata a deliberare su altre materie correnti: rinnovo delle cariche in scadenza, nomina o conferma dell'organo di controllo per gli ETS sopra le soglie dell'art. 30 CTS, indirizzi sull'attività dell'anno entrante. In questi casi il verbale unico copre tutti i punti all'ordine del giorno, ciascuno con la propria votazione separata. La logica documentale è la stessa, peraltro, che troviamo nei verbali di approvazione del bilancio societario, riuniti tra gli atti costitutivi e statuti d'impresa, anche se la disciplina sostanziale è ovviamente diversa.

Un edge case che vediamo spesso: l'associazione che, nel corso dell'anno, ha ricevuto contributi pubblici superiori a 10.000 euro. In questo scenario l'obbligo di pubblicazione dei dati sul sito o sui canali digitali (Legge 124/2017) si aggancia direttamente all'approvazione del bilancio, e il verbale deve dare atto dell'avvenuta ricognizione. Saltare il passaggio espone l'ente a sanzioni e, nei casi più gravi, alla restituzione del contributo.

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Clausole chiave incluse nel nostro modello

Il modello è costruito attorno alle voci che la prassi notarile e la giurisprudenza identificano come irrinunciabili. Ogni campo è già etichettato, con note guida nei punti in cui ci si blocca più spesso.

  • L'intestazione formale apre il verbale con la denominazione completa dell'ente, la sede legale, il codice fiscale e, per gli ETS, l'iscrizione al RUNTS con la relativa sezione. Sembra burocrazia, ma è il primo filtro di validità che ogni controllore applica.
  • La convocazione e l'ordine del giorno riportano data, ora, luogo e modalità (in presenza, da remoto o mista), insieme al canale con cui i soci sono stati avvisati. Il riferimento al termine statutario di preavviso è citato espressamente, perché l'art. 20 c.c. lo richiede ed è la prima cosa contestata in caso di lite.
  • La verifica del quorum costitutivo racconta chi è presente di persona, chi per delega, chi in collegamento audio-video. Il modello include un format per il foglio presenze e per le deleghe, con il limite massimo previsto dallo statuto: una delega senza tetto numerico è invalida, e con essa rischia di cadere l'intera adunanza.
  • La discussione e la presentazione del bilancio è il cuore tecnico del verbale. Si annota chi ha esposto i conti, le osservazioni dell'eventuale organo di controllo, gli interventi più rilevanti dei soci. Non serve riportare ogni parola, ma il senso e l'esito delle domande sì.
  • La delibera di approvazione è formulata con la formula tipica dell'art. 21 c.c., con l'indicazione esatta dei voti favorevoli, contrari e astenuti, e l'eventuale destinazione dell'avanzo o il ripianamento del disavanzo. Per gli ETS è qui che si richiama il rispetto del divieto di distribuzione indiretta degli utili di cui all'art. 8 CTS.
  • Le firme finali del Presidente dell'assemblea e del Segretario chiudono l'atto, con la stessa struttura che abbiamo adottato per i verbali e modelli per la gestione d'impresa, così da garantire uniformità a chi gestisce in parallelo un ente associativo e una società collegata.
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Considerazioni regionali

Il Codice del Terzo Settore è una legge nazionale e uniforme, ma il funzionamento amministrativo del RUNTS è distribuito tra gli uffici regionali istituiti presso ogni Regione e Provincia autonoma. A parità di regole, i tempi di risposta, il livello di formalismo dei controlli e le richieste di integrazione cambiano sensibilmente da una regione all'altra. Vediamo i contesti più rilevanti.

Lombardia. L'ufficio regionale RUNTS è tra i più attivi d'Italia per volume di pratiche, e nella prassi richiede verbali particolarmente curati su quorum e regolarità della convocazione. La Legge Regionale n. 1/2008 sul volontariato resta vigente per i profili non assorbiti dal CTS, e i Centri Servizi per il Volontariato lombardi offrono supporto tecnico nella redazione degli atti. Un verbale carente viene segnalato con richiesta di rettifica entro trenta giorni.

Lazio. L'ufficio regionale gestisce un flusso elevato di verbali di enti di rilievo nazionale, data la concentrazione di sedi a Roma. La Legge Regionale n. 30/1997 sul volontariato vive accanto al CTS per quanto compatibile. Attenzione alle convocazioni in modalità telematica: l'ufficio chiede il riferimento espresso alla clausola statutaria che le ammette, e in mancanza considera l'assemblea irregolare.

Veneto. Terra di forte associazionismo, con un tessuto fitto di APS, ODV e cooperative sociali. L'ufficio regionale RUNTS è noto per la precisione nella verifica del rispetto del D.M. 5 marzo 2020 sui modelli di bilancio. Un verbale che approvi schemi non conformi viene rinviato senza eccezioni.

Emilia-Romagna. Tra le regioni più strutturate sul fronte ETS, con un raccordo serrato tra ufficio RUNTS, CSV e Forum del Terzo Settore. Qui il verbale viene letto spesso anche dal CSV territoriale quando l'ente chiede consulenza per bandi. Da segnalare che molti enti regionali, in occasione del trasferimento della sede sociale deliberato in assemblea, ricorrono a contratti di locazione per le sedi sociali il cui rinnovo passa esso stesso dall'assemblea ordinaria.

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Come compilare questo verbale

Il percorso sul nostro sito segue la logica reale della seduta, non un elenco astratto di campi. Si parte selezionando la forma giuridica dell'ente (associazione riconosciuta, non riconosciuta o ETS iscritto al RUNTS), e da quella scelta il modello aggiorna i riferimenti normativi citati nel corpo del verbale: artt. 20-21 c.c. per le associazioni non ETS, D.Lgs. 117/2017 per gli ETS, con la menzione della sezione di iscrizione (APS, ODV, altro). Subito dopo si inseriscono i dati di intestazione, il codice fiscale e l'eventuale numero RUNTS.

La fase successiva ricostruisce la convocazione: data, ora, luogo, modalità (in presenza, telematica o mista), canale di avviso ai soci e termine di preavviso. Il sistema verifica che il preavviso indicato sia compatibile con lo statuto caricato, se fornito, oppure suggerisce il minimo statutario tipico. Si passa poi alle presenze, distinguendo soci presenti, deleganti e collegati da remoto, con il calcolo automatico del quorum costitutivo in base alle percentuali statutarie.

Nella sezione dedicata alla discussione del bilancio si scelgono le voci principali che hanno animato la seduta (relazione del Presidente, intervento del Tesoriere, parere dell'organo di controllo se nominato, interventi dei soci) e si registrano la formula della delibera, i voti favorevoli, contrari e astenuti. Il modello chiude con le firme del Presidente e del Segretario, e propone l'esportazione in Word per eventuali ritocchi e in PDF per archivio e trasmissione al RUNTS. L'intero percorso si completa, nella pratica, in venti o trenta minuti.

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Errori comuni da evitare

Il primo errore è il più banale e il più frequente: convocare l'assemblea fuori dai termini statutari. Lo statuto dice quindici giorni di preavviso, la convocazione parte sette giorni prima, e la delibera nasce viziata. Non importa che nessun socio si lamenti sul momento: basta una contestazione successiva e l'approvazione del bilancio diventa carta straccia. Stessa sorte per le convocazioni inviate via WhatsApp quando lo statuto prevede la PEC o la raccomandata. La prassi non sana la violazione formale.

Il secondo errore tipico riguarda le deleghe. Ogni statuto fissa un numero massimo di deleghe per socio (di norma una, due o tre), e ammettere deleghe in eccesso è una causa quasi automatica di annullabilità. Nei verbali che esaminiamo, vediamo spesso un solo socio raccogliere cinque o sei deleghe senza che nessuno controlli. Le deleghe vanno contate, datate e allegate al verbale, non semplicemente menzionate.

Terzo punto critico: la votazione "per acclamazione" sul bilancio. Funziona in tante assemblee di volontariato, ma giuridicamente non equivale a una votazione e non consente di certificare il numero di favorevoli, contrari e astenuti. Per gli ETS è esplicitamente da evitare, perché l'art. 25 CTS impone l'indicazione numerica dei risultati. Quarto errore, infine, è la mancata trascrizione del verbale nel libro delle adunanze: lo stesso rigore documentale lo applichiamo nei modelli di procure e modelli per privati, dove la tracciabilità delle firme è altrettanto decisiva.

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Domande frequenti

Il verbale di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio è legalmente vincolante?

Sì, se redatto nel rispetto dello statuto e delle norme applicabili (Codice civile per le associazioni non ETS, D.Lgs. 117/2017 per gli ETS), il verbale è un atto pienamente vincolante. Cristallizza la decisione dell'assemblea, fa fede della corretta gestione di quorum, ordine del giorno e votazioni, ed è opponibile ai soci, ai terzi e agli uffici pubblici. La forza probatoria deriva dalla regolarità formale: convocazione corretta, presenze certificate, deliberazioni votate con le maggioranze richieste, firme del Presidente e del Segretario. Un verbale fatto bene è quasi inattaccabile; uno approssimativo lascia spazio a ricorsi.

In che formato posso scaricare il verbale?

Il modello è disponibile in Word (.docx) modificabile e in PDF pronto per la stampa o l'archiviazione digitale. Il file Word permette di ritoccare la formattazione, aggiungere allegati specifici (foglio presenze, copia del bilancio, deleghe scansionate) e personalizzare l'intestazione con il logo dell'ente. Il PDF è generato in versione coerente con i requisiti di leggibilità degli uffici RUNTS e di un'eventuale produzione in giudizio. Entrambi i formati restano disponibili nello spazio personale per future modifiche o per essere riutilizzati come base per il verbale dell'esercizio successivo.

Entro quanto va redatto il verbale dopo l'assemblea?

La legge non fissa un termine perentorio specifico, ma la prassi consolidata e la giurisprudenza convergono su un'indicazione netta: il verbale va redatto e firmato contestualmente o nei giorni immediatamente successivi alla seduta, idealmente entro quindici giorni. Per gli ETS, l'art. 15 CTS impone la tenuta aggiornata del libro delle adunanze, il che significa trascrizione tempestiva. Ritardare di mesi è uno dei segnali che fa scattare i controlli più severi, perché solleva il dubbio che il verbale sia stato ricostruito a posteriori in modo non fedele a quanto effettivamente deciso.

Possiamo tenere l'assemblea in videoconferenza?

Sì, purché lo statuto lo ammetta espressamente o non lo escluda. Dopo le aperture introdotte dalla normativa emergenziale e poi consolidate in via permanente, l'assemblea telematica è pienamente legittima se il verbale dà conto delle modalità tecniche di collegamento, dell'identificazione certa dei partecipanti e della possibilità per ciascuno di intervenire in tempo reale. La videoconferenza non riduce gli obblighi di forma. Per le associazioni con statuti datati, l'inserimento espresso della clausola di assemblea da remoto richiede una modifica statutaria con verbale straordinario.

Chi firma il verbale?

Le firme indispensabili sono quelle del Presidente dell'assemblea (figura che presiede la seduta, di norma il Presidente dell'ente o un suo sostituto) e del Segretario, designato dall'assemblea stessa all'apertura dei lavori. Per le sedute con materie particolarmente rilevanti, è prassi raccogliere anche le firme dei componenti dell'organo di controllo se presente. Le firme dei singoli soci non sono richieste sul verbale, ma vanno raccolte sul foglio presenze allegato, che assume valore di documento integrante e fa parte del libro delle adunanze.

Bisogna depositare il verbale al RUNTS?

Non tutti i verbali ordinari vanno depositati, ma l'approvazione del bilancio sì: gli ETS sono tenuti a depositare il bilancio approvato presso il RUNTS entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 48 CTS e regolamento attuativo), e il verbale di approvazione accompagna e legittima il deposito. Per le associazioni non ETS non c'è un obbligo generale di deposito presso registri pubblici, ma il verbale resta documento sociale di fondamentale importanza, da conservare nel libro delle adunanze e da esibire in caso di controllo fiscale, richieste di banche, enti eroganti contributi e partner istituzionali. Lo trovate, come tutti gli atti analoghi, nel catalogo completo dei modelli giuridici.

Per quanto tempo va conservato il verbale?

Il verbale, in quanto parte del libro delle adunanze, va conservato a tempo indeterminato per la durata di vita dell'ente, e per dieci anni dopo lo scioglimento per ragioni civilistiche e fiscali (art. 2220 c.c. applicato in via analogica). Nella pratica, conviene conservarne copia cartacea firmata nel libro sociale e copia digitale in più archivi (cloud, server interno, supporto fisico). I controlli del RUNTS, dell'Agenzia delle Entrate ed eventuali altre autorità possono retrocedere di anni, e l'impossibilità di esibire un verbale è quasi sempre interpretata come irregolarità sostanziale, non come semplice omissione formale.

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