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Atto costitutivo società: modello PDF Word

Crea l'atto costitutivo della tua società SRL, SpA o SAS in Italia. Modello conforme al Codice Civile, scaricabile in PDF e Word per il notaio.
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L'atto costitutivo di società è il documento fondativo con cui due o più persone, o un singolo socio nei casi previsti dalla legge, danno vita giuridica a una nuova impresa, formalizzando in un'unica scrittura l'identità dei soci, l'oggetto sociale, la sede legale, la durata e il capitale conferito. In Italia, salvo limitate eccezioni per le società di persone, deve essere redatto per atto pubblico davanti a un notaio e successivamente iscritto nel Registro delle Imprese, condizione necessaria perché la società acquisti personalità giuridica e possa operare nei confronti dei terzi. Il modello Captain.Legal è pensato per imprenditori, professionisti e futuri amministratori di startup e PMI che vogliono arrivare in studio notarile con un testo già strutturato secondo il Codice Civile, riducendo i tempi di redazione senza sacrificare la precisione giuridica.

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Cos'è un atto costitutivo di società

L'atto costitutivo è il negozio giuridico con cui i soci manifestano la volontà di costituire un soggetto distinto, dotato di autonomia patrimoniale. Non va confuso con lo statuto, che ne costituisce parte integrante e disciplina nel dettaglio il funzionamento dell'ente. L'atto costitutivo fissa l'identità della società e l'impegno dei soci; lo statuto regola assemblee, organo amministrativo, modalità di trasferimento delle quote e cause di scioglimento. Nella prassi notarile italiana i due testi vengono materialmente uniti nello stesso documento, anche se la giurisprudenza riconosce loro autonomia funzionale.

La forma richiesta varia in base al tipo societario. Per SRL, SRLS e SpA è obbligatorio l'atto pubblico, ossia la redazione da parte di un notaio italiano che attesta l'identità delle parti, la loro capacità di agire, la legittimità del contenuto e la sottoscrizione del capitale. Per le società di persone (SNC, SAS, società semplice) la legge ammette anche la scrittura privata autenticata, fermo restando l'onere di iscrizione presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Senza iscrizione, le società di capitali non esistono come soggetti distinti dai soci, e i fondatori rispondono personalmente delle obbligazioni assunte in nome della società in formazione, secondo l'articolo 2331 c.c. Chi cerca una panoramica completa degli atti necessari per dare vita a un'impresa italiana può consultare la raccolta di modelli per la creazione d'impresa, statuti SRL e patti parasociali.

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Quadro normativo

Il diritto societario italiano è stato profondamente riformato dal Decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, che ha ridisegnato la disciplina delle società di capitali contenuta nel Libro V del Codice Civile. Da quella data, il regime dell'atto costitutivo distingue tre binari principali: l'articolo 2328 c.c. per la SpA, l'articolo 2463 c.c. per la SRL, con la variante semplificata introdotta dal Decreto Legge 76/2013 convertito nella Legge 99/2013, e gli articoli da 2295 a 2316 c.c. per le società di persone. Ogni regime fissa contenuti minimi obbligatori a pena di nullità o di mancata iscrizione.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese è governata dalla Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e dal regolamento di attuazione (DPR n. 581 del 7 dicembre 1995). Dal 2010 la pratica si svolge esclusivamente per via telematica attraverso la procedura ComUnica, che consente al notaio di presentare in un unico invio la domanda di iscrizione, la dichiarazione IVA, la comunicazione INPS e INAIL. I termini sono stringenti: il notaio deve depositare l'atto entro venti giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2330 c.c., e il Conservatore del Registro dispone di sessanta giorni per pronunciarsi.

Sul piano fiscale, l'atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa, imposta di bollo e diritti camerali. Per i conferimenti immobiliari si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria. La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) impone al notaio la verifica del titolare effettivo e la comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi presso le Camere di Commercio, adempimento ormai consolidato nella prassi notarile. Il testo integrale dell'articolo 2328 c.c. è consultabile sul portale ufficiale Normattiva nella sezione dedicata al Codice Civile italiano.

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Quando serve l'atto costitutivo

Il primo scenario, e di gran lunga il più frequente, è la costituzione ex novo di una società da parte di uno o più imprenditori che vogliono separare il patrimonio personale da quello aziendale. Chi avvia una startup tecnologica con un cofondatore opta tipicamente per una SRL ordinaria con capitale di diecimila euro, perché la responsabilità limitata e la flessibilità statutaria si sposano con la prospettiva di accogliere investitori. Chi parte da solo con un budget contenuto sceglie spesso la SRLS, che ammette un capitale da un euro fino a 9.999,99 euro e uno statuto standardizzato per legge.

Il secondo caso ricorrente riguarda la trasformazione di una ditta individuale in società. Il titolare che vede crescere fatturato e rischi giuridici trasferisce l'azienda dentro una SRL appena costituita, beneficiando della responsabilità limitata e di un'imposizione fiscale spesso più conveniente sopra una certa soglia di utili. In questa ipotesi, l'atto costitutivo accoglie come conferimento il complesso aziendale preesistente, valutato secondo l'articolo 2465 c.c. attraverso una relazione di stima giurata.

Tre situazioni meno frequenti meritano attenzione. L'ingresso di un nuovo socio finanziatore in un'iniziativa familiare richiede spesso una costituzione ad hoc, perché la pura cessione di quote di una società preesistente non offre lo stesso livello di pulizia contabile e di disciplina dei patti parasociali. La costituzione di una società tra professionisti (STP) ai sensi della Legge 183/2011 è un'altra ipotesi specifica, riservata agli iscritti agli ordini professionali. Le società sportive dilettantistiche e le imprese sociali seguono regole speciali che si innestano sul tronco del Codice Civile ma richiedono clausole aggiuntive nello statuto allegato.

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Clausole essenziali incluse nel nostro modello

Il modello Captain.Legal accoglie tutte le indicazioni richieste dall'articolo 2328 c.c. per le SpA e dall'articolo 2463 c.c. per le SRL, oltre alle clausole statutarie che la prassi notarile italiana ritiene indispensabili per ridurre il contenzioso interno.

  • L'identificazione dei soci apre il documento e include cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e cittadinanza di ogni persona fisica, oppure denominazione, sede, codice fiscale e rappresentante legale per i soci persone giuridiche. Una discrepanza con i dati anagrafici comunali blocca l'iscrizione al Registro Imprese e impone una rettifica notarile con costi aggiuntivi.
  • La denominazione sociale deve contenere l'indicazione del tipo societario (srl, spa, sas, snc) e non può creare confusione con altre imprese iscritte. Il modello prevede una verifica preliminare presso la Camera di Commercio competente, scongiurando il rifiuto in fase di iscrizione per omonimia o somiglianza ingannevole.
  • L'oggetto sociale descrive l'attività economica della società. La redazione deve essere allo stesso tempo precisa e ampia: troppo stretta limita lo sviluppo futuro, troppo generica espone a contestazioni in sede di iscrizione. Il modello propone una struttura modulare con attività principale, attività secondarie e clausola di non concorrenza interna.
  • La sede legale indica comune e indirizzo civico. Determina la Camera di Commercio competente, il tribunale per le controversie e la giurisdizione tributaria. Per molte SRL la sede coincide con un immobile aziendale o un contratto di affitto specifico; chi cerca il modello adeguato può consultare i nostri contratti di locazione commerciale e per uso ufficio.
  • Il capitale sociale e i conferimenti specificano l'ammontare sottoscritto, la parte versata alla costituzione (almeno il venticinque per cento per le società di capitali, o l'intero per il socio unico) e la suddivisione in quote o azioni. Per i conferimenti diversi dal denaro è obbligatoria la perizia di stima giurata ex art. 2465 c.c. Le SRL a tempo indeterminato attribuiscono ai soci il diritto di recesso ad nutum con preavviso di centottanta giorni, particolarità spesso trascurata in fase di costituzione e fonte di controversie successive.
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Forme societarie: SpA, SRL, SRLS, SAS e SNC

La SRL (Società a Responsabilità Limitata) è la forma scelta per oltre l'85% delle nuove costituzioni in Italia. Il capitale minimo è di diecimila euro, ma può essere ridotto fino a un euro adottando il modello della SRLS. La responsabilità dei soci è limitata al conferimento, le quote non sono incorporate in titoli, la governance ammette ampia flessibilità statutaria. L'atto costitutivo richiede atto pubblico (art. 2463 c.c.) e iscrizione presso la Camera di Commercio competente. Dal 2014, le SRL ordinarie possono operare con un capitale inferiore a diecimila euro a condizione che almeno un quinto degli utili annui sia accantonato a riserva legale fino al raggiungimento della soglia.

La SRLS è la variante semplificata, introdotta nel 2012 dal Decreto Liberalizzazioni per favorire l'imprenditoria giovanile e poi estesa nel 2013 a tutti i cittadini. Il capitale va da un euro a 9.999,99 euro, lo statuto è obbligatoriamente quello standard fissato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 e non è modificabile. Il notaio non percepisce onorario per la costituzione, semplificazione voluta dal legislatore per abbattere le barriere di accesso. Lo statuto standard della SRLS è rigido e non consente patti parasociali complessi: chi prevede ingressi successivi di investitori dovrebbe optare direttamente per la SRL ordinaria.

La SpA (Società per Azioni) richiede un capitale minimo di cinquantamila euro, suddiviso in azioni di pari valore nominale, e tre sistemi alternativi di amministrazione (tradizionale, dualistico, monistico). È la forma indicata per società di medie e grandi dimensioni, per le quotate e per quelle che intendono raccogliere capitale presso il pubblico. La rigidità del modello e i costi di gestione la rendono sovradimensionata per la maggior parte delle PMI italiane.

Le società di persone (SNC e SAS) restano frequenti negli studi professionali, nei piccoli esercizi commerciali e nelle imprese familiari. La SNC prevede responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. La SAS distingue invece soci accomandatari, illimitatamente responsabili e abilitati alla gestione, da soci accomandanti, responsabili nei limiti del conferimento ma esclusi dall'amministrazione. Per entrambe è ammessa la scrittura privata autenticata, riducendo i passaggi formali della costituzione. Chi invece intende costituire un ente non lucrativo dovrebbe consultare i nostri statuti per associazioni e enti del terzo settore, che seguono una disciplina diversa fondata sul Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

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Errori da evitare

Il primo errore, frequentissimo nelle costituzioni fai da te, è la redazione di un oggetto sociale troppo vago o troppo restrittivo. Una formula generica come "qualunque attività di commercio o servizi" viene quasi sempre respinta dal Conservatore del Registro, perché viola il requisito di determinatezza. All'opposto, un oggetto modellato esattamente sull'attività iniziale espone a problemi quando, due anni dopo, la società intende espandersi in un settore contiguo: ogni modifica richiede una nuova assemblea straordinaria e un nuovo intervento notarile. Il secondo errore ricorrente è l'indicazione approssimativa della sede legale. Indicare solo il comune senza l'indirizzo civico, oppure utilizzare un indirizzo di mera comodità presso uno studio di commercialista senza idoneo titolo, espone a contestazioni in sede di notifica e a sanzioni per dichiarazione non veritiera.

Sul fronte dei conferimenti, l'errore tipico è trascurare la perizia di stima per gli apporti diversi dal denaro. L'articolo 2465 c.c. la rende obbligatoria per ogni conferimento in natura, inclusi crediti, beni immobili, marchi e know-how aziendale. Una società che riceve un conferimento valutato a occhio rischia di vedere annullato l'aumento di capitale e di dover restituire le quote emesse. Il quarto errore, meno tecnico ma altrettanto costoso, è la sottovalutazione delle clausole di trasferimento delle quote: lasciare uno statuto silente sui diritti di prelazione e sui meccanismi di tag-along espone i soci a ingressi non desiderati nel capitale e a uscite traumatiche di soci di minoranza. La prassi notarile suggerisce di disciplinarli sempre, anche quando la società nasce tra amici di lunga data.

Domande frequenti

Il modello prodotto da Captain.Legal è giuridicamente valido come testo di lavoro pronto per la stipula notarile. Per le SRL, SRLS e SpA, l'articolo 2328 c.c. impone l'atto pubblico: la sottoscrizione finale avviene davanti a un notaio italiano, che certifica l'identità delle parti e iscrive l'atto nel Registro delle Imprese. Per le società di persone (SNC, SAS) il modello può essere utilizzato anche con la scrittura privata autenticata, sufficiente a conferire data certa e a permettere l'iscrizione camerale. In tutti i casi il testo è conforme al Codice Civile e accelera il lavoro notarile riducendo gli emendamenti in studio e i tempi di redazione finale.

Sì. In attuazione della Direttiva CEE 89/667, dal 1993 l'ordinamento italiano ammette la SRL unipersonale e dal 2003 anche la SpA unipersonale. Il socio unico può essere persona fisica o giuridica e gode della responsabilità limitata al conferimento, a condizione che siano rispettate due regole: il capitale deve essere interamente versato al momento della costituzione, e non solo per il venticinque per cento, e la pubblicità dell'unipersonalità deve essere data presso il Registro delle Imprese. Il mancato rispetto di queste condizioni fa decadere il beneficio della responsabilità limitata.

Il documento è scaricabile in due formati: Microsoft Word (.docx) modificabile, utile per le ulteriori personalizzazioni richieste dallo studio notarile, e PDF pronto per la stampa e la firma. Il file Word conserva la formattazione completa con titoli, articoli numerati e spazi predisposti per le firme. Il PDF è ideale per l'invio preventivo allo studio notarile e per l'archiviazione interna. Entrambi i formati sono compatibili con la successiva scansione e con l'invio telematico via ComUnica per l'iscrizione al Registro delle Imprese, gestito direttamente dal notaio dopo la stipula dell'atto.

Una volta firmato l'atto pubblico, il notaio ha venti giorni per depositare la pratica presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2330 c.c. L'invio telematico via ComUnica avviene generalmente entro pochi giorni dalla stipula. Il Conservatore dispone di sessanta giorni per il controllo, ma in pratica l'iscrizione avviene quasi sempre entro pochi giorni lavorativi, salvo richieste di integrazione. Solo con l'iscrizione la società acquisisce personalità giuridica e può aprire conti correnti, sottoscrivere contratti e fatturare. La visura camerale è disponibile online subito dopo l'iscrizione.

Sì. Se uno dei soci non può presentarsi personalmente davanti al notaio italiano, occorre una procura speciale notarile redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. La procura deve indicare in modo specifico l'atto da firmare, il tipo societario, la quota di sottoscrizione e i poteri attribuiti al procuratore. Per i soci residenti all'estero, la procura va apostillata o legalizzata secondo la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Modelli pronti sono disponibili nella nostra raccolta di procure speciali, deleghe e attestazioni per uso quotidiano.

Sì. Le modifiche all'atto costitutivo (cambio sede, oggetto sociale, denominazione, aumento di capitale, trasformazione) richiedono una deliberazione dell'assemblea straordinaria, redatta in forma di verbale notarile, e una nuova iscrizione presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla data del verbale. Per la SRLS, vista la rigidità dello statuto standard, la modifica passa quasi sempre attraverso una trasformazione preventiva in SRL ordinaria. La nostra raccolta completa di modelli giuridici per l'impresa italiana include anche i verbali di assemblea straordinaria e gli atti di trasformazione pronti per la stipula.

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Aggiornato il 12 maggio 2026

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