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Ferie durante il preavviso di dimissioni: modello pronto

Puoi sostituire il preavviso con le ferie residue? Modello di richiesta con calcolo dei giorni, riferimenti al Codice civile e al CCNL. Crea e scarica subito.
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La richiesta di fruire delle ferie residue durante il periodo di preavviso è uno dei passaggi più delicati di una cessazione del rapporto di lavoro. Quando un dipendente rassegna le dimissioni, restano quasi sempre giorni di ferie maturati e non goduti, e la domanda pratica diventa una sola: meglio "consumarli" lavorando meno giorni di preavviso, oppure farseli liquidare in busta paga? Questo modello di richiesta ferie in sostituzione del preavviso serve a formalizzare la prima opzione, mettendo nero su bianco i giorni richiesti, il conteggio rispetto al preavviso dovuto e la data effettiva di uscita. È pensato per il lavoratore dimissionario che vuole evitare ambiguità con l'ufficio del personale e lasciare una traccia scritta della propria volontà.

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Ferie durante il preavviso di dimissioni: modello pronto

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Che cos'è la richiesta di ferie in sostituzione del preavviso

Si tratta di una comunicazione scritta con cui il lavoratore che ha già rassegnato le dimissioni chiede al datore di lavoro di poter godere delle ferie residue all'interno del periodo di preavviso, anziché lavorarlo per intero. L'effetto pratico è che i giorni di ferie "coprono" parte del preavviso, anticipando di fatto la cessazione operativa del rapporto. Non va confusa con la semplice richiesta di ferie ordinaria: qui il contesto è la fine del rapporto, e la posta in gioco è la data di ultimo giorno di lavoro e il trattamento economico finale.

Il punto giuridico da capire è che il preavviso, per costante orientamento della giurisprudenza, ha efficacia reale e non meramente obbligatoria. Significa che il rapporto prosegue fino alla scadenza del preavviso, salvo diverso accordo tra le parti. La fruizione delle ferie durante questo periodo, quindi, non è un diritto automatico del lavoratore: richiede il consenso del datore, perché le ferie e il preavviso rispondono a finalità diverse. Il preavviso serve all'azienda per organizzare la sostituzione; le ferie servono al recupero psicofisico. Per questo la richiesta va motivata, datata e conservata, non gestita "a voce" nell'ultimo colloquio con il responsabile.

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Quadro normativo

La disciplina nasce dall'intreccio di tre fonti. La prima è l'articolo 2118 del Codice civile, che impone a ciascuna parte di dare un termine di preavviso in caso di recesso dal rapporto a tempo indeterminato, salvo il pagamento dell'indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto. La seconda è l'articolo 2109 del Codice civile, che fissa il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite e ne affida la collocazione temporale al datore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore. La terza è il D.Lgs. 66/2003, che garantisce un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali e ne vieta la monetizzazione, con liquidazione ammessa di regola solo alla cessazione del rapporto.

Il nodo centrale, sul quale la Cassazione è tornata più volte, riguarda la sovrapposizione tra ferie e preavviso. L'orientamento consolidato è che, durante il preavviso lavorato, la fruizione delle ferie sospende il decorso del preavviso stesso, perché le due istituzioni non sono fungibili. In altri termini, salvo accordo contrario, godere di ferie nel periodo di preavviso ne prolunga la scadenza anziché anticiparla. Ecco perché un accordo esplicito è decisivo: senza il consenso del datore, i giorni di ferie non si "scalano" dal preavviso. Le procedure di forma e di conteggio sono poi quasi sempre dettagliate dal CCNL applicato, che disciplina durata del preavviso per livello e anzianità, frazionabilità delle ferie e modalità di richiesta. Per il quadro di sintesi sulle ferie spettanti e sui limiti alla monetizzazione resta utile la scheda dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle ferie e i riposi, che riepiloga gli obblighi datoriali in materia. La regola operativa è semplice: prima si verifica cosa prevede il contratto collettivo, poi si formula la richiesta, sempre per iscritto e con conteggio dei giorni allegato.

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Quando utilizzare questo modello

Lo scenario più comune è quello del lavoratore che ha già inviato le proprie dimissioni telematiche e si ritrova con un residuo ferie consistente, magari arretrato da più anni, che non vuole lasciare alla sola liquidazione monetaria. Chiedere di fruirne durante il preavviso permette di uscire prima dall'azienda mantenendo la retribuzione piena per quei giorni. È la situazione tipica di chi ha già firmato altrove e vuole ridurre la finestra tra un impiego e l'altro.

Un secondo caso ricorrente è quello di chi ha accumulato ferie residue oltre la soglia fisiologica e teme di perderle o di vederle liquidate a un valore meno favorevole. Anche chi affronta un cambio di vita, un trasferimento o motivi familiari trova in questo modello lo strumento per chiudere il rapporto in modo ordinato. Vale poi per i contesti in cui i rapporti con il responsabile si sono raffreddati: una richiesta scritta e protocollata vale molto più di un'intesa verbale che nessuno ricorderà al momento del conguaglio finale.

Attenzione a un edge case frequente: il datore può legittimamente rifiutare la fruizione delle ferie nel preavviso per comprovate esigenze organizzative, ad esempio quando occorre il passaggio di consegne. In quel caso le ferie residue vengono liquidate e il preavviso si lavora per intero. Un secondo caso limite riguarda il preavviso "in pagamento": se il datore opta per l'indennità sostitutiva e libera subito il lavoratore, la richiesta di ferie nel preavviso perde oggetto, perché il rapporto cessa immediatamente.

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Clausole e contenuti inclusi nel nostro modello

  • Il richiamo alle dimissioni già presentate, con data di invio e protocollo telematico, ancora la richiesta al contesto corretto. Senza questo riferimento, l'ufficio del personale potrebbe trattarla come una normale domanda di ferie, perdendo il collegamento con la cessazione e con il calcolo del preavviso.
  • Il periodo di preavviso dovuto, espresso in giorni di calendario secondo il livello e l'anzianità previsti dal CCNL applicato. Indicarlo in modo esplicito evita la contestazione più frequente, cioè il disallineamento tra i giorni che il lavoratore ritiene di dover prestare e quelli effettivamente dovuti.
  • Il conteggio delle ferie residue, con saldo maturato, eventuali arretrati e numero di giorni che si chiede di imputare al preavviso. Il modello lascia spazio alla distinzione tra ferie, ROL ed ex festività, perché hanno regole di maturazione e contabilizzazione diverse e confonderle è l'errore classico.
  • La data di ultimo giorno di effettiva presenza e la data di cessazione formale del rapporto, due informazioni che spesso non coincidono e che vanno tenute separate per il conguaglio finale e per la consegna della documentazione.
  • La richiesta espressa di accordo del datore, con formula che riconosce la necessità del consenso aziendale. Questa clausola protegge il lavoratore: chiarisce che si sta proponendo un'intesa, non rivendicando un automatismo, e rende più difficile un successivo equivoco sulla decorrenza del preavviso.
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Considerazioni regionali e per CCNL

La variabile che pesa di più non è il territorio, ma il contratto collettivo applicato, perché la durata del preavviso e le regole di fruizione delle ferie cambiano in modo netto da un settore all'altro.

Metalmeccanici (CCNL Industria Metalmeccanica). Per gli operai e gli impiegati di livello intermedio il preavviso di dimissioni si misura in giorni di calendario crescenti con l'anzianità. La frazionabilità delle ferie è ammessa, ma il contratto richiede di norma un coordinamento con la programmazione aziendale; nei reparti a ciclo continuo la richiesta di ferie nel preavviso incontra resistenze maggiori, perché la sostituzione è più complessa da organizzare.

Commercio (CCNL Terziario Confcommercio). Qui il preavviso varia per livello di inquadramento e per anzianità, con soglie tipicamente più contenute per i livelli bassi. Il settore conosce periodi di esclusione dalle ferie legati a saldi e festività commerciali, e questo incide direttamente sulla possibilità di fruire le ferie residue nel preavviso durante l'alta stagione. Chi si dimette a ridosso del periodo natalizio o dei saldi deve aspettarsi un diniego più probabile.

Dirigenti. Per i dirigenti il preavviso è notevolmente più lungo, spesso espresso in mesi, e il monte ferie residuo è frequentemente elevato. In questi casi la sostituzione del preavviso con ferie diventa una vera negoziazione, che si chiude di regola con un accordo individuale dove la decorrenza esatta della cessazione viene definita per iscritto. Per inquadrare correttamente i rapporti di lavoro a monte resta utile la documentazione di gestione del rapporto di lavoro per le imprese, che fissa livello, anzianità e clausole su cui poi si calcola il preavviso.

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Come compilare la richiesta

Si parte indicando i propri dati anagrafici e gli estremi del rapporto, livello e CCNL applicato compresi, perché è su questi che si calcola il preavviso. Da lì si richiama la data delle dimissioni già rassegnate, così la comunicazione si aggancia al contesto giusto e non viene scambiata per una domanda di ferie ordinaria. Il passaggio successivo è il conteggio: inserisci i giorni di ferie residui maturati, separando l'eventuale arretrato, e specifica quanti giorni chiedi di imputare al preavviso. A quel punto il modello ti guida a indicare la data di ultimo giorno di presenza fisica e la data di cessazione formale del rapporto, che vanno tenute distinte. Si chiude con la formula di richiesta del consenso datoriale e con lo spazio per il passaggio di consegne, utile a rendere la proposta più accettabile per l'azienda. Una volta personalizzato, il documento si scarica in formato Word per eventuali ultime modifiche e in PDF per l'invio protocollato e l'archiviazione nel fascicolo personale. Per altri adempimenti scritti legati alla chiusura di un rapporto può servire anche un modello di disdetta o comunicazione formale tra privati.

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Errori da evitare

L'errore più diffuso è dare per scontato che le ferie nel preavviso siano un diritto. Non lo sono: senza il consenso del datore la fruizione sospende il decorso del preavviso anziché abbreviarlo, e il lavoratore rischia di trovarsi vincolato più a lungo del previsto. Il secondo errore, speculare, è gestire tutto a voce con il responsabile: al momento del conguaglio finale nessuno ricorda l'intesa, e il calcolo del preavviso torna a quello formale del contratto. Capita poi spesso di sbagliare il conteggio confondendo ferie, ROL ed ex festività, che hanno regole diverse e non sono intercambiabili: un saldo gonfiato da questa confusione porta a richieste irrealistiche e a un diniego quasi certo.

Un quarto inciampo riguarda la data di cessazione: chi indica solo l'ultimo giorno di presenza, dimenticando che il rapporto cessa formalmente alla fine del preavviso, crea problemi con il TFR, la documentazione di fine rapporto e l'eventuale richiesta di disoccupazione. Infine, c'è chi presenta la richiesta troppo tardi, quando il preavviso è ormai agli sgoccioli e l'azienda non ha più margine per riorganizzarsi. La tempistica conta quanto il contenuto: una richiesta inviata appena dopo le dimissioni, e prima che parta l'organizzazione della sostituzione, ha probabilità di accoglimento molto più alte. Per chi gestisce il lato datoriale, impostare a monte regole chiare con la modulistica per la gestione del personale in azienda riduce drasticamente questi attriti.

Punti chiave da ricordare

Consenso datore

Le ferie nel preavviso non sono automatiche

Chiedere di usare le ferie residue durante il preavviso non equivale a una normale richiesta ferie: serve il via libera del datore di lavoro. La ragione è pratica e giuridica: il preavviso serve all’azienda per organizzare la sostituzione, mentre le ferie tutelano il recupero psicofisico. Senza un accordo esplicito, non puoi dare per scontato di “accorciare” il preavviso.

Effetto sul preavviso

Ferie e preavviso non si scambiano

La giurisprudenza considera il preavviso a efficacia reale: il rapporto prosegue fino alla sua scadenza, salvo diverso accordo. In linea generale, la sovrapposizione ferie-preavviso non fa “scalare” giorni: la fruizione delle ferie tende a sospendere il decorso del preavviso e quindi a spostare in avanti la data di fine. Per anticipare l’uscita operativa serve un’intesa chiara.

Regole e conteggi

Metti per iscritto giorni e data di uscita

Il modello serve a fissare nero su bianco: ferie residue richieste, conteggio rispetto al preavviso dovuto e data effettiva dell’ultimo giorno di lavoro. È il modo più semplice per evitare ambiguità con l’ufficio del personale, soprattutto quando il CCNL disciplina durata del preavviso (per livello e anzianità), frazionabilità delle ferie e modalità di richiesta. Una traccia scritta riduce contestazioni sul saldo finale.

Domande frequenti

Solo con l'accordo del datore di lavoro. Il preavviso e le ferie hanno finalità diverse e, per orientamento costante della Cassazione, non sono fungibili: durante il preavviso lavorato la fruizione delle ferie ne sospende il decorso, prolungandolo invece di abbreviarlo. Significa che, in assenza di un consenso esplicito dell'azienda, chiedere ferie nel preavviso non riduce il numero di giorni dovuti. Quando invece il datore accetta, i giorni di ferie coprono parte del preavviso e la cessazione operativa si anticipa. Per questo il modello è costruito come una proposta di accordo, non come una rivendicazione di un automatismo che la legge non prevede.

Sì. La comunicazione si fonda sull'articolo 2118 e sull'articolo 2109 del Codice civile e sul D.Lgs. 66/2003, e formalizza una richiesta che il diritto del lavoro italiano riconosce, subordinandola al consenso datoriale. Il documento non sostituisce il contratto collettivo, ma vi rinvia espressamente per durata del preavviso e regole di fruizione delle ferie. Trattandosi di una proposta tra le parti, la sua efficacia dipende dall'accettazione del datore: una volta accettata per iscritto, vincola entrambi sulla nuova data di cessazione. È quindi pienamente utilizzabile come prova documentale dell'intesa raggiunta, a patto di conservarne copia firmata e protocollata.

Il modello è disponibile in formato Word modificabile e in PDF. La versione Word serve per inserire i dati anagrafici, il conteggio dei giorni e le eventuali clausole specifiche del tuo CCNL prima dell'invio. Il PDF è la versione consigliata per la trasmissione formale e per l'archiviazione nel fascicolo personale, perché non è modificabile e cristallizza il contenuto alla data di invio. Molti la inviano via PEC o la fanno protocollare dall'ufficio del personale, così da avere una data certa. Avere entrambi i formati ti consente di personalizzare il testo e poi consegnarne una versione stabile e non alterabile.

Il prima possibile, idealmente subito dopo aver rassegnato le dimissioni e comunque prima che l'azienda organizzi la sostituzione. Non esiste un termine legale fisso per questa specifica richiesta, ma la tempistica incide pesantemente sulla probabilità di accoglimento: più il preavviso è già decorso, meno margine ha il datore per riorganizzarsi e più è probabile un diniego per esigenze organizzative. Il CCNL applicato può comunque fissare termini minimi di preavviso per le ferie ordinarie, che è bene rispettare anche in questo contesto. La regola pratica è muoversi subito, allegando già il conteggio dei giorni, così da lasciare all'azienda il tempo di valutare.

Sì, e legittimamente, se sussistono comprovate esigenze organizzative. L'articolo 2109 del Codice civile affida al datore la collocazione temporale delle ferie tenendo conto delle necessità dell'impresa, e questo vale a maggior ragione nel preavviso, quando serve gestire il passaggio di consegne e la continuità del servizio. In caso di rifiuto, le ferie residue non vanno perse: vengono liquidate in busta paga alla cessazione del rapporto, perché la legge ne vieta la monetizzazione in costanza di rapporto ma la ammette alla fine. Il diniego dovrebbe essere motivato; un rifiuto sistematico e privo di ragioni reali può essere contestato, soprattutto se ha generato accumuli abnormi di ferie.

Sì. Se l'azienda non concede la fruizione, o se i giorni residui eccedono il preavviso, le ferie maturate e non godute vengono liquidate in busta paga al momento della cessazione. Il D.Lgs. 66/2003 vieta la monetizzazione delle ferie durante il rapporto, ma alla fine del rapporto la liquidazione del residuo è dovuta. Il calcolo si basa sulla retribuzione ordinaria spettante per i giorni non goduti. È quindi importante che il conteggio dei giorni nel documento sia preciso e separi ferie, ROL ed ex festività, perché concorrono al conguaglio finale con regole proprie e una contabilizzazione corretta evita contestazioni sul cedolino di chiusura.

La data di cessazione formale del rapporto coincide con la scadenza del preavviso, non con l'ultimo giorno di presenza fisica. Quando le ferie coprono parte del preavviso d'accordo con l'azienda, il rapporto prosegue formalmente fino alla nuova data concordata, ed è quella la data che rileva per il TFR, per la documentazione di fine rapporto e per l'eventuale accesso alla disoccupazione. Per questo il modello tiene distinte le due date: confonderle è uno degli errori più costosi, perché può sfasare il calcolo del TFR e i termini delle comunicazioni obbligatorie. Indicare entrambe in modo chiaro mette il lavoratore al riparo da equivoci nel conguaglio.

Conviene usare una forma che dia data certa e prova di ricezione. La PEC è lo strumento più solido, ma vanno bene anche la consegna a mano con firma per ricevuta o il protocollo dell'ufficio del personale. L'invio informale via chat o a voce è da evitare, perché non lascia traccia verificabile e ripropone esattamente il problema che il documento vuole risolvere. Allega sempre il conteggio dei giorni e il richiamo alle dimissioni già presentate. Conservane copia: in caso di contestazione sul conguaglio o sulla data di uscita, una richiesta scritta e datata sposta la discussione dai ricordi ai fatti documentati.

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