Il fondamento del permesso per donazione di sangue è l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, integrato dall'art. 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. La norma è netta: i donatori di sangue ed emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52/1992, ha qualificato questo diritto come espressione di solidarietà sociale, assimilabile per finalità alla tutela del lavoratore malato. La giornata di riposo si computa in 24 ore a partire dal momento dell'assenza per il prelievo.
I requisiti non sono negoziabili. La quantità di sangue donata deve raggiungere almeno 250 grammi, e il prelievo deve avvenire presso un centro trasfusionale o di raccolta regolarmente autorizzato dal Ministero della Salute. Il D.M. 3 marzo 2005 fissa anche i tetti annui: quattro donazioni di sangue intero per l'uomo, due per la donna in età fertile, con intervallo minimo di novanta giorni tra una donazione e l'altra. Senza il certificato della struttura con i dati obbligatori, il diritto alla giornata retribuita non si perfeziona. Il documento deve riportare codice fiscale del centro, anagrafica del donatore, gratuità della donazione, giorno e ora del prelievo.
Per il midollo osseo il riferimento è la legge 6 marzo 2001, n. 52. L'art. 5 riconosce permessi retribuiti per i prelievi preliminari e l'accertamento di idoneità, oltre alla retribuzione piena per le giornate di degenza ospedaliera e per la convalescenza successiva, secondo quanto certificato dall'équipe medica. La copertura economica passa per la contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 8 della legge 155/1981, e il datore può chiedere il rimborso. Una guida operativa completa sui requisiti e sulla documentazione è disponibile nella scheda ufficiale INPS sul rimborso per donazione di midollo osseo.