Il riferimento cardine è l'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che riconosce a ogni lavoratrice e lavoratore tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, del convivente con stabile convivenza risultante da certificazione anagrafica, o di un parente entro il secondo grado anche non convivente. Il secondo grado comprende genitori e figli (primo grado), fratelli, nonni e nipoti (secondo grado). Il regolamento attuativo, il D.M. 21 luglio 2000, n. 278, precisa modalità e documentazione, e chiarisce che il permesso può essere fruito anche in forma frazionata.
La platea va letta con attenzione, perché qui nascono la maggior parte delle contestazioni. Per i parenti di terzo grado, come zii e cugini, e per gli affini, come suoceri, generi e cognati, la legge non riconosce automaticamente il diritto: la copertura dipende interamente dal CCNL applicato, che in molti settori estende l'elenco o aggiunge giornate. Chi compila la richiesta deve quindi verificare il proprio contratto prima di indicare il grado di parentela, perché un modello generico che dia per scontato un diritto inesistente porta dritto al diniego. Le unioni civili sono equiparate al matrimonio ai fini del permesso per effetto della legge n. 76/2016.
Sul fronte dei tempi, va segnalato che la normativa di settore ha introdotto in più ambiti un termine entro cui il permesso va goduto dopo l'evento, in genere alcuni giorni lavorativi dal decesso. Le condizioni esatte e gli aggiornamenti più recenti sono consultabili nel testo dell'articolo 25 sui permessi per lutto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quando il lutto riguarda un familiare che non rientra nella platea legale, resta la strada del permesso non retribuito da concordare con il datore, oppure l'uso di ferie residue.