Il caso tipico è il dipendente che ha fissato la data delle nozze e vuole bloccare per iscritto il periodo di assenza con un congruo anticipo, così da consentire all'azienda di organizzare le sostituzioni. Più è anticipata la comunicazione, minore è il rischio che il congedo si sovrapponga a chiusure di cassa, inventari o picchi stagionali. Un secondo scenario ricorrente riguarda chi vuole abbinare il congedo a un periodo di ferie, prolungando l'assenza per il viaggio di nozze: in questo caso la richiesta scritta tiene distinte le due voci, perché il congedo è retribuito a titolo autonomo e non erode il monte ferie, mentre i giorni aggiuntivi seguono le regole ordinarie dell'art. 2109 c.c.
C'è poi la situazione di chi lavora a turni o in un team ridotto, dove anche due settimane di assenza pesano sull'organico: qui la domanda formale, con indicazione del referente e delle consegne, è ciò che evita il classico "non me l'avevi detto". Va prestata attenzione al termine entro cui il CCNL impone di fruire del congedo, perché una domanda presentata troppo tardi rispetto alla cerimonia può far decadere il diritto. Un edge case meno noto riguarda chi si sposa durante un periodo di ferie già approvato: il congedo matrimoniale, avendo natura propria, può sospendere le ferie e farle riprendere al termine, ma serve una comunicazione tempestiva e documentata. Infine, nei rapporti a tempo determinato il diritto spetta solo se il matrimonio cade entro la scadenza del contratto, come quelli regolati dal modello di contratto a termine con causali aggiornate.