Il riferimento cardine è l'art. 2109, secondo comma, del Codice civile: il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, "possibilmente continuativo", nel tempo che l'imprenditore stabilisce tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore. È la norma che fonda il potere datoriale di collocare in ferie, ma lo stesso articolo impone un obbligo preciso: la comunicazione preventiva del periodo stabilito, con un congruo preavviso che consenta al dipendente di organizzarsi. Il commento dottrinale e giurisprudenziale alla norma è raccolto in modo accessibile nella scheda dell'articolo 2109 del Codice civile su Brocardi, utile per inquadrare gli orientamenti della Cassazione.
Sul minimo inderogabile interviene il D.Lgs. 66/2003, che all'art. 10 fissa almeno quattro settimane di ferie annuali. Di regola due settimane vanno godute nell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore, e le altre entro i 18 mesi successivi alla fine di quell'anno, salvo diversa previsione del CCNL applicato. Questo termine dei diciotto mesi è il vero motore dello smaltimento: quando le ferie arretrate si avvicinano alla scadenza, l'azienda ha tutto l'interesse a imporne la fruizione, perché il diritto al riposo è irrinunciabile e non può restare sulla carta a tempo indeterminato. La fonte costituzionale, l'art. 36 della Costituzione, rafforza il carattere indisponibile del riposo psicofisico.
Il potere datoriale, però, non è assoluto. La giurisprudenza richiede che l'imposizione sia sorretta da ragioni organizzative oggettive e che il preavviso sia adeguato, mentre il CCNL di categoria spesso detta termini precisi su preavviso, frazionamento e periodi di esclusione. Un diniego sistematico delle ferie seguito da accumuli patologici può ritorcersi contro l'azienda, perché segnala una cattiva gestione del monte ferie. Per le condizioni di legittimità dei vari scenari di imposizione resta utile la lettura delle regole sui contratti di gestione del personale in Italia.