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Immobiliare

Modello contratto locazione commerciale 6+6 per negozi, uffici e laboratori

Contratto di locazione ad uso commerciale, artigianale o industriale: durata 6+6, clausola sull'indennità di avviamento, prelazione e cessione del ramo d'azienda. Generalo in 5 minuti.
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Il contratto di locazione commerciale 6+6 è lo strumento giuridico con cui il proprietario di un immobile concede in godimento un locale a un imprenditore, a un artigiano o a un industriale per lo svolgimento della sua attività, con la durata minima imposta dalla legge italiana di sei anni rinnovabili automaticamente per altri sei. È il contratto tipico per negozi, uffici, laboratori, capannoni e magazzini destinati a chi non vi abita. Il modello disponibile su Captain.Legal è stato redatto in conformità alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e include tutte le clausole indispensabili in materia di canone, durata, recesso, prelazione del conduttore e indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, generando un atto pronto per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

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Cos'è un contratto di locazione commerciale 6+6?

Si tratta del contratto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitazione disciplinato dagli articoli 27 e seguenti della legge 392/1978. La formula "6+6" descrive la durata legale minima del rapporto: sei anni di primo periodo a cui si aggiungono altri sei in caso di rinnovo automatico, salvo che il locatore comunichi al conduttore il diniego di rinnovo per uno dei motivi tassativamente elencati dalla legge. Questa rigidità sulla durata è il tratto distintivo della locazione commerciale italiana e nasce dall'esigenza di tutelare l'attività dell'imprenditore, che ha bisogno di stabilità per costruire la propria clientela.

La differenza con il contratto di locazione abitativa è netta. La locazione abitativa segue lo schema 4+4 della legge 431/1998 oppure le formule transitorie e a canone concordato, mentre la locazione commerciale ad uso diverso ha durata minima 6+6 per la quasi totalità delle attività commerciali, artigianali, industriali e di interesse turistico, oppure 9+9 per quelle alberghiere e teatrali. Anche le destinazioni professionali, come gli studi medici o legali, ricadono in questo regime. Una clausola che fissi una durata inferiore è nulla: il giudice la sostituirà d'ufficio con il termine legale, lasciando le altre pattuizioni in piedi. Per questo è essenziale partire da un modello già conforme, come quelli raccolti tra i contratti e modelli del settore immobiliare della nostra piattaforma.

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Quadro normativo

L'intera materia ruota attorno alla legge 27 luglio 1978, n. 392, che separa la disciplina delle locazioni di immobili urbani in due grandi blocchi: il primo dedicato all'abitazione, oggi in gran parte sostituito dalla legge 431/1998, e il secondo, sempre vigente, dedicato agli immobili ad uso diverso. Gli articoli dal 27 al 42 di questa legge regolano in modo inderogabile durata, recesso, indennità, prelazione e cessione del contratto. Le parti possono accordarsi liberamente sul canone e sull'eventuale aggiornamento ISTAT, ma non possono derogare alle norme sulla durata né alle tutele del conduttore, pena la nullità della singola clausola.

La registrazione è un adempimento fiscale obbligatorio entro 30 giorni dalla firma o dalla decorrenza, secondo l'evento anteriore. Si esegue presso l'Agenzia delle Entrate con il modello RLI, telematicamente o di persona, applicando l'imposta di registro pari all'1% del canone annuo in caso di tassazione ordinaria. Dal 2019 il legislatore ha esteso anche alle locazioni di immobili a uso commerciale la possibilità di optare per la cedolare secca al 21%, ma con limiti stringenti: l'immobile deve essere classificato in categoria catastale C/1, la superficie non deve superare i 600 metri quadrati e il contratto deve essere stipulato tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Il testo aggiornato della legge è consultabile sul portale ufficiale Normattiva, banca dati della legislazione italiana.

Le evoluzioni più recenti riguardano la giurisprudenza di legittimità sulla validità del recesso anticipato e sulla quantificazione dell'indennità. La Cassazione ha consolidato l'orientamento secondo cui i "gravi motivi" che legittimano il recesso del conduttore ex articolo 27 ultimo comma devono essere sopravvenuti, imprevedibili ed estranei alla sua volontà, e non possono coincidere con scelte imprenditoriali liberamente assunte. Chi gestisce una locazione commerciale deve dunque conoscere non solo il testo della 392/1978 ma anche le pronunce successive che ne definiscono i contorni, una competenza già incorporata nei nostri modelli dedicati alla gestione d'impresa e ai rapporti contrattuali ricorrenti.

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Quando serve un contratto di locazione 6+6?

Il caso più frequente è l'apertura di un'attività di vendita al dettaglio. Chi rileva un negozio sfitto o si insedia in un nuovo locale firma quasi sempre un 6+6, perché qualunque durata inferiore sarebbe ricondotta dal giudice al termine minimo di legge. La stessa logica vale per uffici direzionali, agenzie, studi associati e attività di servizio al pubblico. Subito dopo viene l'attività artigianale di produzione: laboratori di pasticceria, sartorie, falegnamerie, officine meccaniche, atelier creativi. Anche quando l'imprenditore non riceve clientela diretta nel locale, l'avviamento legato all'indirizzo e alla continuità della produzione giustifica la stessa cornice protettiva.

Le attività industriali di piccola e media dimensione ricadono anch'esse nel 6+6 quando l'immobile è in zona urbana e la locazione non è meramente strumentale a un appalto di breve durata. L'imprenditore che apre la prima sede dovrebbe prevedere il contratto fin dalla fase di costituzione, perché la sede sociale e l'indirizzo della partita IVA si incrociano con la registrazione del contratto e con i contributi camerali. Per questo molti nostri utenti combinano questo modello con gli atti per la costituzione di una nuova impresa, evitando di scoprire all'ultimo che la sede dichiarata in CCIAA non corrisponde al contratto firmato.

Esistono due edge case da segnalare. Il primo è la locazione mista, con attività che richiede anche la residenza del titolare, come una pensione a conduzione familiare: il regime applicabile è quello alberghiero 9+9, non 6+6, anche se la metratura ad uso abitativo è marginale. Il secondo è la locazione di immobili ancora in costruzione: il contratto può essere firmato in anticipo, ma la decorrenza dei sei anni si computa solo dalla consegna effettiva del locale agibile, mai dalla data di firma.

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Clausole essenziali presenti nel nostro modello

Il template di Captain.Legal copre l'intera anatomia del contratto e isola in clausole separate i punti che la prassi giudiziaria ha individuato come più contestati.

  • L'individuazione delle parti distingue tra persona fisica titolare di partita IVA, società di persone e società di capitali, perché i poteri di firma e i requisiti di forma cambiano di conseguenza. La clausola richiede il codice fiscale, il numero di iscrizione al registro delle imprese e, per le società, l'estremo della delibera o procura che autorizza la stipula.
  • La destinazione d'uso del locale è formulata in termini specifici e non generici. Una formula come "uso commerciale" è troppo vaga e ha generato decenni di contenzioso; il nostro modello impone di indicare l'attività concreta (vendita al dettaglio di abbigliamento, laboratorio artigianale di pasticceria, ufficio di consulenza informatica) e la categoria catastale dell'immobile, dato dirimente in caso di controllo fiscale.
  • Il canone e l'aggiornamento ISTAT sono separati in due commi distinti. L'aggiornamento è ammesso fino al 75% della variazione annuale degli indici dei prezzi al consumo, salvo diversa pattuizione tra le parti, e va comunicato per iscritto al conduttore prima della scadenza annuale per essere efficace.
  • L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è prevista in modo conforme all'articolo 34 della legge 392/1978: 18 mensilità del canone se l'attività comporta contatto diretto con il pubblico, raddoppiate a 36 mensilità se entro un anno dal rilascio il locatore esercita nello stesso immobile un'attività simile a quella già svolta dal conduttore.
  • Il diritto di prelazione del conduttore ex articolo 38 in caso di vendita dell'immobile è regolato in clausola autonoma, con i 60 giorni per esercitarlo e l'obbligo per il locatore di notificare per iscritto le condizioni di vendita. Una clausola che escluda la prelazione è nulla.
  • La cessione del contratto insieme al ramo d'azienda è ammessa senza il consenso del locatore, in coerenza con l'articolo 36, ma con obbligo di comunicazione e responsabilità sussidiaria del cedente.

Per i mandati necessari a far firmare un terzo o per le attestazioni accessorie alla stipula puoi attingere ai modelli di procura e attestazioni per la vita quotidiana della stessa piattaforma.

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Considerazioni territoriali

Anche se la legge 392/1978 è nazionale, la pratica della locazione commerciale cambia sensibilmente da città a città, e una clausola redatta senza considerare la geografia espone a sorprese costose.

Milano è il mercato più dinamico e più caro d'Italia, con canoni che nel Quadrilatero della moda superano facilmente i mille euro al metro quadro all'anno. L'amministrazione comunale è particolarmente attenta alle destinazioni d'uso urbanistiche: insediare un'attività di somministrazione in un locale classificato C/2 senza il preventivo cambio di destinazione espone a sanzioni edilizie del tutto indipendenti dal contratto di locazione. Verifica sempre la coerenza tra categoria catastale e attività che intendi svolgere prima di firmare.

Roma combina canoni mediamente più bassi di Milano con un'amministrazione che ha esteso l'obbligo di parere preventivo della Soprintendenza per qualunque intervento, anche minimo, su locali siti nel centro storico Unesco. Il conduttore che programma lavori di adeguamento (insegne, vetrine, abbattimento barriere architettoniche) deve mettere in conto tempi tecnici che possono dilatare la decorrenza effettiva dell'attività. La clausola di decorrenza ritardata è quindi più frequente che altrove e merita un'attenzione specifica in fase di trattativa.

Torino ha sviluppato negli ultimi anni una politica attiva di rigenerazione urbana che riconosce incentivi fiscali per l'insediamento di attività in zone semi-centrali in fase di rilancio. Il contratto può prevedere clausole condizionate al riconoscimento dell'incentivo, ma vanno scritte con precisione: un mancato riconoscimento dell'agevolazione non costituisce di per sé motivo di recesso anticipato per il conduttore.

Napoli e in generale il Mezzogiorno presentano canoni inferiori, ma una maggiore frequenza di immobili con situazioni urbanistiche non perfettamente regolari (ampliamenti, soppalchi, terrazzi chiusi). Il conduttore prudente chiede al locatore copia della certificazione di agibilità e dell'APE prima della firma, perché eventuali abusi edilizi pregressi possono trasferirsi sul nuovo titolare dell'attività attraverso sanzioni amministrative. Lavorare con un modello standardizzato facilita queste verifiche, perché la sequenza di clausole forza l'emersione delle criticità prima della stipula anziché dopo.

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Errori comuni da evitare

Il primo errore, ancora oggi diffuso, è scrivere una durata inferiore a sei anni convinti che la firma del conduttore basti a derogare alla legge. La clausola è semplicemente nulla, sostituita d'ufficio dal termine legale, e il locatore che pensava di liberarsi del locale in tre anni si ritrova vincolato fino a sei. Il secondo errore riguarda la disdetta: la legge esige 12 mesi di preavviso per il diniego di rinnovo alla prima scadenza e i motivi devono essere quelli tassativi previsti dall'articolo 29 della legge 392/1978. Una disdetta tardiva o priva di motivazione equivale a un rinnovo tacito per altri sei anni.

Il terzo errore è cercare di farsi rinunciare anticipatamente all'indennità di avviamento tramite scrittura privata: la rinuncia preventiva è nulla per espressa previsione dell'articolo 79. Il quarto è confondere la cessione del contratto insieme al ramo d'azienda con la sublocazione: la prima è libera (con sola notifica al locatore), la seconda richiede il consenso scritto, e molti contenziosi nascono proprio dal locatore che si vede comparire un nuovo soggetto nel locale e contesta inutilmente una cessione legittima. L'ultimo errore è dimenticare la registrazione nei 30 giorni o l'aggiornamento ISTAT annuale: la prima espone a sanzioni e a inopponibilità ai terzi, la seconda comporta la perdita dell'aumento per quell'annualità. Per gestire questi adempimenti puoi consultare il catalogo completo dei modelli contrattuali italiani e scegliere i documenti accessori più adatti.

Domande frequenti

Sì. Il modello incorpora tutte le clausole imposte dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e ha lo stesso valore probatorio di un contratto redatto da un professionista, purché sia firmato da entrambe le parti e registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. La forma scritta è richiesta a pena di nullità per le locazioni di durata superiore a nove anni e in ogni caso indispensabile per la registrazione fiscale e per opporre il contratto ai terzi. Per le società occorre verificare che il firmatario abbia i poteri statutari o disponga di procura idonea.

Al termine della compilazione la piattaforma genera due file: un PDF pronto per la stampa e la firma manuale e un Word modificabile per eventuali ritocchi prima della stipula. Il Word resta disponibile nel tuo account anche dopo il download iniziale, così puoi riaprirlo per piccole correzioni senza ricominciare da capo la procedura.

Per il diniego di rinnovo alla prima scadenza dei sei anni, il locatore deve notificare la disdetta motivata al conduttore con almeno 12 mesi di preavviso rispetto alla scadenza, che salgono a 18 mesi se si tratta di attività alberghiera in regime 9+9. La motivazione deve corrispondere a una delle ipotesi tassative dell'articolo 29. Il conduttore, invece, può recedere in qualunque momento per gravi motivi sopravvenuti dando 6 mesi di preavviso ex articolo 27, salvo aver pattuito nel contratto una facoltà di recesso più ampia.

No. L'indennità di 18 mensilità (21 per gli alberghi) è dovuta solo quando il contratto cessa per disdetta del locatore o per scadenza non rinnovata, mai per recesso del conduttore, per risoluzione per inadempimento o per fallimento. Non spetta inoltre alle attività che non comportano contatto diretto con il pubblico di utenti e consumatori, come uffici interni, attività bancarie e sedi amministrative. L'indennità è raddoppiata a 36 mensilità se entro un anno dal rilascio il locatore esercita nel locale un'attività analoga.

Sì, e questo è uno dei tratti più caratteristici della locazione commerciale italiana. L'articolo 36 della legge 392/1978 consente al conduttore di cedere il contratto insieme al ramo d'azienda o all'affitto d'azienda anche senza il consenso del locatore, con il solo obbligo di notifica scritta. Il locatore può opporsi entro 30 giorni dalla notifica e solo per gravi motivi. La cessione del solo contratto, senza l'azienda, richiede invece il consenso espresso del locatore, così come la sublocazione totale o parziale.

Sì, entro 30 giorni dalla firma o dalla decorrenza. La registrazione si effettua telematicamente con il modello RLI e comporta il pagamento dell'imposta di registro pari all'1% del canone annuo, ripartita di norma a metà tra locatore e conduttore. In alternativa, se ricorrono le condizioni (immobile in categoria C/1, superficie fino a 600 metri quadrati, contratto tra persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa), si può optare per la cedolare secca al 21% che sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo.

Le associazioni di promozione sociale e gli enti del terzo settore possono firmare un contratto di locazione commerciale per la sede delle proprie attività, ma alcune agevolazioni fiscali (riduzioni dell'imposta di registro, comodato d'uso gratuito) richiedono modelli dedicati che trovi nella sezione modelli per associazioni ed enti del terzo settore. Verifica con il tuo commercialista quale opzione risulti più conveniente per la tua realtà associativa.

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Aggiornato il 11 maggio 2026

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