Il riferimento cardine è l'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, intitolata alle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità e per il coordinamento dei tempi di vita e di lavoro. La norma stabilisce che i dipendenti, sia pubblici sia privati, possono richiedere per gravi e documentati motivi familiari un periodo di congedo non superiore a due anni. Il testo è esplicito su un punto che molti ignorano: durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salvo la facoltà di riscatto mediante versamento volontario dei contributi.
I dettagli operativi arrivano dal D.M. 21 luglio 2000, n. 278, il regolamento attuativo. È questo decreto a definire chi rientra tra i familiari rilevanti, richiamando i soggetti dell'articolo 433 del Codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), anche non conviventi, oltre ai portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Il decreto elenca anche le quattro categorie di gravi motivi: le necessità derivanti dal decesso di uno di tali soggetti, le situazioni che comportano un impegno particolare nella cura o assistenza, le situazioni di grave disagio personale del dipendente con esclusione della malattia, e le situazioni patologiche acute o croniche dei familiari indicati. La domanda va presentata per iscritto al datore di lavoro, che entro dieci giorni dalla richiesta deve esprimersi e, in caso di accoglimento, individuare la decorrenza. Un dato che cambia la strategia: il rapporto resta sospeso, quindi la causale dettagliata e la documentazione allegata non sono un orpello, sono la condizione stessa di legittimità. Il testo integrale della legge è consultabile sul portale Normattiva con la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari, la fonte ufficiale da citare in caso di dubbio interpretativo.