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Apprendistato professionalizzante: contratto pronto in 5 minuti

Crea il contratto di apprendistato professionalizzante con PFI, tutor aziendale e clausole CCNL già impostate. Redatto da professionisti, scaricabile in Word e PDF.
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Il contratto di apprendistato professionalizzante è lo strumento giuridico con cui un'impresa assume un lavoratore tra i 18 e i 29 anni con l'obbligo, in capo al datore, di garantire una formazione tecnico-professionale finalizzata all'acquisizione di una qualificazione contrattuale. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a contenuto misto, dove la prestazione lavorativa convive con un percorso formativo strutturato in un Piano Formativo Individuale. Il modello è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, integrato dal CCNL di settore, e rappresenta oggi la principale porta d'ingresso giovanile nel mercato del lavoro italiano. Questa pagina ti guida nella redazione di un contratto solido, conforme alla normativa vigente e difendibile in caso di ispezione INL o contenzioso.

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Cos'è il contratto di apprendistato professionalizzante?

L'apprendistato professionalizzante, noto anche come apprendistato di tipo II o contratto di mestiere, è disciplinato dall'articolo 44 del D.Lgs. 81/2015 e costituisce una delle tre tipologie di apprendistato previste dall'ordinamento italiano, accanto a quello per la qualifica e il diploma (tipo I) e a quello di alta formazione e ricerca (tipo III). La sua finalità è duplice: il datore ottiene un inquadramento e una contribuzione agevolati per un periodo definito, mentre l'apprendista acquisisce una qualificazione professionale ai fini contrattuali spendibile sul mercato.

A differenza di un comune contratto a tempo indeterminato, qui la formazione non è accessoria, è il cuore stesso del rapporto. Il datore di lavoro è tenuto a erogare formazione tecnico-professionale interna, secondo monte ore e contenuti fissati dal CCNL applicato, oltre alla formazione di base e trasversale di competenza regionale, fino a 120 ore complessive nel triennio. L'inadempimento formativo grave attribuibile esclusivamente al datore di lavoro comporta la conversione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione, oltre al recupero dei contributi non versati e a una sanzione pari al doppio. Non è un dettaglio amministrativo, è la sanzione più temuta in sede ispettiva.

Il contratto si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti (17 anni se in possesso di qualifica professionale triennale), con possibilità di assunzione di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione senza limiti anagrafici a determinate condizioni.

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Quadro normativo

La disciplina di riferimento è racchiusa nel Testo Unico sull'apprendistato, oggi confluito negli articoli 41-47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che ha riordinato la materia già oggetto della legge 92/2012 (Riforma Fornero) e del precedente D.Lgs. 167/2011. Il legislatore ha confermato la natura di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, attribuendo alla contrattazione collettiva un ruolo regolatorio centrale: durata, monte ore di formazione, modalità di erogazione e profili professionali sono rimessi al CCNL applicabile, scelto in base al settore merceologico e alla rappresentatività delle organizzazioni firmatarie.

La forma del contratto è scritta ad probationem, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, e il Piano Formativo Individuale deve essere allegato o contenuto nel testo entro 30 giorni dalla stipula. La forma scritta è richiesta anche per il patto di prova, le mansioni di destinazione, l'inquadramento iniziale, la qualifica contrattuale al termine del periodo formativo e la durata complessiva del rapporto, che non può eccedere i 3 anni, elevati a 5 anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva. Per un quadro completo della cornice istituzionale, il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica all'apprendistato una scheda istituzionale aggiornata sulla disciplina del contratto formativo.

L'inquadramento dell'apprendista può essere fissato fino a due livelli inferiori rispetto a quello finale di destinazione, ovvero, in alternativa, secondo una percentuale crescente della retribuzione tabellare prevista per la qualifica di arrivo. Sotto il profilo previdenziale, l'aliquota contributiva agevolata e la non concorrenza al limite numerico di assunzioni sono benefici strutturali che rendono l'istituto particolarmente attrattivo, ma sono subordinati al rispetto formale e sostanziale degli obblighi formativi. In caso di controllo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la documentazione del PFI, dei registri formativi e dell'attività del tutor aziendale è il primo elemento richiesto. Per un confronto con le altre forme di assunzione disponibili nella stessa area, può essere utile rivedere l'intera categoria dedicata alla gestione del personale e ai modelli di contratto di lavoro.

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Quando serve questo contratto

Il caso d'uso più frequente è l'assunzione di un giovane diplomato o neolaureato per un profilo tecnico che richiede affiancamento e specializzazione interna: programmatori junior, cuochi, parrucchieri, meccanici, geometri di cantiere, addetti vendita specializzati. In tutti questi casi, l'apprendistato professionalizzante consente di costruire la professionalità che serve all'impresa senza pagare immediatamente il livello di destinazione e con sgravi contributivi rilevanti. Quando il fabbisogno è invece quello di un profilo già formato e immediatamente operativo, ha più senso ragionare su un contratto di assunzione a tempo indeterminato in formato Word e PDF, che non comporta obblighi formativi né limiti di età.

Un secondo scenario tipico è la stabilizzazione di un tirocinante alla scadenza del periodo di tirocinio extracurricolare. L'apprendistato è la soluzione naturale: si formalizza il rapporto, si valorizza la formazione già svolta, si accede agli incentivi. Attenzione però al cumulo dei periodi: la legge consente di computare nella durata massima dell'apprendistato anche i precedenti rapporti formativi nello stesso profilo, e una sovrapposizione mal documentata può portare alla conversione del contratto.

Una terza ipotesi, meno conosciuta ma legittima, è l'assunzione di lavoratori in mobilità o percettori di NASpI senza limiti di età, prevista dall'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015. Il datore beneficia in questo caso del regime contributivo agevolato e del contributo mensile a titolo di trattamento di disoccupazione per la durata residua. È una leva poco utilizzata, ma in settori con manodopera adulta da riqualificare può fare la differenza.

Un quarto caso, infine, riguarda la trasformazione di apprendisti già qualificati con un primo livello (tipo I) verso il livello professionalizzante: la successione contrattuale è ammessa, ma richiede un nuovo PFI coerente con la qualificazione di destinazione e non meramente ripetitivo del precedente.

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Clausole chiave del nostro modello

Il template Captain.Legal è stato costruito per essere immediatamente firmabile e, soprattutto, per resistere a un controllo ispettivo. Le clausole non sono decorative: ognuna risponde a un'esigenza precisa della disciplina applicabile o della prassi dell'INL.

  • L'individuazione del CCNL applicato e dell'inquadramento di destinazione è il primo nodo del contratto. Il modello richiede di indicare il CCNL per esteso (sigla, parti firmatarie, data di stipula), la categoria e il livello finale di inquadramento, oltre al livello iniziale eventualmente ridotto. Una formulazione generica del tipo "CCNL del settore" è inutilizzabile: in sede ispettiva, va citato il contratto specifico.
  • La descrizione delle mansioni e della qualifica da conseguire deve essere coerente con il profilo formativo previsto dal CCNL. Il modello rinvia all'allegato Piano Formativo Individuale e impone di specificare il profilo professionale di destinazione secondo la classificazione contrattuale, non con denominazioni di fantasia.
  • Il Piano Formativo Individuale è incorporato come allegato e contiene la suddivisione tra formazione di base e trasversale (di competenza regionale) e formazione tecnico-professionale (di competenza aziendale), con monte ore, contenuti e modalità di erogazione. Il PFI può essere modificato in corso di rapporto, ma la modifica va documentata e sottoscritta.
  • La designazione del tutor aziendale o referente per la formazione è obbligatoria. Il modello prevede l'indicazione nominativa, il livello di inquadramento del tutor (che non può essere inferiore a quello di destinazione dell'apprendista) e l'esperienza nel profilo.
  • Il patto di prova è dimensionato secondo le previsioni del CCNL e formulato in modo specifico rispetto alle mansioni effettivamente affidate. Una clausola generica del tipo "con periodo di prova come da CCNL" è valida solo se le mansioni sono già chiaramente individuate altrove nel testo.
  • La facoltà di recesso al termine del periodo formativo, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, è espressamente regolata: la disdetta va comunicata con preavviso conforme all'articolo 2118 c.c. e durante il preavviso il rapporto prosegue alle condizioni di apprendistato. Una clausola redatta in modo impreciso, su questo punto, può trasformare il recesso in licenziamento illegittimo. Per inquadrare correttamente l'intera architettura societaria nella quale si inserisce l'assunzione, è utile consultare anche la sezione sulla costituzione e gli atti di creazione dell'impresa.
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Considerazioni per CCNL e settori principali

L'apprendistato professionalizzante non si applica mai "in astratto": ogni CCNL ne disciplina durata, monte ore di formazione tecnico-professionale, percentuali retributive e profili ammessi. Sintetizziamo qui le impostazioni dei principali contratti collettivi che incidono sulla maggior parte delle assunzioni in apprendistato.

Commercio (CCNL Confcommercio e CCNL Confesercenti). La durata massima è fissata in 3 anni per la generalità dei profili, con monte ore di formazione tecnico-professionale di norma pari a 80 ore annue. L'inquadramento parte tipicamente due livelli sotto la qualifica di destinazione nel primo periodo, per poi risalire. Per il sub-settore della distribuzione moderna organizzata, sono previsti profili specifici (cassieri-addetti vendite, gastronomi, macellai) con percorsi formativi calibrati. Attenzione: il CCNL Confcommercio esclude esplicitamente l'utilizzo dell'apprendistato per profili con compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Metalmeccanica industria (CCNL Federmeccanica-Assistal). La durata standard è di 3 anni, elevabile a 5 anni per i profili artigianali equiparati. Il monte ore di formazione interna è significativo (mediamente 120 ore annue per i primi due anni) e l'inquadramento iniziale è fissato a due livelli inferiori, con scatti predeterminati. Il contratto prevede la possibilità di apprendistato anche per profili impiegatizi tecnici di concezione, con piani formativi più strutturati e ruolo del tutor rafforzato.

Edilizia (CCNL ANCE-Feneal-Filca-Fillea). Il settore ha una disciplina speciale per la qualifica di operaio qualificato e specializzato. La durata varia in funzione del livello di destinazione e la formazione di base e trasversale è erogata in larga parte dagli enti bilaterali di settore (Casse Edili e Scuole Edili). La cassa edile ha un ruolo cruciale: l'iscrizione e la denuncia mensile sono condizioni di regolarità.

Pubblici esercizi e turismo (CCNL Fipe e CCNL Federalberghi). Profili come cameriere, cuoco, barista, addetto al ricevimento hanno percorsi formativi precisi. La durata è di norma triennale, con possibilità di estensione per profili artigianali della ristorazione. Anche qui, l'inquadramento riprende lo schema dei due livelli inferiori.

Artigianato. Per le imprese inquadrate nel settore artigiano, la durata può arrivare a 5 anni per le figure professionali tradizionali individuate dagli accordi interconfederali e dai CCNL artigiani. È il regime più favorevole per la formazione di mestieri ad alto contenuto manuale.

Per assunzioni a termine non formative o per esigenze stagionali e produttive temporanee, il riferimento non è l'apprendistato ma il modello di contratto a tempo determinato in Word e PDF, che segue una logica e regole completamente diverse.

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Come compilare il contratto di apprendistato

La procedura su Captain.Legal parte dall'identificazione delle parti, datore di lavoro e apprendista, con tutti i dati fiscali e anagrafici necessari, inclusa la data di nascita dell'apprendista che il sistema utilizza per validare la soglia anagrafica di legge. Il passaggio successivo è la scelta del CCNL applicato da un menu strutturato per settore e organizzazione firmataria: il modello adatta automaticamente le clausole su durata, retribuzione e monte ore formativo alle previsioni del contratto selezionato, evitando refusi sui rinvii normativi.

Si passa quindi alla descrizione del profilo professionale di destinazione e all'inquadramento iniziale e finale, con un'interfaccia che propone i livelli ammessi dal CCNL e segnala incompatibilità manifeste, ad esempio se il livello iniziale è inferiore a quello consentito dalla contrattazione collettiva. Il sistema chiede poi di indicare il tutor aziendale, il suo livello e la sua esperienza, e di caricare o redigere il Piano Formativo Individuale, scegliendo tra un PFI completamente personalizzato e uno strutturato per macro-aree formative.

Le clausole finali riguardano patto di prova, sede di lavoro, orario, retribuzione e modalità di recesso al termine del periodo formativo. Una volta completata la compilazione, il documento è generato in due formati: una versione Word modificabile per personalizzazioni successive e una versione PDF pronta per la sottoscrizione e l'archiviazione. L'intero catalogo dei modelli aziendali disponibili è consultabile nella pagina di tutti i documenti legali Captain.Legal.

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Errori da evitare

L'errore più ricorrente è la redazione generica del Piano Formativo Individuale. Un PFI che si limita a elencare voci come "formazione tecnica sulle attività aziendali" senza specificare contenuti, durata e modalità di erogazione è la prima cosa che un ispettore contesta. La giurisprudenza dell'Ispettorato è costante: il PFI deve essere effettivo e verificabile, non un modulo prestampato uguale per dieci apprendisti diversi.

Il secondo errore è la mancata individuazione del tutor formativo o l'indicazione di un tutor inadeguato, ossia di livello pari o inferiore a quello di destinazione dell'apprendista, oppure privo dell'esperienza richiesta dal CCNL. In molti casi, il tutor risulta nominato sulla carta ma non viene mai formato né riconosciuto operativamente in azienda. È un punto debole strutturale.

Il terzo errore è fissare un inquadramento iniziale incompatibile con il CCNL, ad esempio applicando la regola dei due livelli inferiori a contratti collettivi che prevedono invece percentuali retributive crescenti, o viceversa. La conseguenza è il pagamento delle differenze retributive e contributive su tutto il periodo. Da segnalare anche il problema del recesso ad nutum esercitato in modo improprio: la facoltà di recesso al termine del periodo formativo è ammessa solo se comunicata con un preavviso conforme all'articolo 2118 c.c. e nel rispetto del termine fissato dal CCNL. Esercitarla con una mail tardiva, o dopo qualche settimana di prosecuzione tacita del rapporto, equivale a confermare il contratto come ordinario rapporto a tempo indeterminato. Infine, attenzione alla gestione delle assenze formative: la formazione non erogata per causa imputabile al datore non è recuperabile a posteriori con un foglio firme retroattivo, prassi rischiosa che può integrare anche profili di falsità documentale.

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Domande frequenti

Il contratto di apprendistato professionalizzante è legalmente vincolante se compilato online?

Sì, a condizione che il modello sia stampato, sottoscritto in originale dalle parti e accompagnato dal Piano Formativo Individuale firmato. La forma scritta richiesta dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 è soddisfatta dalla sottoscrizione cartacea o digitale tramite firma elettronica qualificata. Il contratto Captain.Legal è redatto da professionisti con riferimento alla normativa italiana vigente e al CCNL selezionato, e contiene tutte le clausole obbligatorie. L'efficacia presuppone naturalmente la comunicazione obbligatoria UNILAV al Centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto, adempimento che resta a carico del datore di lavoro.

In quale formato posso scaricare il contratto?

Il documento è disponibile in due formati: Word (.docx) e PDF. La versione Word consente di apportare modifiche personalizzate dopo la generazione, ad esempio per integrare clausole specifiche concordate con l'apprendista o adattare la descrizione delle mansioni. La versione PDF è la versione ufficiale da stampare e firmare, oppure da inviare alla controparte per la sottoscrizione con firma elettronica qualificata. Entrambi i formati includono il testo del contratto, il Piano Formativo Individuale come allegato e l'informativa privacy per il trattamento dei dati personali del lavoratore.

Qual è la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante?

La durata massima è di 3 anni per la generalità dei profili professionali e di 5 anni per i mestieri artigianali individuati dalla contrattazione collettiva, secondo l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 81/2015. La durata minima non è fissata dalla legge ma è generalmente individuata dal CCNL applicato (di solito non inferiore a 6 mesi). Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede ai sensi dell'articolo 2118 c.c., il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'inquadramento e della retribuzione corrispondenti alla qualifica conseguita.

Quanto tempo ho per impugnare un licenziamento durante l'apprendistato?

Durante il periodo formativo, il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa è soggetto agli stessi termini di impugnazione previsti per i rapporti ordinari: l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento, ai sensi dell'articolo 6 della L. 604/1966 come modificato dal Collegato lavoro. Successivamente, l'azione giudiziale o la conciliazione vanno avviate entro ulteriori 180 giorni. Il recesso esercitato al termine del periodo formativo segue invece la disciplina dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e non richiede motivazione.

Posso assumere come apprendista una persona con più di 30 anni?

In via generale no, perché la soglia anagrafica massima è fissata a 29 anni e 364 giorni compiuti. Esiste però una deroga importante prevista dall'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015: i lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione, indipendentemente dall'età anagrafica, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. È una possibilità interessante per imprese che vogliono inserire personale adulto da riqualificare beneficiando del regime contributivo agevolato.

Cosa succede se non eroghiamo la formazione prevista nel PFI?

L'inadempimento formativo è la patologia più grave dell'apprendistato. Se l'inadempimento è imputabile esclusivamente al datore di lavoro ed è tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, l'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 prevede la sanzione del versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore, maggiorata del 100%, oltre alla conversione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. La sanzione non si applica per inadempimenti lievi o parzialmente recuperabili durante il periodo residuo.

Serve un atto notarile per la stipula del contratto?

No, il contratto di apprendistato professionalizzante non richiede atto notarile né autentica delle firme. È sufficiente la forma scritta semplice, con sottoscrizione delle parti e, ove previsto dal CCNL, controfirma del tutor formativo. Per la gestione di altri adempimenti documentali ricorrenti nell'amministrazione del personale e dei privati, può essere utile consultare anche la sezione sugli atti e i documenti per la vita quotidiana, dove sono raccolti modelli di procura, attestazioni e dichiarazioni che spesso accompagnano la fase di assunzione.

Il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato al termine?

Sì. L'apprendistato professionalizzante è strutturalmente un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo. Al termine del periodo formativo, ciascuna parte ha la facoltà di recedere con il preavviso previsto dall'articolo 2118 c.c. e dal CCNL. Se nessuna parte esercita questa facoltà nel termine indicato, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato e l'apprendista acquisisce definitivamente la qualifica contrattuale di destinazione, con applicazione della retribuzione piena prevista dal CCNL per quel livello.

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