Il riferimento centrale è il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva europea sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Il nuovo art. 27-bis stabilisce che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore ma fruibili anche in modo non continuativo. In caso di parto plurimo i giorni salgono a venti, a prescindere dal numero dei figli nati. Il congedo spetta anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale.
Sul piano economico, l'indennità è pari al 100% della retribuzione ed è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS nel settore privato, mentre nelle pubbliche amministrazioni è erogata direttamente dall'amministrazione datrice. Le direttive applicative sono contenute nella Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022, che ha chiarito modalità di calcolo e procedura. Resta valido, accanto al congedo obbligatorio, il congedo di paternità alternativo dell'art. 28, riconosciuto quando la madre sia deceduta o gravemente inferma, in caso di abbandono o di affidamento esclusivo al padre.
Il datore di lavoro non può opporsi alla fruizione : si tratta di un diritto, non di una concessione. La forma scritta non è imposta dalla legge come requisito di validità, ma il preavviso di almeno cinque giorni rispetto alle date scelte è previsto dalla disciplina applicativa, e una comunicazione tracciata è l'unico modo serio per dimostrare di averlo rispettato. Per il quadro ufficiale completo puoi consultare la scheda INPS sul congedo di paternità obbligatorio e sui requisiti di accesso. Sul piano dei principi generali resta sullo sfondo l'art. 2109 del Codice civile, che governa il coordinamento delle assenze con le esigenze dell'impresa.