Il riferimento centrale è l'articolo 33 della Legge 104/1992, che fissa i tre giorni mensili retribuiti e i riposi orari alternativi. La materia è stata profondamente rimaneggiata dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 (attuativo della direttiva europea sul work-life balance), che ha eliminato il principio del "referente unico": più lavoratori aventi diritto possono ora alternarsi nell'assistenza allo stesso familiare, sempre nel limite complessivo di tre giorni mensili per ciascun assistito. L'INPS ha recepito le novità con la circolare n. 39/2023, aggiornando la piattaforma telematica di presentazione delle domande.
La platea degli aventi diritto comprende il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il secondo grado, con estensione al terzo grado quando i familiari più prossimi abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Il riposo orario alternativo ai tre giorni è di due ore giornaliere se l'orario è pari o superiore a sei ore, una sola ora se inferiore.
Sul piano della procedura, un punto è spesso frainteso. Per fruire dei permessi non occorre alcuna autorizzazione preventiva del datore di lavoro: la Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5611 del 3 marzo 2025 ha ribadito che il diritto è già perfezionato con l'autorizzazione INPS. Il datore non concede, prende atto e organizza. Resta però l'obbligo di comunicare tempestivamente l'assenza secondo le modalità del CCNL applicato o del regolamento aziendale, e l'INPS può revocare il beneficio quando vengano meno le condizioni dichiarate (art. 33, comma 7-bis). Le regole operative aggiornate sono illustrate nella pagina ufficiale INPS dedicata ai permessi per assistere familiari con disabilità grave. Per i rapporti di lavoro a cui si applica un contratto specifico, vale la pena verificare le clausole nel proprio contratto a tempo indeterminato e nei relativi adempimenti.