Uno statuto SRL è il documento che disciplina il funzionamento interno di una società a responsabilità limitata italiana, allegato obbligatoriamente all'atto costitutivo davanti al notaio e depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. È il testo che governa la vita sociale per tutta la sua durata: capitale, ripartizione delle quote, poteri degli amministratori, funzionamento delle assemblee, ingresso e uscita dei soci, scioglimento. Il nostro modello di statuto SRL è redatto in conformità con gli articoli 2462 e seguenti del Codice Civile e tiene conto delle riforme introdotte dal D.Lgs. 6/2003. È adatto sia a una SRL ordinaria pluripersonale sia a una SRL unipersonale, da costituire con atto pubblico davanti a un notaio italiano.
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Che cos'è uno statuto SRL
Lo statuto è l'insieme delle regole che governano una società a responsabilità limitata dopo la sua costituzione. La distinzione con l'atto costitutivo, spesso confusa nella prassi imprenditoriale, è in realtà netta: l'atto costitutivo è il contratto con cui due o più soggetti (o un unico socio nella SRL unipersonale) decidono di dare vita alla società e ne fissano gli elementi di identificazione, mentre lo statuto ne disciplina il funzionamento concreto. Nella pratica notarile italiana i due testi vengono redatti contestualmente e firmati nello stesso atto, ma il Codice Civile li tratta come documenti formalmente distinti, e una modifica statutaria non comporta automaticamente la modifica dell'atto costitutivo originario.
Lo statuto si distingue inoltre dai patti parasociali, accordi separati e riservati tra i soci, non opponibili alla società né ai terzi e con una durata massima legale di cinque anni ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c.. Una clausola di prelazione inserita nello statuto vincola tutti i soci presenti e futuri; la stessa clausola in un patto parasociale vincola solo i firmatari, e perde efficacia con il loro recesso. La scelta tra collocare una regola nello statuto o in un patto parasociale è quindi strategica, non meramente formale. Tutto ciò che riguarda la struttura del capitale, l'amministrazione e i quorum deve essere statutario, mai parasociale, perché altrimenti non risulterà opponibile al Registro delle Imprese e ai creditori sociali.
Quadro normativo
La disciplina italiana della SRL è contenuta nel Libro V, Titolo V, Capo VII del Codice Civile, agli articoli 2462-2483, nella loro versione vigente introdotta dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, la cosiddetta riforma del diritto societario. Si tratta di un corpo normativo organico che ha trasformato la SRL da semplice variante della SpA in un tipo sociale autonomo, dotato di una propria fisionomia e di una notevole flessibilità organizzativa. L'articolo 2462 c.c. enuncia il principio cardine, ovvero la limitazione della responsabilità dei soci al solo capitale conferito; l'articolo 2463 c.c. disciplina il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo e, indirettamente, dello statuto.
Sul versante del capitale, l'articolo 2463, comma 4 c.c. prevede la facoltà di costituire la società con un capitale anche inferiore ai 10.000 euro storicamente richiesti, purché interamente versato in denaro al momento della sottoscrizione: è la base normativa della SRL a capitale ridotto. La SRL semplificata (SRLS), introdotta dal D.L. 76/2013 convertito nella legge 99/2013, è invece disciplinata dall'articolo 2463-bis c.c. e ha uno statuto standard inderogabile fissato dal D.M. 138/2012. Per i requisiti di pubblicità, l'articolo 2330 c.c. richiama l'obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese entro venti giorni dalla stipula, formalità a cui provvede direttamente il notaio rogante. La pubblicità ha efficacia costitutiva: prima dell'iscrizione la società non esiste come soggetto di diritto. Tutte le modifiche statutarie successive richiedono atto pubblico notarile e nuova iscrizione, pena la loro inopponibilità ai terzi. Per un quadro completo degli adempimenti pratici si può consultare il portale ufficiale del Registro delle Imprese italiano, che pubblica le linee guida operative aggiornate dalle Camere di Commercio. Anche il deposito del bilancio annuale e gli adempimenti societari periodici vanno inquadrati nel più ampio contesto degli adempimenti di gestione di una società italiana, che la SRL eredita fin dal primo giorno di vita.
Quando serve uno statuto SRL
Il caso più frequente è la costituzione ex novo di una società: due o più imprenditori decidono di trasformare un progetto in un soggetto giuridico autonomo per accedere al credito bancario, partecipare a gare pubbliche, assumere personale o limitare la responsabilità patrimoniale rispetto ai rischi d'impresa. Lo statuto va preparato prima dell'appuntamento dal notaio e discusso con tutti i soci, perché il momento della firma davanti al pubblico ufficiale non è quello giusto per rinegoziare le clausole: i tempi del notaio sono compressi e qualunque modifica dell'ultimo minuto può rallentare l'iscrizione al Registro delle Imprese. Una stesura preventiva e ragionata è la prassi raccomandata da ogni studio d'affari italiano.
La seconda ipotesi è la trasformazione di una ditta individuale o di una società di persone in SRL, operazione regolata dagli articoli 2498 e seguenti c.c. che richiede un nuovo statuto coerente con il tipo sociale di destinazione. Il caso si presenta tipicamente quando un'attività cresce oltre certe soglie di fatturato, quando entrano investitori esterni, oppure per ragioni di protezione patrimoniale del titolare. Attenzione ai termini fiscali: la trasformazione produce effetti dal giorno dell'iscrizione, e una scelta del momento sbagliata può creare disallineamenti tra esercizio sociale e periodo d'imposta.
Esistono poi casi più tecnici. Lo statuto serve in caso di scissione o fusione di SRL preesistenti, dove l'ente risultante richiede un testo aggiornato. Serve anche per le SRL holding di famiglia, oggi molto diffuse per la pianificazione successoria, e per le startup innovative, che possono inserire clausole speciali sulle categorie di quote ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 179/2012. Per orientarti tra tutti gli atti collegati alla nascita di una società italiana, consulta il catalogo dei documenti per la creazione d'impresa e individua i complementi più adatti al tuo progetto.
Clausole essenziali incluse nel nostro modello
Il nostro modello di statuto SRL copre tutte le clausole rese obbligatorie dall'articolo 2463 c.c. e integra le previsioni opzionali più diffuse nella prassi italiana, redatte secondo il linguaggio tipico degli studi notarili. Ecco le voci principali del template, ciascuna con il suo ruolo concreto nella vita della società.
- La denominazione sociale e la sede sono fissate in apertura, con l'indicazione obbligatoria della dicitura "società a responsabilità limitata" o della sigla SRL. La sede legale si indica nel Comune e non al civico preciso, scelta ormai standard dopo l'introduzione dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che consente di spostare l'indirizzo all'interno dello stesso Comune con semplice decisione degli amministratori.
- L'oggetto sociale descrive l'attività economica prevista, con il livello di dettaglio richiesto dalla giurisprudenza: né troppo generico, perché un oggetto vago può essere contestato in sede di iscrizione, né troppo specifico, perché vincolerebbe la società a una sola linea di business e renderebbe necessaria una modifica statutaria a ogni evoluzione del business plan.
- Il capitale sociale è fissato in cifra precisa, con indicazione delle quote di ciascun socio espresse in valore e in percentuale. La clausola prevede le modalità di conferimento (denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera secondo l'articolo 2464 c.c.) e le regole per i versamenti residui.
- Il regime di circolazione delle quote comprende la clausola di prelazione a favore dei soci preesistenti e quella di gradimento dell'organo amministrativo, due strumenti che governano l'ingresso di terzi e tutelano gli equilibri interni del compagine sociale.
- L'organo amministrativo può essere monocratico o collegiale, con poteri disgiunti o congiunti. Lo statuto fissa la durata della carica, i poteri di rappresentanza, le cause di decadenza e le maggioranze per le delibere collegiali. Per chi sta valutando in parallelo una struttura associativa, può essere utile confrontare il modello con i modelli di statuto per associazioni ed enti del Terzo Settore, che hanno una governance molto diversa.
- Le assemblee dei soci sono disciplinate ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., con regole su convocazione, quorum costitutivi e deliberativi, voto per teste o per quote, e la possibilità di decisioni extra-assembleari per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, opzione molto utilizzata nelle SRL a ristretta base sociale.
Tipologie di SRL e considerazioni pratiche
SRL ordinaria. È la forma classica disciplinata dagli articoli 2462 e seguenti c.c., con capitale minimo di 10.000 euro (o inferiore a quella soglia, ma non sotto 1 euro, grazie alla riforma del 2013) e piena libertà di personalizzazione statutaria. Si presta a qualsiasi attività commerciale, professionale o industriale e consente di adottare strutture di governance complesse, comprese categorie speciali di quote ai sensi dell'articolo 2468 c.c.. È il modello su cui si basa il nostro template, perché copre la quasi totalità delle esigenze di un imprenditore italiano. Le clausole di intrasferibilità delle quote, di drag-along o di tag-along, perfettamente lecite nella SRL ordinaria, sono invece precluse nella SRLS per via della rigidità dello statuto standard.
SRL semplificata (SRLS). Introdotta dal D.L. 1/2012 e disciplinata dall'articolo 2463-bis c.c., ha uno statuto standard inderogabile fissato dal Decreto Ministeriale 138/2012 e non consente personalizzazioni. È pensata per i giovani imprenditori e per chi vuole partire con un capitale tra 1 e 9.999 euro, con la sostanziale esenzione dai diritti di segreteria e dall'onorario del notaio. La rigidità del modello la rende però poco adatta a chi prevede ingressi successivi di soci o operazioni complesse: nella prassi, molti studi notarili consigliano di costituirla solo se l'esigenza reale è quella del risparmio iniziale, ricordando che il passaggio successivo a SRL ordinaria richiede un atto modificativo che ne neutralizza in gran parte il vantaggio economico.
SRL unipersonale. L'unico socio può essere persona fisica o giuridica, e la responsabilità rimane limitata purché siano rispettati i requisiti dell'articolo 2462, comma 2 c.c.: conferimento integrale del capitale al momento della costituzione e pubblicità della condizione di unipersonalità presso il Registro. Il mancato adempimento di queste formalità fa cadere la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sorte nel periodo in cui il socio unico esercitava il controllo, esponendo il patrimonio personale dell'unico socio. È un rischio molto sottovalutato, specie nelle SRL costituite da freelance per fatturare le proprie prestazioni.
Considerazioni regionali. Sul piano operativo, le pratiche di iscrizione variano sensibilmente tra le diverse Camere di Commercio italiane. Milano, Roma e Torino dispongono di sportelli telematici evoluti e di tempi di iscrizione spesso inferiori alle 48 ore; altre realtà territoriali richiedono tempi più lunghi e a volte integrazioni documentali specifiche. Se la sede legale viene fissata in un Comune diverso da quello di residenza dell'amministratore, occorre verificare le regole sul domicilio digitale e sull'eventuale apertura di una posizione INPS e INAIL territoriale. La scelta della sede ha implicazioni anche sulla tassazione locale (IMU se la società è proprietaria dell'immobile) e sulla disponibilità dei contratti di locazione commerciale per la sede societaria, spesso il primo atto da firmare subito dopo la costituzione.
Come compilare lo statuto sulla nostra piattaforma
Il percorso guidato si apre con la scelta della tipologia di SRL che intendi costituire: ordinaria, semplificata o unipersonale. La scelta condiziona tutte le clausole successive, perché il sistema adatta automaticamente i quorum, le regole sui conferimenti e le formule statutarie alla forma scelta. Subito dopo inserisci i dati identificativi della società, la denominazione, la sede e l'oggetto sociale, che puoi descrivere in linguaggio naturale e che la piattaforma riformula nel registro tipico degli statuti notarili, eliminando le espressioni generiche che la Camera di Commercio potrebbe contestare.
Il passaggio successivo riguarda i soci e le quote. Per ciascun socio inserisci nome, codice fiscale, residenza e quota di capitale, in valore e in percentuale. Il totale deve corrispondere al capitale dichiarato, e il sistema lo verifica in tempo reale prima di consentire l'avanzamento. Indichi poi il tipo di conferimento, in denaro o in natura, e in quest'ultimo caso il software richiama la perizia di stima ai sensi dell'articolo 2465 c.c. che dovrai allegare in fase notarile. L'ultima sezione del questionario riguarda la governance: organo amministrativo monocratico o collegiale, durata della carica, poteri di rappresentanza, regole sulle assemblee, eventuali clausole di prelazione, gradimento, drag-along o tag-along. Al termine scarichi lo statuto in PDF e in Word, pronto da inviare al notaio per la stipula.
Errori frequenti da evitare
L'errore più comune è la scelta affrettata della tipologia SRL in base al solo risparmio iniziale. Costituire una SRLS per evitare l'onorario notarile sembra conveniente, ma se entro pochi mesi servirà l'ingresso di un investitore o una clausola di lock-up sui soci fondatori, occorrerà convertirla in SRL ordinaria con un atto modificativo che annulla il vantaggio economico iniziale e raddoppia i tempi di adeguamento. Un secondo errore ricorrente è l'oggetto sociale troppo generico, formulato con espressioni come "qualsiasi attività commerciale lecita": la Camera di Commercio respinge la dicitura come priva di specificità, costringendo a rivedere il testo a società già costituita.
Sul fronte governance, molti soci sottovalutano la clausola sui quorum deliberativi. Adottare i quorum legali di default significa rendere bloccabile ogni decisione importante con il voto contrario di un socio che detenga anche solo il 33% del capitale, ipotesi tutt'altro che remota nelle SRL a tre soci con quote paritarie. La definizione anticipata di quorum rafforzati o ridotti, in funzione della filosofia voluta, evita anni di stallo decisionale. Un quarto errore frequente è dimenticare di prevedere la clausola di recesso convenzionale, limitandosi alle ipotesi legali dell'articolo 2473 c.c.: la rigidità che ne deriva crea problemi quando un socio vuole uscire per ragioni personali. Infine, l'omessa indicazione delle modalità di liquidazione della quota in caso di morte del socio è una svista tipica che, se non sanata, costringe gli eredi a entrare nella società anche contro la volontà degli altri soci.
Domande frequenti
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