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Dichiarazione di ospitalità per stranieri

Compila la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/1998. Modello pronto per la Questura, in PDF e Word, da inviare entro 48 ore.
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Chi accoglie un cittadino straniero extracomunitario in casa propria, anche per una sola notte e anche se si tratta di un parente stretto, ha 48 ore di tempo per comunicarlo all'autorità di pubblica sicurezza. La dichiarazione di ospitalità prevista dall'articolo 7 del Testo Unico Immigrazione è uno di quegli adempimenti silenziosi che molti italiani scoprono solo davanti a una contestazione amministrativa o quando una pratica di rinnovo del permesso di soggiorno si arena per mancanza di un foglio firmato. Il nostro modello copre tanto la dichiarazione di ospitalità quanto la cessione di fabbricato verso cittadini extra UE nei casi residui in cui resta obbligatoria, con tutti i campi che Questure e Sindaci esigono in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.

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Dichiarazione di ospitalità per stranieri

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Che cos'è la dichiarazione di ospitalità?

La dichiarazione di ospitalità è la comunicazione scritta con cui chi dà alloggio a un cittadino straniero extracomunitario o apolide informa l'autorità locale di pubblica sicurezza dell'esistenza e dell'ubicazione di tale ospitalità. La fonte è l'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e l'obbligo grava su chiunque, a qualsiasi titolo, fornisca alloggio: proprietario, conduttore, comodatario, familiare, datore di lavoro che assume una badante, soggetto che mette a disposizione una stanza nell'ambito di un contratto di locazione abitativa regolarmente registrato. Non importa se l'ospitalità è gratuita oppure onerosa, se dura un giorno o un anno, se l'ospite è un familiare stretto o un conoscente di passaggio.

Si confonde spesso questo istituto con la cessione di fabbricato di cui all'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191. Si tratta di due adempimenti distinti, presentati nella prassi sullo stesso modulo ma con presupposti diversi. La cessione di fabbricato è dovuta da chi cede l'uso esclusivo di un immobile per oltre 30 giorni ed è stata in larga parte assorbita dalla registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate dopo il D.Lgs. 23/2011 e il D.L. 79/2012. La dichiarazione di ospitalità conserva invece piena autonomia per gli stranieri extra UE: resta sempre obbligatoria, anche quando il contratto è regolarmente registrato, e copre qualsiasi forma di alloggio, ospitalità o coabitazione.

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Quadro normativo

Il cuore della disciplina è l'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. La norma stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, oppure gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro quarantotto ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. La formula è volutamente ampia: copre tanto la mera ospitalità informale quanto la cessione del godimento dell'immobile, e prescinde dal vincolo di parentela. Il comma 2-bis completa il quadro con la sanzione amministrativa pecuniaria, fissata tra 160 e 1.100 euro per ogni omessa o tardiva comunicazione.

La comunicazione deve contenere elementi tassativi: generalità del denunciante e dello straniero ospitato, estremi del passaporto o del documento di identificazione equipollente, esatta ubicazione dell'immobile, e titolo per il quale la comunicazione è dovuta. L'assenza anche di uno solo di questi elementi comporta il rigetto e fa decorrere il termine come se la dichiarazione non fosse stata inviata. La Polizia di Stato chiarisce nelle istruzioni operative dedicate all'ospitalità di cittadini extracomunitari che la comunicazione è dovuta indipendentemente dalla durata dell'ospitalità e che il termine decorre dall'inizio effettivo dell'alloggio, non dalla data di un eventuale contratto sottostante.

Sul fronte della cessione di fabbricato, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 hanno semplificato l'obbligo per cittadini italiani e comunitari: l'adempimento è oggi assorbito dalla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, salvo i casi residui di comodato gratuito ultratrentennale e locazioni a uso non abitativo non soggette a registrazione. Per i cittadini extracomunitari l'obbligo permane in pieno, e va presentato anche quando il contratto è registrato.

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Quando è necessario presentare la dichiarazione di ospitalità

Il caso più frequente è l'ospitalità familiare: figlio, fratello, genitore o coniuge extracomunitario che arriva per un soggiorno turistico, una visita o una pratica di ricongiungimento. Anche pochi giorni fanno scattare l'obbligo e la prassi delle Questure è inflessibile sul punto, senza esenzioni di sangue. Subito dopo viene l'ospitalità per ragioni di lavoro, tipica del datore di lavoro che fornisce alloggio a un dipendente straniero: colf, badante, operaio agricolo o stagionale. In questi casi la dichiarazione si aggiunge agli obblighi previsti dal contratto di lavoro domestico o subordinato di diritto italiano e non li sostituisce.

Una terza ipotesi ricorrente è l'ospitalità a titolo di comodato gratuito verso uno studente universitario straniero, magari figlio di amici di famiglia o titolare di borsa di studio. Qui la sovrapposizione con la cessione di fabbricato è frequente: se l'uso esclusivo dell'immobile è ceduto per oltre 30 giorni, occorre compilare entrambi i quadri del modulo. Le associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore che ospitano cittadini stranieri in strutture di accoglienza temporanea ricadono nello stesso obbligo, e la dichiarazione va presentata dal rappresentante legale o da chi ha la materiale disponibilità dei locali; per la governance documentale delle associazioni che gestiscono attività di accoglienza gli adempimenti si stratificano rapidamente.

Due ipotesi limite meritano attenzione. Ospitalità avviata durante una pratica di rinnovo del permesso di soggiorno: l'obbligo resta in capo all'ospitante anche se il documento dell'ospite è in attesa di esito, purché lo straniero sia regolarmente presente sul territorio, e la dichiarazione serve proprio a documentare l'effettiva dimora. Ospitalità saltuaria ma ripetuta dei familiari che fanno la spola con il paese d'origine: ogni nuovo ingresso fa decorrere un nuovo termine di 48 ore, perché la normativa non conosce l'istituto della dichiarazione permanente.

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Le clausole essenziali del nostro modello

Il modello disponibile è strutturato per coprire entrambi i quadri (ospitalità e cessione di fabbricato) e si adatta alle varianti richieste dalle singole Questure attraverso campi guidati.

  • L'identificazione del denunciante raccoglie nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, estremi del documento d'identità e qualifica con cui si presenta la dichiarazione (proprietario, conduttore, comodatario, rappresentante legale). La qualifica non è un dato meramente anagrafico, ma legittima l'obbligo dichiarativo e va coerente con la titolarità del bene o del contratto sottostante.
  • I dati dell'ospite straniero comprendono generalità complete, cittadinanza, estremi del passaporto o titolo di viaggio equipollente, data di ingresso in Italia, estremi del visto se richiesto e del permesso di soggiorno (o della ricevuta di richiesta in caso di rinnovo pendente). Il modello segnala come obbligatori gli allegati documentali, evitando il classico vizio di trasmissione di una dichiarazione priva di copie.
  • La descrizione dell'immobile indica indirizzo completo, scala, interno, comune, provincia e, dove disponibili, foglio e particella catastale. La precisione di questo campo è dirimente per le verifiche di pubblica sicurezza: un indirizzo generico fa scattare richieste integrative e blocca il decorso del termine.
  • Il titolo dell'ospitalità o della cessione distingue tra ospitalità a titolo gratuito, ospitalità onerosa, locazione registrata, comodato gratuito o assegnazione per ragioni di lavoro. Dalla qualificazione dipende l'attivazione del quadro cessione di fabbricato nei casi residui in cui resta dovuto dopo il D.Lgs. 23/2011.
  • La data di inizio dell'ospitalità è il dies a quo del termine di 48 ore: il modello la separa nettamente dalla data di firma del modulo, perché Questure e Sindaci ammettono dichiarazioni firmate qualche giorno prima dell'effettivo arrivo, purché la trasmissione avvenga nei tempi.
  • La dichiarazione di responsabilità penale ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 chiude il modulo e rende il denunciante responsabile della veridicità dei dati dichiarati. Il richiamo non è una formula di stile: una dichiarazione mendace fa scattare le sanzioni penali previste dal codice e invalida la comunicazione.
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Considerazioni regionali e prassi locali

Le modalità operative variano sensibilmente da una Questura all'altra, e ignorarlo è uno degli errori più comuni in cui inciampano gli ospitanti alla prima dichiarazione.

Lombardia. La Questura di Milano e i Commissariati provinciali accettano la dichiarazione esclusivamente via PEC all'indirizzo dell'Ufficio Immigrazione competente per zona, con allegato un unico file PDF contenente il modulo firmato e le copie dei documenti. Lo sportello fisico resta accessibile solo per casi residuali. Nei comuni minori della provincia, in assenza di Commissariato, il riferimento è il Sindaco e la trasmissione passa dalla PEC comunale.

Lazio. A Roma la competenza è duplice. Gli ospitanti residenti nei municipi centrali si rivolgono alla Questura di via San Vitale, mentre per molti comuni della Città Metropolitana subentra il Sindaco. La dichiarazione viene protocollata e restituita timbrata, e quel timbro va conservato come prova documentale per eventuali pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno.

Toscana. Le Questure di Firenze, Prato e Pisa hanno standardizzato un modulo unico regionale che integra cessione di fabbricato e dichiarazione di ospitalità, da trasmettere via PEC o consegnare allo sportello. Il modulo richiede l'indicazione dei dati catastali dell'immobile, dato che altrove resta facoltativo.

Campania. A Napoli e in provincia la Questura accetta sia la PEC sia la raccomandata A/R, ma la prassi consolidata privilegia la consegna a mano presso l'Ufficio Immigrazione: l'ospitante riceve copia timbrata immediata, utile soprattutto quando la dichiarazione corredra una pratica di rinnovo del permesso di soggiorno o ricongiungimento familiare già in corso.

Veneto. A Venezia, Padova e Verona alcune Questure pretendono che la dichiarazione sia accompagnata dalla copia del contratto di locazione registrato, quando l'ospitante è conduttore e non proprietario. La logica è di verifica del titolo a disporre: senza la copia, la pratica viene sospesa e il termine di 48 ore non si considera assolto.

Sicilia, Sardegna e aree minori. Nelle Questure con minore informatizzazione la modalità prevalente resta la consegna fisica allo sportello o la raccomandata A/R; la PEC è accettata ma con tempi di lavorazione più lunghi. Conviene verificare il canale preferenziale sul sito istituzionale della Questura o del Comune prima dell'invio.

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Come compilare la dichiarazione di ospitalità

Il percorso del nostro modulo guidato parte dalla qualifica del dichiarante: si sceglie tra proprietario, conduttore, comodatario o rappresentante legale, e i campi successivi si adattano di conseguenza. Per un proprietario non vengono richieste copie del contratto; per un conduttore il modello chiede gli estremi del contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate, perché alcune Questure ne pretendono l'allegazione. Si procede con le anagrafiche complete di denunciante e ospite, codice fiscale per il primo, estremi del passaporto per il secondo, e si caricano gli scan dei documenti in un unico PDF che il sistema unisce al modulo firmato.

Il quadro relativo all'immobile va compilato con cura: indirizzo, comune, provincia e, dove possibile, dati catastali. Il modello segnala in rosso i campi che le Questure considerano dirimenti e impedisce l'invio se sono lasciati vuoti. La data di inizio dell'ospitalità è separata dalla data di firma, così da rispettare la prassi che ammette la precompilazione del modulo nei giorni precedenti l'arrivo. Alla fine del flusso il documento è scaricabile in PDF e Word: il PDF è pronto per firma e invio PEC, il Word resta utile se la Questura locale impone un proprio formulario e occorre travasare i contenuti. Per chi ha già utilizzato la nostra autocertificazione di residenza ai sensi del DPR 445/2000, l'interfaccia è la stessa: pochi clic, anteprima visibile, download immediato.

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Errori da evitare

Il primo errore, e il più costoso, è il ritardo oltre le 48 ore. Le Questure non concedono proroghe di cortesia: superato il termine la sanzione amministrativa scatta, e l'invio tardivo non purga l'illecito ma lo documenta. Capita spesso a chi parte per il fine settimana con un parente extra UE appena arrivato e rinvia il modulo al lunedì successivo. La sanzione, da 160 a 1.100 euro, viene contestata anche per ritardi di poche ore. Il secondo errore è confondere la dichiarazione di ospitalità con la schedina alloggiati del servizio Alloggiati Web: quest'ultima riguarda alberghi, B&B, affittacamere e case vacanze, mentre per l'ospitalità privata il canale corretto resta la Questura o il Sindaco. Trasmettere il modulo errato significa avere comunicato all'autorità sbagliata e restare in difetto.

Il terzo errore riguarda gli allegati mancanti: copia del passaporto, copia del visto, copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta. Una dichiarazione priva di questi documenti viene di fatto rigettata e il termine continua a decorrere come se non fosse stata inviata. Il quarto errore è la firma di un soggetto non legittimato: la dichiarazione deve essere firmata da chi ha la materiale disponibilità dell'immobile, non genericamente dal proprietario quando l'inquilino sub-ospita un familiare. Il proprietario, in quel caso, non ha titolo a dichiarare, e il modulo è invalido. Infine, l'errore più sottile: confondere la dichiarazione di ospitalità con la cessione di fabbricato quando entrambe sono dovute. Se l'ospite extracomunitario riceve l'uso esclusivo dell'immobile per oltre 30 giorni, la cessione resta obbligatoria oltre alla dichiarazione di ospitalità, anche se il rapporto è gratuito.

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Domande frequenti

Il modello di dichiarazione di ospitalità è valido davanti a Questura e Sindaco?

Sì. Il modello è costruito sulla traccia dell'art. 7 del D.Lgs. 286/1998 e riporta tutti gli elementi che le autorità locali di pubblica sicurezza considerano essenziali: generalità del denunciante, dati dell'ospite straniero, estremi del documento di identificazione, ubicazione dell'immobile e titolo dell'ospitalità. È accettato dalle Questure provinciali e dai Sindaci dei comuni privi di Questura. Restano salvi i casi in cui la singola Questura imponga un proprio formulario locale: in quell'ipotesi il file Word del modello permette di travasare rapidamente i dati nel modulo richiesto, senza ricompilare da zero.

In quale formato posso scaricare il modulo, PDF o Word?

In entrambi. Il PDF è pronto per firma cartacea o digitale e per l'invio via PEC alla Questura competente, ed è il formato preferito dalla maggior parte degli Uffici Immigrazione per la trasmissione telematica. Il Word è invece utile quando la Questura impone un proprio modello locale o quando occorrono modifiche specifiche legate alla qualifica del dichiarante. Entrambi i formati sono disponibili immediatamente dopo la finalizzazione del modulo e restano accessibili nello spazio personale dell'account per ristampe o riutilizzi su nuove ospitalità.

Cosa rischio se trasmetto la dichiarazione dopo le 48 ore?

Il comma 2-bis dell'art. 7 del D.Lgs. 286/1998 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 160 a 1.100 euro per ogni omessa o tardiva comunicazione. La sanzione è notificata dall'autorità che riceve la dichiarazione tardiva. In sede di contestazione è possibile presentare scritti difensivi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma le cause di esonero sono molto limitate (ricovero ospedaliero, eventi di forza maggiore documentati). Una semplice dimenticanza non rientra. Conviene trasmettere il modulo nelle prime 24 ore, così da lasciare margine per eventuali integrazioni richieste.

Devo presentare la dichiarazione anche se l'ospite è un familiare stretto?

Sì. L'obbligo non conosce eccezioni di natura familiare. L'art. 7 del Testo Unico Immigrazione è esplicito e dichiara obbligatoria la comunicazione anche per parenti o affini. La logica è di pubblica sicurezza: le autorità tracciano l'effettiva dimora degli stranieri extra UE sul territorio, indipendentemente dal legame con l'ospitante. Anche un figlio maggiorenne extracomunitario che torna due settimane in vacanza fa scattare l'obbligo. Diversa è la posizione dei familiari di cittadini italiani o UE già titolari di carta di soggiorno permanente, ai quali si applica il regime del D.Lgs. 30/2007.

Chi deve firmare la dichiarazione, il proprietario o l'inquilino?

Firma chi ha la materiale disponibilità dell'immobile al momento dell'ospitalità, non automaticamente il titolare del diritto reale. Se siete inquilini con regolare contratto di locazione registrato e ospitate un parente straniero, il dichiarante siete voi, non il proprietario. Allo stesso modo, un comodatario o un usufruttuario firmano in proprio. Il proprietario torna legittimato solo quando l'immobile è a sua diretta disposizione e la cessione o ospitalità nasce da lui. La firma di un soggetto privo di titolo invalida la dichiarazione e mantiene l'illecito in capo a chi avrebbe effettivamente dovuto provvedere.

La dichiarazione di ospitalità sostituisce la cessione di fabbricato?

No, sono due adempimenti distinti, anche se nella prassi vengono presentati sullo stesso modulo. La cessione di fabbricato ex art. 12 D.L. 59/1978 è dovuta da chi cede l'uso esclusivo di un immobile per oltre 30 giorni, salvo che il contratto sia registrato all'Agenzia delle Entrate (semplificazione introdotta dal D.Lgs. 23/2011). La dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/1998 riguarda invece i soli stranieri extra UE e prescinde dalla durata. Per orientarsi tra i moduli correlati conviene consultare il catalogo completo dei documenti legali italiani disponibili sulla piattaforma.

4.8/5

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Aggiornato il 14 maggio 2026

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