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Contratto locazione studenti + cedolare 10%

Crea un contratto di locazione per studenti universitari a canone concordato, compatibile con la cedolare secca al 10%. PDF e Word in pochi minuti.
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Il contratto di locazione per studenti universitari è il modello di affitto pensato per chi frequenta un corso universitario in una città diversa da quella di residenza e ha bisogno di un alloggio per la durata degli studi. La sua disciplina speciale, prevista dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, consente una durata minima di soli sei mesi, fino a un massimo di tre anni, e si applica esclusivamente nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e nei comuni limitrofi. Si tratta di uno strumento giuridicamente robusto pensato per studenti fuori sede, genitori che firmano in qualità di garanti e proprietari che vogliono affittare a canone concordato beneficiando della cedolare secca al 10%.

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Cos'è un contratto di locazione per studenti universitari?

Il contratto di locazione per studenti universitari è una sottospecie del contratto transitorio disciplinato dall'art. 5, comma 2, della legge 431/1998. La sua particolarità sta nella ratio: il legislatore ha riconosciuto che lo studente fuori sede vive una situazione abitativa intrinsecamente temporanea, legata al calendario accademico, e quindi non riconducibile né al contratto ordinario 4+4 (troppo lungo) né al transitorio generico (massimo 18 mesi, troppo breve per un percorso di laurea triennale).

La durata può oscillare da sei mesi a trentasei mesi, scelta dalle parti in funzione del piano di studi. Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per uguale periodo salvo disdetta del conduttore con preavviso di almeno tre mesi. Diversamente dal contratto transitorio ordinario, qui non occorre dimostrare un'esigenza transitoria del locatore: basta che il conduttore sia iscritto a un corso di laurea, master, dottorato o specializzazione in un'università avente sede nel comune (o in comune limitrofo) e abbia la residenza in un comune diverso.

Il contratto può essere intestato a un solo studente o, in caso di coabitazione tipica della vita universitaria, a più studenti come conduttori solidali. È bene distinguerlo da due figure vicine ma diverse: il contratto di ospitalità a titolo gratuito, che non genera diritti locativi e non si registra, e la sublocazione, che richiede l'autorizzazione scritta del locatore originario ed è quasi sempre esclusa nelle clausole del modello standard.

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Quadro normativo

La cornice principale è la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all'art. 5, commi 2 e 3, individua i contratti transitori per studenti universitari come categoria autonoma rispetto sia ai contratti a canone libero (4+4) sia ai transitori per esigenze del locatore o del conduttore. Il legislatore impone tre condizioni cumulative: la forma scritta ad substantiam (la mancanza dell'atto scritto comporta nullità, art. 1, comma 4), la stipula in un comune sede di università o limitrofo, e l'effettivo status di studente fuori sede del conduttore, da provarsi mediante certificato di iscrizione all'ateneo.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, che ha sostituito il previgente DM del 30 dicembre 2002, fissa i criteri generali per gli accordi territoriali sottoscritti a livello comunale dalle organizzazioni della proprietà edilizia (Confedilizia, ASPPI, UPPI) e dei conduttori (SUNIA, SICET, UNIAT). Sono questi accordi a determinare le fasce di canone applicabili, le tabelle oneri accessori e i contenuti minimi obbligatori della scrittura privata. Senza accordo territoriale vigente nel comune di riferimento, il contratto resta valido ma perde i benefici fiscali e può essere riqualificato come ordinario.

Sul piano fiscale, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 riconosce al locatore la facoltà di optare per la cedolare secca con aliquota agevolata al 10% purché il contratto sia a canone concordato e l'immobile si trovi in un comune ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003. L'opzione si esercita in sede di registrazione e sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo. La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate è obbligatoria entro 30 giorni dalla stipula, telematicamente tramite modello RLI o presso un ufficio territoriale. Per un approfondimento ufficiale sugli adempimenti, si rinvia alla scheda informativa dell'Agenzia delle Entrate sulla registrazione dei contratti di locazione. Tutti i modelli di locazione residenziale a canone concordato presenti sulla piattaforma sono predisposti per recepire le aliquote agevolate.

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Quando serve questo contratto?

La situazione più ricorrente è quella della matricola che si trasferisce da una città del Sud o di una regione interna verso un grande polo universitario del Nord o del Centro: lo studente residente a Lecce iscritto al Politecnico di Milano, la matricola di Cagliari ammessa alla Bocconi, il dottorando di Catania che inizia la scuola di specializzazione a Padova. In tutti questi casi la legge richiede esattamente questo modello, non un contratto 4+4 sottoscritto "per comodità" né un'ospitalità informale: il certificato di iscrizione fa fede della condizione di studente fuori sede.

Il secondo scenario tipico è la coabitazione di più studenti nello stesso appartamento, con genitori che firmano come garanti o fideiussori. La piattaforma gestisce nativamente il caso di tre o quattro conduttori solidali, con clausola che disciplina il subentro di un nuovo coinquilino in caso di rinuncia di uno dei firmatari, evitando di dover risolvere e ristipulare il contratto a metà anno accademico. Molti proprietari ignorano questa flessibilità e finiscono per applicare contratti di sublocazione mascherati, esponendosi al rischio di nullità.

Vi sono poi casi limite che giustificano competenza professionale: lo studente Erasmus che resta solo sei mesi (durata minima della legge, perfettamente coperta), lo specializzando medico che alterna sede ospedaliera e residenza, lo studente straniero extra UE che necessita del contratto registrato per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Quest'ultima casistica è particolarmente delicata: la Questura accetta solo contratti registrati e in regola con la cedolare o l'imposta di registro, e un contratto verbale equivale a nessun titolo abitativo agli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998.

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Clausole principali incluse nel nostro modello

Il modello disponibile è stato redatto a partire dagli accordi territoriali tipo predisposti dalle associazioni nazionali e adattato alle prassi più consolidate degli atenei italiani. Le clausole sono attive solo se pertinenti al caso concreto: il sistema disattiva automaticamente quelle non applicabili.

  • L'identificazione delle parti comprende dati anagrafici completi del locatore e di ciascun conduttore, con esplicita menzione dello status di studente e indicazione dell'ateneo, del corso di laurea e della matricola. La sezione integra anche i dati del garante o fideiussore (tipicamente un genitore), con assunzione espressa di obbligazione fideiussoria ex art. 1936 c.c. fino al pagamento integrale dei canoni e degli oneri accessori.

  • La descrizione dell'immobile include indirizzo completo, dati catastali, classe energetica con copia dell'Attestato di Prestazione Energetica, conformità degli impianti ai sensi del DM 37/2008 e indicazione delle pertinenze. Una descrizione lacunosa è la prima causa di contestazioni in sede di riconsegna, soprattutto quando si discute della restituzione del deposito.

  • Il canone e gli oneri accessori sono calcolati sulla base dell'accordo territoriale del comune di riferimento, con indicazione della fascia di canone (centro, semicentro, periferia) e del coefficiente applicato. La tabella degli oneri ripartibili segue l'allegato G del DM 30 dicembre 2002, ancora in vigore per la ripartizione tra locatore e conduttore (manutenzione ordinaria della caldaia, pulizia scale, fornitura acqua, condominio).

  • Il deposito cauzionale è fissato per legge in massimo tre mensilità di canone (art. 11 L. 392/1978), produttivo di interessi legali da corrispondere annualmente al conduttore. Eventuali patti che prevedano cauzioni superiori sono nulli di pieno diritto, e il proprietario rischia la condanna alla restituzione integrale anche in presenza di danni reali. Per la firma a distanza tra coinquilini di città diverse, è possibile abbinare al modello una procura speciale per la sottoscrizione di atti a distanza.

  • La clausola di rinnovo e disdetta prevede rinnovo tacito di pari durata salvo disdetta del conduttore con preavviso di tre mesi inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC. Il locatore non può recedere ad nutum prima della scadenza, salvo gravi inadempimenti del conduttore disciplinati dagli articoli 1453 e 1455 del codice civile.

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Specificità per le principali città universitarie

Milano rappresenta il caso più complesso. La città ospita oltre dieci atenei tra pubblici e privati (Statale, Bicocca, Politecnico, Bocconi, Cattolica, IULM, San Raffaele) e l'accordo territoriale vigente suddivide il territorio in fasce con coefficienti molto differenziati tra il centro storico, le aree semicentrali e i quartieri periferici. Per gli immobili in Zona 1 il canone concordato resta sensibilmente inferiore ai prezzi di mercato libero, ma il vantaggio fiscale della cedolare al 10% compensa ampiamente per il locatore. La giurisprudenza ambrosiana è severa sui requisiti formali: il Tribunale di Milano, sez. VI civile, sentenza n. 3402/2021 ha riqualificato come ordinario un transitorio studenti privo di certificato di iscrizione allegato al contratto. L'allegazione del certificato non è una formalità, è la prova del presupposto stesso del contratto.

Roma segue una logica simile ma con un accordo territoriale capitolino di lunga tradizione, rinnovato periodicamente. La capitale concentra La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, LUISS, Campus Bio-Medico e UER, distribuiti su un'area metropolitana molto estesa. Gli studenti dei poli decentrati come Tor Vergata o Roma Tre devono prestare attenzione: l'accordo si applica anche ai comuni limitrofi (Frascati, Ciampino), purché si tratti effettivamente di sede di corso universitario distaccato.

Bologna è da sempre la città con la pressione abitativa studentesca più alta d'Italia in rapporto alla popolazione residente. L'accordo territoriale bolognese contempla canoni concordati strutturalmente bassi nel centro storico, ma la prassi notarile registra un numero crescente di contratti riqualificati per simulazione: clausole di canone integrative "in nero" sono nulle ex art. 13 L. 431/1998 e il conduttore può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate negli ultimi sei mesi.

Firenze e Torino applicano accordi propri con tabelle dettagliate per quartiere. A Padova, sede di una delle università più antiche d'Europa, l'accordo territoriale prevede una specifica fascia per gli alloggi del centro storico vincolati ai beni culturali. Per tutte queste città, i verbali di consegna immobile e ricevute di pagamento restano documenti complementari indispensabili.

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Errori comuni da evitare

L'errore più diffuso è la mancata allegazione del certificato di iscrizione universitaria. Senza questo documento, il contratto rischia la riqualificazione in transitorio ordinario o, peggio, in contratto a canone libero con applicazione della durata minima legale di otto anni complessivi. La giurisprudenza è costante: il certificato deve essere allegato alla stipula, non prodotto a posteriori, perché è la prova del presupposto sostanziale del contratto. Lo stesso vale per la delibera CIPE 87/2003 nei comuni ad alta tensione abitativa: la mancata indicazione preclude la cedolare al 10% e impone l'aliquota ordinaria del 21%.

Un secondo errore frequente è la registrazione tardiva oltre i 30 giorni. Le sanzioni dell'Agenzia delle Entrate partono dal 30% dell'imposta dovuta e salgono in caso di ravvedimento operoso oltre i 90 giorni. Capita poi che locatori inesperti chiedano cauzioni di sei o nove mensilità "per stare tranquilli": la clausola è radicalmente nulla ex art. 11 L. 392/1978 e legittima il conduttore a richiedere la restituzione integrale alla riconsegna, anche in presenza di danni reali.

Si segnalano infine due trappole pratiche. La prima è la clausola di rinuncia preventiva del conduttore al rinnovo: nulla, perché contraria all'art. 5, comma 3, della legge 431/1998. La seconda è l'inserimento di canoni "fuori contratto" pagati in contanti, prassi ancora viva in alcuni mercati locali: oltre alla nullità civile, integra ipotesi di reato tributario ai sensi del D.Lgs. 74/2000 e, in solido con il proprietario, può coinvolgere lo studente stesso se consapevole. Per chi affianca alla locazione altri rapporti formativi, sono disponibili modelli di contratto di tirocinio curriculare e apprendistato coordinati con la normativa universitaria.

Domande frequenti

Sì, a condizione che ricorrano i requisiti sostanziali e formali previsti dall'art. 5 della legge 431/1998: forma scritta, sottoscrizione da parte di tutti i conduttori e del locatore, stipula in comune sede di università o limitrofo, e certificato di iscrizione universitaria allegato. Una volta firmato, il documento ha pieno valore giuridico tra le parti. La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula è obbligatoria sul piano fiscale e amministrativo, e la sua omissione, pur non incidendo sulla validità inter partes, espone alle sanzioni del D.P.R. 131/1986. Lo Stato considera registrato il contratto solo dopo l'invio del modello RLI.

Il documento è scaricabile sia in formato Word (.docx) per consentire modifiche manuali sui dati anagrafici, sui dati catastali o sulle clausole accessorie, sia in formato PDF pronto per la stampa, la firma cartacea o la firma digitale. La versione PDF è quella accettata dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione telematica tramite RLI: si carica direttamente nel portale Fisconline o Entratel come allegato. Entrambi i formati vengono generati nello stesso momento al termine della compilazione, senza costi aggiuntivi, e restano disponibili nell'area personale per i successivi download. È inclusa anche la tabella ufficiale degli oneri accessori in PDF separato.

La legge 431/1998 fissa una durata minima di sei mesi e una massima di trentasei mesi (tre anni). Le parti scelgono liberamente all'interno di questo intervallo, ma è prassi adeguare la durata alla scansione del calendario accademico: nove mesi per un anno solare di studi senza periodo estivo, dodici mesi per la copertura annuale completa, ventiquattro o trentasei mesi per i corsi di laurea triennali. Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un periodo di pari durata salvo disdetta del conduttore con preavviso di tre mesi. Una durata inferiore ai sei mesi non è ammessa e farebbe ricadere il rapporto sotto la disciplina del transitorio ordinario, con altri requisiti sostanziali.

Sì, ricorrendone i presupposti. La cedolare secca agevolata al 10% si applica ai contratti a canone concordato, categoria che include i transitori studenti universitari stipulati nel rispetto dell'accordo territoriale del comune di riferimento. È inoltre richiesto che l'immobile si trovi in un comune ad alta tensione abitativa elencato nella delibera CIPE n. 87/2003. L'opzione si esercita in sede di registrazione con il modello RLI, ha durata pari a quella del contratto e sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo. Va comunicata al conduttore con raccomandata o PEC prima della registrazione, pena l'inefficacia dell'opzione stessa.

Il limite legale è di tre mensilità di canone, ai sensi dell'art. 11 della legge 392/1978, applicabile anche ai contratti transitori studenti per espresso richiamo dell'art. 5 della legge 431/1998. Qualsiasi clausola che preveda una cauzione superiore è nulla di pieno diritto e il conduttore può chiederne la restituzione immediata, anche in corso di contratto. Il deposito produce interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore con cadenza annuale, salvo patto di accantonamento alla restituzione finale. Alla riconsegna, il locatore può trattenere somme solo a fronte di danni effettivamente documentati con verbale firmato da entrambe le parti, non per ammortamento generico dell'usura ordinaria.

Il conduttore può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 431/1998, dando preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata o PEC. Costituiscono gravi motivi, secondo la giurisprudenza prevalente, l'abbandono degli studi, il trasferimento ad altro ateneo, gravi problemi di salute o documentate difficoltà economiche sopravvenute. Senza gravi motivi, lo studente resta tenuto al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza, salvo accordo transattivo con il locatore o ingresso di un coinquilino sostituto autorizzato. Quando ci sono più conduttori solidali, il recesso di uno non libera gli altri dall'obbligazione complessiva, salvo diversa pattuizione contrattuale.

L'obbligo di registrazione è solidale: locatore e conduttore sono entrambi tenuti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 131/1986, e l'Agenzia delle Entrate può richiedere l'imposta a uno qualsiasi dei firmatari. Nella prassi è il proprietario a provvedere, anche perché la cedolare secca, se scelta, è un beneficio fiscale che riguarda lui. Lo studente conduttore ha però interesse a verificare l'avvenuta registrazione richiedendo copia della ricevuta telematica: è il documento che gli serve per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, per la dichiarazione di residenza presso il comune e per la richiesta di borse di studio regionali o comunali. La registrazione tardiva oltre 30 giorni espone a sanzioni che partono dal 30% dell'imposta.

Sì, il modello copre sia la locazione dell'intero appartamento a uno o più studenti solidalmente responsabili, sia la locazione della singola stanza con uso comune delle aree condivise (cucina, bagni, soggiorno). Nel secondo caso la descrizione dell'immobile include una sezione dedicata all'individuazione della stanza, alla quota millesimale delle spese condominiali e all'uso turnario degli spazi condivisi. È una formula adottata da molti proprietari che gestiscono appartamenti tipicamente da quattro o cinque posti letto. Per chi gestisce strutture più articolate, come gli ostelli studenteschi o le case dello studente gestite da enti del terzo settore, sono disponibili statuti per associazioni studentesche e ricreative con cui inquadrare l'attività.

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Aggiornato il 11 maggio 2026

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