Lo statuto di una società in nome collettivo è il documento che disciplina la nascita della società, i rapporti tra i soci e la gestione dell'attività, dalla costituzione fino alla liquidazione. Per una SNC, statuto e atto costitutivo coincidono nella prassi italiana: un unico testo regola contemporaneamente l'identità dei soci, i conferimenti, la rappresentanza e la sorte delle quote. Il nostro modello è pensato per due o più soci che vogliono costituire una società di persone con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, secondo gli articoli 2291 e seguenti del Codice Civile. Si rivolge a piccoli imprenditori, artigiani in forma associata, famiglie che gestiscono un'attività comune e professionisti che esercitano un'attività non riservata da albi.
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Cos'è lo statuto di una SNC?
La società in nome collettivo è una società di persone a carattere commerciale, disciplinata dagli articoli 2291-2312 del Codice Civile italiano. Lo statuto è il documento contrattuale che la fa nascere, ne fissa le regole di funzionamento e individua i diritti e gli obblighi di ciascun socio. A differenza delle società di capitali, dove statuto e atto costitutivo sono atti distinti, nella SNC i due elementi si fondono in un unico testo, chiamato indifferentemente atto costitutivo o statuto.
La caratteristica giuridica fondamentale è la responsabilità personale, illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni assunte dalla società. Il creditore sociale può aggredire il patrimonio dei singoli soci dopo aver tentato l'esecuzione su quello sociale, in applicazione del beneficio della preventiva escussione previsto dall'articolo 2304 c.c.. Questo regime differenzia la SNC dalla società in accomandita semplice (SAS), dove convivono soci accomandatari e accomandanti, e dalla SRL, dove la responsabilità è limitata al capitale sottoscritto. Per orientarsi tra le forme societarie e i documenti per la costituzione di una società in Italia, conviene confrontare il modello SNC con le alternative in base a rischio, capitale e adempimenti. La SNC resta la scelta classica per chi vuole condividere rischi e ricavi senza la rigidità documentale della SRL, accettando di esporre il proprio patrimonio personale.
Quadro normativo
Lo statuto della SNC è regolato dal Capo III del Titolo V del Libro V del Codice Civile (articoli 2291-2312), che disciplina costituzione, funzionamento, scioglimento e liquidazione della società. L'articolo 2295 c.c. elenca tassativamente le indicazioni che l'atto costitutivo deve contenere: dati anagrafici dei soci, ragione sociale, soci con poteri di amministrazione, sede sociale, oggetto sociale, conferimenti e relativa valutazione, criteri di ripartizione di utili e perdite, durata della società. La mancanza di uno di questi elementi non determina la nullità dell'atto, ma ne impedisce l'iscrizione e dunque la regolarità della società.
La forma è imposta dall'articolo 2296 c.c.: l'atto costitutivo deve risultare da atto pubblico redatto dal notaio oppure da scrittura privata autenticata, in ogni caso con intervento notarile. Entro trenta giorni dalla stipula, l'atto va depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, a cura del notaio rogante o autenticante. La pubblicità ha valore dichiarativo: la società esiste anche prima dell'iscrizione, ma in assenza di iscrizione viene qualificata come società irregolare ai sensi dell'articolo 2297 c.c., con perdita del beneficio della preventiva escussione e regime di rappresentanza più rigido.
Una volta costituita la SNC, per i contratti di lavoro conformi al Codice del Lavoro italiano sottoscritti dalla società valgono le regole ordinarie del datore di lavoro, indipendentemente dalla forma societaria. La disciplina si è arricchita nel tempo di indicazioni operative dei Conservatori dei Registri delle Imprese e di prassi notarili consolidate. Per un'esposizione ufficiale degli adempimenti richiesti alla costituzione delle società di persone, è utile la guida operativa del Registro delle Imprese italiano sulle società di persone.
Quando serve uno statuto SNC?
Lo statuto SNC è la forma giuridica naturale per le piccole imprese commerciali a base familiare o tra soci di fiducia. Negozi al dettaglio, botteghe artigiane, ristoranti gestiti da fratelli, attività di import-export tra due partner: tutti casi in cui la responsabilità illimitata è un costo accettabile in cambio della semplicità gestionale e dei minori adempimenti rispetto alla SRL. Il modello tipico prevede due o tre soci con conferimenti omogenei e una gestione condivisa o affidata a uno solo di essi.
La SNC torna utile anche quando un'attività individuale cresce al punto da rendere conveniente l'ingresso di un secondo socio operativo. Trasformare una ditta individuale in SNC permette di formalizzare i rapporti interni, regolare la successione dell'attività e proteggere il valore dell'avviamento contro frizioni future. Va valutato però l'impatto fiscale: la SNC è soggetta a tassazione per trasparenza, con redditi attribuiti pro quota ai soci ai fini IRPEF, scelta vantaggiosa per redditi modesti ma penalizzante quando l'attività genera utili rilevanti reinvestiti nell'impresa.
Un caso particolare è l'esercizio in forma associata di attività non riservate da albi professionali: consulenti commerciali, agenti, formatori. Per i professionisti iscritti ad ordini la SNC è preclusa, vigendo il vincolo della società tra professionisti regolata da leggi speciali. Una seconda ipotesi è la SNC tra coniugi, ammessa salvo che non si configuri come azienda coniugale ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., fattispecie residuale nella prassi notarile.
Clausole essenziali del nostro modello
Il modello Captain.Legal copre integralmente i contenuti minimi dell'articolo 2295 c.c. e le clausole opzionali più utilizzate dalla prassi notarile italiana. La struttura segue l'ordine logico della vita societaria.
- La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci, seguito dall'indicazione del rapporto sociale ("e C." o "e figli") e dall'indicazione "società in nome collettivo" o dall'abbreviazione "SNC". Il modello propone una formulazione conforme all'articolo 2292 c.c. e segnala il divieto di mantenere il nome di un socio uscito senza il suo consenso scritto.
- L'oggetto sociale definisce le attività che la società è autorizzata a svolgere e va redatto con precisione sufficiente a permettere l'iscrizione al Registro delle Imprese. Una formulazione generica del tipo "qualsiasi attività commerciale" viene tipicamente rifiutata dal Conservatore.
- I conferimenti indicano cosa ciascun socio apporta alla società: denaro, beni in proprietà o godimento, crediti, prestazioni d'opera. Il modello prevede una valutazione concordata per i conferimenti in natura e disciplina il regime del socio d'opera, figura tipica delle società di persone.
- La ripartizione di utili e perdite può discostarsi dalla proporzione dei conferimenti, entro il limite del divieto di patto leonino sancito dall'articolo 2265 c.c.: nullo il patto che escluda uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
- L'amministrazione e rappresentanza può essere disgiuntiva, congiuntiva o riservata a uno solo dei soci. Il modello presenta le tre varianti e specifica i poteri di firma, condizione necessaria per l'iscrizione nominativa al Registro delle Imprese.
- Le clausole su recesso, esclusione e morte del socio disciplinano gli eventi che alterano la compagine sociale, con la liquidazione della quota ai sensi dell'articolo 2289 c.c.. Per chi affianca la SNC a operazioni su immobili intestati alla società, i modelli di contratti di locazione e cessione immobiliare integrano lo statuto con gli strumenti contrattuali necessari.
Considerazioni per settore e regione
Lo statuto SNC va adattato al settore di attività scelto. Per un'attività commerciale al dettaglio classica (negozi, ristoranti, piccolo ingrosso) il modello standard è sufficiente: oggetto sociale puntuale, sede coincidente con il punto vendita, amministrazione spesso disgiuntiva tra i soci. L'attenzione principale va all'iscrizione al REA e alla SCIA comunale per l'apertura, adempimenti che seguono ma non sostituiscono la costituzione.
Per le attività artigiane la SNC va iscritta anche all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio, secondo la legge 443/1985. L'iscrizione comporta requisiti sulla maggioranza dei soci con qualifica artigiana e sulla partecipazione personale al lavoro. Lo statuto deve riflettere questa scelta nell'oggetto sociale e nella clausola sugli amministratori. La differenza non è solo formale: l'iscrizione all'Albo apre l'accesso a regimi previdenziali e fiscali specifici per l'artigianato.
Le SNC nel settore agricolo seguono un regime particolare ai sensi del decreto legislativo 99/2004, con vincoli sull'oggetto sociale (attività agricole ex articolo 2135 c.c.) e sulla qualifica della maggioranza dei soci come imprenditori agricoli professionali. Lo statuto deve menzionare espressamente la qualifica di società agricola per accedere al regime fiscale agevolato.
Sul piano regionale, le Camere di Commercio di Milano, Roma, Torino e Napoli rappresentano la prassi di riferimento e ammettono normalmente l'invio telematico dell'atto da parte del notaio con firma digitale. In Trentino-Alto Adige lo statuto può essere redatto in italiano o in tedesco, con traduzione asseverata in caso di lingua mista, regola che riflette il bilinguismo provinciale. Le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) non introducono variazioni sostanziali sul diritto societario, che resta materia statale, ma possono prevedere agevolazioni regionali per le nuove imprese da valutare caso per caso. Per chi opera nel terzo settore con logica associativa anziché societaria, il percorso adatto è quello degli statuti per associazioni ed enti del terzo settore, che seguono una disciplina autonoma rispetto al Codice Civile.
Come compilare lo statuto della tua SNC
Il percorso sulla piattaforma Captain.Legal inizia dall'inserimento dei dati anagrafici dei soci: nome, cognome, codice fiscale, residenza e quota di partecipazione. Il sistema verifica la presenza di almeno due soci, condizione minima per la SNC, e segnala eventuali campi mancanti prima di procedere. Si passa poi alla scelta della ragione sociale, con un controllo automatico sulla presenza dei tre elementi richiesti dall'articolo 2292 c.c.: nome del socio, indicazione del rapporto sociale, qualifica SNC.
La sezione successiva guida nella definizione dell'oggetto sociale, con suggerimenti pre-compilati per i settori più frequenti (commercio, artigianato, servizi, ristorazione, agricoltura) e la possibilità di personalizzare il testo. I conferimenti vengono inseriti per ciascun socio distinguendo tra denaro, beni e prestazioni d'opera, con calcolo automatico del capitale sociale complessivo. La scelta dell'amministrazione disgiuntiva, congiuntiva o riservata a un solo socio comporta l'adattamento automatico delle clausole di rappresentanza e poteri di firma.
Una volta completati tutti i campi, il documento viene generato in formato Word e PDF entro pochi minuti, già impaginato secondo lo standard notarile italiano. Lo statuto resta da firmare davanti a un notaio per acquisire la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata richiesta dall'articolo 2296 c.c. e procedere all'iscrizione al Registro delle Imprese tramite il professionista incaricato.
Errori comuni da evitare
L'errore più frequente è la ragione sociale incompleta, tipicamente la dimenticanza dell'indicazione "SNC" o l'uso del solo nome di fantasia. Il Conservatore rifiuta sistematicamente l'iscrizione, costringendo a un atto modificativo dal notaio con costi e tempi aggiuntivi. Altro errore ricorrente è l'oggetto sociale troppo generico, scritto come una clausola omnicomprensiva che pretende di autorizzare "ogni attività commerciale lecita": la Camera di Commercio chiede una formulazione classificabile secondo i codici ATECO, e una formula vaga blocca la pratica per integrazioni successive.
Sul piano dei conferimenti capita di sottovalutare la valutazione dei beni in natura: la prassi notarile più cauta richiede una perizia o quanto meno un'autocertificazione dettagliata, con descrizione, stato e valore di mercato di ogni bene conferito. In caso di conferimento di un'azienda preesistente l'omissione dell'inventario analitico espone al rischio di contestazioni fiscali e civili. Sul versante dell'amministrazione, alcuni statuti riproducono la formula "amministrazione spettante a tutti i soci" senza precisare se disgiuntiva o congiuntiva, lasciando un'ambiguità che la giurisprudenza interpreta in modo non sempre prevedibile. Una clausola chiara dall'origine evita liti interne quando i rapporti si raffreddano. Infine, l'omessa registrazione entro trenta giorni dalla stipula trasforma la SNC in società irregolare, con perdita del beneficio della preventiva escussione e responsabilità immediata dei soci verso i creditori sociali.
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