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Condizioni generali di vendita: modello Word e PDF

CGV redatte sul Codice civile e sul Codice del consumo, con doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. Compila in pochi minuti, Word e PDF.
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Le condizioni generali di vendita sono il contratto-quadro che ogni impresa italiana dovrebbe avere prima di emettere la prima fattura. Disciplinano ordini, pagamenti, consegne, garanzie e foro competente nei rapporti con clienti professionisti (B2B) e consumatori (B2C), evitando la maggior parte delle discussioni che nascono dopo la vendita. Questo modello di CGV è pensato per imprese italiane che vendono prodotti, servizi o entrambi, e copre i due perimetri normativi rilevanti: la disciplina del Codice civile per la parte generale del contratto, e quella del Codice del consumo quando l'acquirente è un consumatore. Versione Word completamente modificabile e PDF pronta all'uso.

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Cosa sono le condizioni generali di vendita

Le CGV sono l'insieme di clausole predisposte unilateralmente dal venditore, destinate ad applicarsi a una pluralità di contratti con clienti diversi. Servono a standardizzare i rapporti commerciali per evitare di negoziare punto per punto ogni ordine. Il Codice civile le inquadra negli articoli 1341 e 1342, dedicati ai contratti per adesione. La distinzione che conta non è tra CGV brevi e CGV lunghe, ma tra CGV B2B, destinate a professionisti e imprese, e CGV B2C, rivolte ai consumatori. Le prime godono di un'autonomia molto ampia; le seconde devono fare i conti con un nutrito catalogo di clausole abusive vietate o limitate dagli articoli 33-36 del Codice del consumo.

Spesso le CGV vengono confuse con il contratto di vendita vero e proprio. Sono cose diverse. Il contratto è l'accordo specifico, con il suo oggetto, prezzo e tempistica; le CGV sono lo sfondo regolamentare comune a tutti gli accordi conclusi con quel modello commerciale. Allo stesso modo non vanno confuse con la privacy policy (trattamento dei dati personali ex GDPR) né con i Termini d'uso del sito (disciplina della navigazione, non dell'acquisto). Un'impresa che vende online ha tipicamente bisogno di tutti e tre i documenti, con funzioni separate. Pubblicare un solo testo che mescola tutto è uno degli errori più frequenti, e quello che i giudici sanzionano per primo quando valutano la trasparenza dei termini contrattuali.

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Quadro normativo italiano

Il perimetro normativo di una buona CGV italiana si costruisce su tre livelli. Il primo è il Codice civile: articoli 1321 e ss. per la nozione di contratto, artt. 1453 e ss. per la risoluzione per inadempimento, artt. 1490 e ss. per le garanzie nella vendita, e soprattutto articoli 1341 e 1342 sui contratti per adesione. Questi due articoli sono il cuore della disciplina B2B: le clausole vessatorie, quali limitazioni di responsabilità, recessi del predisponente, decadenze, deroghe alla competenza giurisdizionale e clausole compromissorie, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. La famosa "doppia firma" non è una formalità decorativa: la sua mancanza rende inefficace la clausola, anche se l'intero contratto è stato sottoscritto.

Il secondo livello è il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Codice del consumo. Se il cliente acquista per scopi estranei alla sua attività professionale sei in B2C, e cambiano molte cose. Gli artt. 33-36 elencano le clausole presunte abusive, gli artt. 128-135 disciplinano la garanzia legale di conformità (ventiquattro mesi dalla consegna per i beni di consumo), e gli artt. 49-67 regolano i contratti a distanza, inclusi il diritto di recesso di quattordici giorni e gli obblighi informativi precontrattuali. La sintesi ufficiale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui poteri sanzionatori in materia è la lettura di riferimento prima di pubblicare CGV B2C: linee guida AGCM su condizioni generali e clausole vessatorie nei contratti dei consumatori.

Il terzo livello si attiva con la vendita a distanza o all'estero. Il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 disciplina il commercio elettronico, mentre il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 impone, nei rapporti B2B, termini di pagamento massimi di trenta giorni, prorogabili a sessanta solo per accordo scritto motivato, con interessi moratori automatici maggiorati di otto punti rispetto al tasso BCE. I regolamenti UE Roma I (n. 593/2008) e Bruxelles I bis (n. 1215/2012) governano legge applicabile e foro nei contratti transfrontalieri intra-UE.

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Quando ti servono le CGV

Il caso d'uso più frequente è il lancio commerciale. Aprire un'attività di vendita senza CGV significa lasciare ogni dettaglio operativo all'interpretazione del cliente al momento della contestazione. Tempi di consegna, modalità di pagamento, gestione dei resi, soglie di responsabilità: senza un testo scritto e accettato, sei alla mercé della buona fede dell'altra parte. Per un sito e-commerce le CGV sono inoltre un obbligo informativo derivato dal Codice del consumo e dal D.Lgs. 70/2003, e la loro assenza espone a sanzioni amministrative.

Il secondo scenario è il cambio di modello commerciale. Se passi dal B2B al B2C, o aggiungi una linea di prodotti rivolti ai consumatori, le CGV B2B esistenti non bastano. Una clausola che esclude la garanzia per vizi è valida tra professionisti, ma è nulla nei confronti di un consumatore. Un altro caso ricorrente è l'apertura del canale internazionale, che richiede di disciplinare legge applicabile e foro, oltre a gestire la pubblicità del prezzo IVA inclusa o esclusa.

Il terzo scenario, meno visibile ma altrettanto pratico, è la rinegoziazione con un cliente strategico. Un cliente che fa volumi importanti spesso pretende deroghe alle CGV (sconti, dilazioni, penali asimmetriche). L'edge case classico resta l'avvio di una collaborazione con la grande distribuzione, dove le condizioni d'acquisto del cliente prevalgono salvo accordo scritto, e una CGV troppo generica diventa il pretesto per imporre ribassi imprevisti. Conoscere bene la disciplina dei contratti di locazione commerciale e immobiliari aiuta inoltre a coordinare le CGV con gli accordi accessori che spesso le accompagnano.

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Le clausole chiave del nostro modello

  • L'oggetto del contratto identifica con precisione i beni o servizi venduti, rinviando al catalogo, al preventivo o all'ordine come parte integrante delle CGV. Una descrizione vaga apre la strada a contestazioni sulla conformità ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c., perché diventa difficile dimostrare che la cosa consegnata corrisponde a quella pattuita.
  • Le modalità di formazione dell'ordine definiscono il momento esatto in cui il contratto si perfeziona: accettazione del preventivo, conferma scritta, pagamento dell'acconto. Per la vendita online il modello inserisce la dicitura del pulsante con obbligo di pagare richiesta dall'art. 51 Codice del consumo.
  • I termini di pagamento specificano scadenze, metodi accettati e conseguenze del ritardo. Per il B2B richiamano il D.Lgs. 231/2002 con termine di trenta giorni dalla fattura, interessi moratori automatici e recupero spese forfettario per ogni fattura non onorata.
  • La consegna e il trasferimento dei rischi stabiliscono quando il bene si considera consegnato e da quale momento il rischio del perimento passa al compratore. Per il B2B il modello richiama gli Incoterms ICC; per il B2C vige la regola inderogabile dell'art. 63 Codice del consumo, secondo cui il rischio resta al venditore fino alla consegna materiale.
  • Le garanzie distinguono garanzia legale (ventiquattro mesi B2C ex art. 132 Codice del consumo, denuncia entro otto giorni B2B ex art. 1495 c.c.) e garanzia convenzionale eventualmente offerta dal venditore. Ogni tentativo di ridurre la garanzia legale del consumatore è nullo.
  • Il recesso del consumatore prevede quattordici giorni dalla consegna ex art. 52 Codice del consumo, con modulo tipo allegato e disciplina del rimborso. Le eccezioni, come i beni personalizzati o i contenuti digitali fruiti, sono tassative e vanno indicate nel testo.
  • Le clausole vessatorie raccolte in calce richiedono la doppia sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c.: limitazioni di responsabilità, clausola penale, foro esclusivo, clausola compromissoria. Quando le CGV non bastano a tutelare informazioni riservate, si abbina spesso un modello di accordo di riservatezza per i clienti.
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Differenze tra CGV B2B e CGV B2C

Rapporti B2B. Quando entrambe le parti agiscono nell'esercizio di un'impresa o di una libera professione, il margine di autonomia contrattuale è ampio. Il filtro principale resta quello degli artt. 1341 e 1342 c.c.: limitazioni di responsabilità, deroghe al foro competente, clausole penali e clausole compromissorie devono essere approvate specificamente per iscritto. La "doppia firma", una sotto il testo completo e una specifica per le clausole vessatorie, non è una formalità da cui scappare: senza di lei, quelle clausole sono come non scritte, anche se la CGV è stata firmata. Operano inoltre i termini di pagamento del D.Lgs. 231/2002, con trenta giorni standard, sessanta giorni massimi su accordo scritto motivato e interessi moratori automatici. Una buona CGV B2B include anche una clausola sulla riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. per le vendite a rate, con effetti rilevanti in caso di insolvenza del cliente.

Rapporti B2C. Tutto cambia. Il Codice del consumo impone un perimetro stretto e in larga parte inderogabile a sfavore del consumatore. Gli artt. 33-36 elencano oltre venti tipologie di clausole presunte abusive: limitazioni di responsabilità per dolo o colpa grave, decadenze a danno del consumatore, fori esclusivi diversi dalla residenza del consumatore, recessi unilaterali del professionista senza giusta causa. La presunzione di abusività si vince solo dimostrando una trattativa individuale, prova praticamente impossibile per chi vende attraverso un'interfaccia online standard. Le clausole abusive sono nulle di protezione: il giudice le rileva d'ufficio, ma il contratto resta valido nel resto. A questo si aggiungono il diritto di recesso di quattordici giorni (art. 52), la garanzia legale di conformità di ventiquattro mesi (art. 128 ss.) e gli obblighi informativi precontrattuali dell'art. 49.

Vendite miste. Molte imprese vendono allo stesso tempo a clienti B2B e B2C attraverso lo stesso canale. La soluzione tecnicamente corretta è predisporre due testi separati, con identificazione qualificata del cliente al momento della registrazione e applicazione automatica della CGV pertinente. Pubblicare una sola CGV ibrida che mescola le due discipline è quasi sempre un errore, perché finisce per applicare ai consumatori clausole che il Codice del consumo vieta, esponendo a sanzioni AGCM e a risarcimenti individuali. Quando la struttura societaria è in costituzione, vale la pena impostare le CGV insieme agli atti costitutivi di SRL e statuti societari, per coerenza tra forma giuridica e canale commerciale.

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Come compilare il tuo modello di CGV

Si parte dalla scelta del perimetro: CGV per il B2B, per il B2C o per un canale misto. Il questionario si ramifica di conseguenza, richiamando gli articoli del Codice civile o del Codice del consumo pertinenti. Si descrive poi il modello commerciale: tipologia di prodotti o servizi, canali di vendita (negozio fisico, sito e-commerce, marketplace), ambito geografico (solo Italia, UE, paesi terzi). Il modulo propone le formulazioni adatte al caso, con clausole specifiche su pagamenti, consegna, garanzie e gestione dei resi. Per il commercio elettronico il sistema inserisce automaticamente la dicitura del pulsante con obbligo di pagare richiesta dall'art. 51 Codice del consumo e i contenuti minimi dell'informativa precontrattuale. Per le vendite B2B ad alto valore, il modello aggiunge la clausola di riserva di proprietà, la clausola penale e il blocco delle clausole vessatorie da sottoscrivere separatamente. Alla fine si ottengono due file: una versione Word, modificabile per adattare ragione sociale, logo o richiamo al catalogo, e una versione PDF pronta da pubblicare in calce al sito o da allegare alle conferme d'ordine. Per integrare le CGV con i documenti contrattuali correlati, il catalogo offre una panoramica completa di tutti i modelli contrattuali Captain.Legal ordinati per area giuridica.

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Errori da evitare nella redazione

L'errore più frequente è la copia-incolla da un sito concorrente o da un generatore generico. Le CGV così ottenute sono spesso disallineate rispetto alla tua attività (vendi servizi e il testo parla di garanzie sui beni; vendi B2B e cita il diritto di recesso del consumatore) e contengono clausole vessatorie senza la prevista doppia sottoscrizione. Il secondo errore è il silenzio sui termini di pagamento o l'uso di formulazioni generiche come "pagamento a novanta giorni" che, nel B2B, sforano il limite del D.Lgs. 231/2002 e attivano la sostituzione automatica con il termine legale. Una terza trappola riguarda la procedura di accettazione: nel B2C online il cliente deve compiere un atto positivo (tick-box separato, doppio clic) per essere vincolato, e il sistema deve tracciare data e ora.

Il quarto errore è l'inserimento di clausole abusive nel B2C: limitazioni di responsabilità per dolo o colpa grave, fori esclusivi diversi dalla residenza del consumatore, riduzione della garanzia legale al di sotto dei ventiquattro mesi. Sono tutte clausole nulle, rilevabili d'ufficio dal giudice. Infine c'è il problema dell'aggiornamento: una CGV scritta qualche anno fa non riflette le modifiche del Codice del consumo introdotte dal D.Lgs. 170/2021 in materia di garanzia di conformità e contenuti digitali. Una clausola obsoleta è peggio di una clausola assente, perché crea un'illusione di tutela e va riletta proprio quando serve. La buona prassi è una revisione almeno biennale, integrata nella rotazione dei modelli HR e per la gestione del personale che ogni impresa aggiorna periodicamente.

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Domande frequenti

Le condizioni generali di vendita sono obbligatorie per la mia attività?

Dipende dal canale e dal tipo di cliente. Per la vendita a consumatori, gli artt. 49 e ss. del Codice del consumo impongono obblighi informativi precontrattuali che si attuano tipicamente attraverso CGV: senza, sei in violazione e l'AGCM può intervenire con provvedimenti sanzionatori. Nel B2B non c'è un obbligo formale, ma l'assenza di CGV ti lascia ad arbitrio del Codice civile e dell'interpretazione del giudice su tempi di pagamento, garanzie e foro, quasi sempre con esiti meno favorevoli. Per qualsiasi attività di vendita ricorrente, una CGV è ormai uno standard di settore, non un lusso.

Posso usare le stesse CGV per il B2B e per il B2C?

Tecnicamente sì, in pratica è rischioso. Una CGV ibrida applica ai consumatori clausole pensate per il B2B (limitazioni di responsabilità, fori esclusivi, garanzia ridotta) che il Codice del consumo presume abusive e dichiara nulle. Allo stesso tempo applica ai professionisti tutele pensate per i consumatori che non hai alcun obbligo di concedere e che ti penalizzano commercialmente. La soluzione corretta è predisporre due testi distinti, con identificazione del cliente attraverso una dichiarazione esplicita sulla finalità dell'acquisto al momento della registrazione.

Il modello di CGV è giuridicamente valido in tribunale?

Sì. Il testo è redatto sulla base del Codice civile italiano, del Codice del consumo e del D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento, con la struttura della doppia sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per le clausole vessatorie. La validità in giudizio dipende però anche da come lo usi: una CGV stampata, firmata da entrambe le parti e con doppia sottoscrizione delle clausole onerose ha pieno valore probatorio; una CGV pubblicata sul sito senza tick-box di accettazione tracciata può essere contestata sul piano della prova del consenso.

In quale formato scarico il modello di CGV?

Riceverai il documento in due versioni: una Word completamente modificabile (.docx) e un PDF pronto da pubblicare o stampare. La versione Word permette di inserire ragione sociale, partita IVA, indirizzo, logo, riferimenti al catalogo prodotti e modifiche minori sulle clausole non vessatorie senza alterare l'impianto giuridico. La versione PDF è consigliata per la pubblicazione sul sito o l'invio in allegato alle conferme d'ordine, perché non modificabile dal cliente. Entrambe restano disponibili nel tuo account per il riscarico successivo, comodo quando aggiorni il documento dopo una modifica normativa.

Quanto tempo ho per consegnare il bene dopo l'ordine?

Nel B2C, l'art. 61 del Codice del consumo fissa un termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, salvo termine diverso espressamente pattuito. Se ritardi, il consumatore può fissarti un termine supplementare ragionevole e, in caso di ulteriore inadempimento, risolvere il contratto e chiedere il rimborso completo. Nel B2B il termine è quello pattuito o, in mancanza, quello desumibile dagli usi commerciali del settore. Le CGV sono il posto giusto per stabilire un termine standard e per disciplinare i casi di forza maggiore che possono giustificare un differimento senza esporre a risoluzione automatica.

Devo pubblicare le CGV sul sito o basta allegarle agli ordini?

Per la vendita online, l'art. 49 del Codice del consumo e l'art. 12 del D.Lgs. 70/2003 impongono che il consumatore possa accedere alle CGV prima della conclusione del contratto e le accetti con un atto positivo (tick-box separato, doppio clic). La pubblicazione in calce al sito non basta da sola: serve un punto di accettazione tracciato nel processo d'ordine. Per le vendite offline l'allegazione alla conferma d'ordine è sufficiente, purché il cliente abbia avuto la possibilità di prenderne visione prima di firmare. Per la gestione dei crediti commerciali contestati i modelli di riconoscimento di debito completano l'arsenale documentale.

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