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Richiesta ferie

Modello richiesta 150 ore: permessi diritto allo studio

Domanda di permessi retribuiti per frequenza corsi ed esami. Modello pronto da compilare con calendario lezioni, causale e iscrizione. Conforme al CCNL.
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La richiesta di permessi per il diritto allo studio, le cosiddette 150 ore, è la domanda con cui un lavoratore dipendente chiede al datore di lavoro di assentarsi, restando retribuito, per frequentare corsi regolari di studio e sostenere esami. Il modello serve a chi lavora e contemporaneamente porta avanti un percorso scolastico o universitario, e vuole formalizzare la richiesta in modo che resti tracciata, motivata e allineata al CCNL applicato. Una domanda scritta bene non è burocrazia: è la prova che hai rispettato preavviso, percentuali e ordine di precedenza, e che il diniego, se arriva, deve essere a sua volta motivato.

Chi compila questo documento di solito ha già provato a chiederlo a voce e si è scontrato con il classico "vediamo", oppure con un ufficio del personale che pretende la modulistica giusta prima di protocollare. Qui trovi un testo costruito sull'art. 10 dello Statuto dei lavoratori e sulle prassi che i CCNL applicano davvero.

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Modello richiesta 150 ore: permessi diritto allo studio

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Cos'è la richiesta per il diritto allo studio (150 ore)

La richiesta per il diritto allo studio è la domanda con cui il lavoratore studente attiva il permesso retribuito previsto dall'art. 10 della legge n. 300/1970. Il monte ore standard, recepito dalla quasi totalità dei contratti collettivi, è di 150 ore annue individuali, da utilizzare per la frequenza ai corsi e per la preparazione degli esami. Attenzione a non confondere questo permesso con altri istituti: le 150 ore non sono ferie, non sono ROL, non sono permessi per esami di concorso. Hanno una causale precisa, una documentazione dedicata e una contabilizzazione separata in busta paga.

C'è poi una distinzione che molti lavoratori ignorano e che vale soldi e giornate. Le 150 ore coprono la frequenza dei corsi e lo studio, ma i giorni di prova d'esame seguono una regola autonoma: il lavoratore studente che deve sostenere un esame ha diritto a un permesso retribuito per i giorni della prova, e in diversi CCNL questi giorni non gravano sul monte delle 150 ore. È la ragione per cui una richiesta ben scritta separa sempre la causale "frequenza/studio" dalla causale "giorno d'esame". Il datore può chiedere il certificato di iscrizione e l'attestazione di frequenza o di sostenimento dell'esame, quindi conviene allegare la documentazione fin dalla prima domanda invece di rincorrerla dopo.

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Quadro normativo

Il riferimento cardine è l'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei lavoratori. La norma riconosce ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali o legalmente riconosciute, il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza e la preparazione, l'esonero dallo straordinario e dal lavoro nei riposi settimanali, e i permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d'esame. La formulazione del 1970 è ancora il pilastro su cui poggia tutto, ma da sola dice poco sulla quantità e sulle modalità: il testo non cita le "150 ore". Quel numero arriva dalla contrattazione collettiva, ed è lì che si gioca la partita pratica.

I CCNL fissano di norma il tetto di 150 ore annue pro capite, concesse entro il limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato (in alcuni contratti del terzo settore la soglia scende al 2%). Quando il numero di domande supera la percentuale disponibile, scattano i criteri di precedenza previsti dal contratto: anzianità di iscrizione al corso, tipo di titolo, anno di frequenza. Per i corsi articolati su più anni, ad esempio un percorso da 300 ore distribuito su due anni solari, il lavoratore può arrivare a cumulare 150 ore per ciascun anno, sempre che resti tra i beneficiari secondo l'ordine di priorità. Il datore di lavoro, ai sensi dello stesso art. 10, può legittimamente richiedere la produzione delle certificazioni che provano l'iscrizione, la frequenza e gli esami sostenuti, e l'obbligo documentale dev'essere reso noto tramite regolamento aziendale o avviso affisso in azienda. Per il testo ufficiale dell'articolo si può consultare la scheda dell'art. 10 dello Statuto dei lavoratori su Brocardi. Vale la pena leggere il proprio contratto prima di compilare la domanda, perché percentuali, preavviso e moduli cambiano da settore a settore, esattamente come accade per gli altri istituti di assenza che trovi tra i modelli di richiesta ferie e permessi.

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Quando serve questo documento

Il caso più frequente è lo studente universitario lavoratore che deve coprire le sessioni d'esame e la frequenza delle lezioni senza intaccare le ferie. Qui la richiesta scritta serve a fissare il calendario, allegare il certificato di iscrizione e separare nettamente le ore di studio dai giorni di prova. Segue, per diffusione, chi frequenta corsi di scuola secondaria o di qualificazione professionale per recuperare un diploma: la dinamica è la stessa, cambia solo il titolo di studio dichiarato. In entrambi i casi il documento ti mette al riparo dalla gestione "a voce", che è il terreno su cui nascono la maggior parte dei contenziosi.

Poi ci sono le situazioni dove la domanda diventa quasi una difesa preventiva. Se in azienda le richieste superano il 3% del personale, l'ufficio del personale deve applicare i criteri di precedenza: una domanda datata e protocollata è la tua posizione in graduatoria. Senza data certa, rischi di scivolare in fondo alla lista mentre colleghi con richieste tardive ti passano davanti. Un edge case tipico riguarda i contratti a tempo determinato: il diritto alle 150 ore di norma è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, ma il lavoratore a termine conserva comunque il diritto al permesso retribuito nei giorni di prova d'esame, e una richiesta formulata correttamente lo rende esplicito. Un secondo caso limite è il corso che si svolge in orario coincidente con i turni: lì la richiesta non riguarda solo le ore, ma anche la rimodulazione del turno prevista dal primo comma dell'art. 10. Per la cornice contrattuale di chi è assunto stabilmente conviene tenere d'occhio anche le clausole del proprio contratto a tempo indeterminato, dove spesso il diritto allo studio è richiamato in modo specifico.

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Clausole e contenuti chiave del nostro modello

  • I dati del lavoratore e del rapporto di lavoro aprono la domanda con qualifica, livello, sede e CCNL applicato. Indicare il contratto di riferimento non è un dettaglio formale: è ciò che permette all'ufficio del personale di verificare subito monte ore, percentuale e criteri di precedenza applicabili al tuo caso.
  • L'oggetto e la causale distinguono in modo esplicito la richiesta di permesso per frequenza e preparazione (a valere sulle 150 ore) dalla richiesta per i giorni di prova d'esame, che in molti CCNL non grava sul monte ore. Questa separazione evita che le giornate d'esame ti vengano conteggiate per errore sul plafond annuo.
  • L'indicazione del corso e dell'istituto riporta denominazione, tipo di titolo e natura legalmente riconosciuta dell'ente, requisito richiesto dall'art. 10. Senza questo dato la domanda è incompleta e il datore può legittimamente sospenderla in attesa di integrazione.
  • Il calendario di lezioni ed esami elenca date e fasce orarie per cui chiedi il permesso, così l'azienda può organizzare turni e sostituzioni con anticipo. È anche la base su cui si misura il rispetto del preavviso previsto dal contratto.
  • L'impegno a produrre la documentazione anticipa l'obbligo certificativo: certificato di iscrizione all'avvio, attestazioni di frequenza e di sostenimento esami a consuntivo. Allegarli subito riduce i tempi di approvazione e toglie al datore l'argomento del "manca un documento".
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Considerazioni per settore e CCNL

Il diritto allo studio nasce uguale per tutti nell'art. 10, ma vive in modo molto diverso a seconda del contratto collettivo. Vale la pena ragionare per macro-aree, perché è lì che cambiano percentuali, preavviso e tetto orario.

Commercio e terziario: i CCNL del settore confermano in genere il tetto delle 150 ore annue e la soglia del 3% dei dipendenti a tempo indeterminato. Il preavviso richiesto è spesso fissato in modo puntuale (frequentemente intorno ai trenta giorni per la presentazione del piano annuale), e l'ordine di precedenza premia chi è all'ultimo anno di corso. Una domanda presentata fuori finestra rischia di non rientrare nella programmazione.

Metalmeccanici e industria: qui la disciplina è storicamente dettagliata, con regolamenti aziendali che precisano come va distribuito il monte ore e come si documentano frequenza ed esami. In questi contesti il regolamento interno è vincolante quanto il CCNL, quindi la domanda va costruita sulle scadenze che l'azienda ha già fissato e comunicato.

Pubblico impiego e terzo settore: nel comparto pubblico le 150 ore seguono regole proprie definite dai contratti di comparto, con graduatorie annuali e domande da presentare entro termini perentori, spesso a fine anno per l'anno successivo. In alcuni contratti del terzo settore la percentuale di accesso scende al 2% del personale, il che rende la tempestività della domanda ancora più decisiva. Chi opera in associazioni ed enti del Terzo settore può inquadrare il proprio rapporto guardando anche ai modelli per la gestione delle associazioni e degli ETS, dove la cornice organizzativa incide sulle modalità di concessione.

Scuola dell'obbligo: caso speciale trasversale. Quando il permesso serve a frequentare la scuola dell'obbligo, diversi contratti elevano il tetto fino a 250 ore annue individuali, anziché 150. Se rientri in questa ipotesi, la richiesta deve dichiararlo espressamente, perché il plafond applicato cambia.

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Come compilare questo documento

Su Captain.Legal parti indicando i tuoi dati anagrafici e gli estremi del rapporto di lavoro, compreso il CCNL applicato, che è la chiave per calibrare il resto del modello. Da lì il form ti chiede di descrivere il corso, l'istituto e il tipo di titolo, e di scegliere la causale corretta tra permesso per frequenza e studio, oppure permesso per giorni di prova d'esame. Inserisci poi il calendario delle lezioni o le date degli esami, così la domanda esce con il dettaglio orario che l'ufficio del personale si aspetta. Il sistema ti guida ad allegare la documentazione necessaria, a partire dal certificato di iscrizione, e a indicare il destinatario corretto, di solito il responsabile o l'ufficio HR. Prima di scaricare puoi rileggere l'oggetto e il preavviso, due punti dove gli errori costano una bocciatura della domanda. Alla fine ottieni un testo pronto da firmare e protocollare, con la traccia che ti serve in caso di contestazione. Se la richiesta si inserisce in un rapporto più ampio, ad esempio una negoziazione su orari e turni, può tornare utile predisporre in parallelo anche una diffida ad adempiere per inadempimenti contrattuali come strumento di tutela.

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Errori da evitare

L'errore più comune è non separare le ore di studio dai giorni d'esame. Chi scrive un'unica richiesta generica si vede spesso scalare le giornate di prova dal monte delle 150 ore, quando in molti CCNL quei giorni viaggiano su un binario autonomo. Subito dopo viene la domanda presentata senza certificato di iscrizione: il datore, in forza dell'art. 10, può legittimamente sospenderla finché non arriva la documentazione, e nel frattempo la finestra utile si chiude. Un terzo classico è ignorare il limite del 3% e l'ordine di precedenza: presentare la richiesta all'ultimo significa restare fuori dalla programmazione annuale anche avendo pieno diritto, perché qualcun altro l'ha protocollata prima.

Gli ultimi due sono più subdoli. C'è chi dimentica di dichiarare la natura legalmente riconosciuta dell'istituto: se l'ente non rilascia titoli con valore legale, il permesso non spetta, e una domanda silenziosa su questo punto è destinata al rifiuto. E c'è chi gestisce tutto a voce, salvo poi non avere alcuna prova della data di presentazione. Senza una richiesta scritta e protocollata, in caso di diniego non motivato non hai nulla da opporre. La forma scritta qui non è un vezzo: è ciò che trasforma un diritto astratto in una posizione difendibile.

Punti chiave da ricordare

DIRITTO ALLO STUDIO

Le 150 ore sono permessi retribuiti dedicati

La domanda attiva i permessi per diritto allo studio previsti dall’art. 10 della legge 300/1970 e, nella pratica, dal CCNL applicato. Il monte ore tipico è di 150 ore annue individuali, con contabilizzazione separata in busta paga. Non vanno confuse con ferie, ROL o altri permessi: serve una causale specifica e una richiesta tracciata, motivata e protocollabile.

CAUSALI E PROVE

Separa studio e giorni d’esame

Nel modello conviene distinguere sempre tra causale “frequenza/studio” e causale “giorno d’esame”. Molti CCNL prevedono che i giorni della prova d’esame siano permessi retribuiti con regole autonome e, in diversi casi, non consumino il monte delle 150 ore. Una richiesta chiara evita contestazioni e rende più semplice verificare cosa stai chiedendo e con quale titolo.

LIMITI CCNL

Contano percentuali, preavviso e precedenze

Le 150 ore non sono un “via libera” automatico: i CCNL di norma le concedono entro un tetto di 150 ore annue pro capite e nei limiti percentuali (spesso 3% del personale a tempo indeterminato, talvolta 2%). Se le domande superano la soglia, scattano criteri di precedenza. Una domanda scritta bene dimostra che hai rispettato regole e allegati, e obbliga il diniego a essere motivato.

Domande frequenti

Sì. Il modello recepisce l'art. 10 della legge n. 300/1970 e la struttura che i CCNL richiedono per la concessione delle 150 ore, quindi è pienamente utilizzabile per attivare il permesso. La sua validità pratica dipende però da due elementi che inserisci tu: gli estremi corretti del rapporto di lavoro e del CCNL applicato, e la documentazione allegata. Una domanda completa, datata e protocollata costituisce a tutti gli effetti la prova della tua richiesta e della tua posizione nell'ordine di precedenza. Per inquadrare l'istituto nel tuo contratto può aiutare confrontarlo con le clausole del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il tetto standard recepito dalla quasi totalità dei CCNL è di 150 ore annue individuali, riferite all'anno solare. Per la frequenza della sola scuola dell'obbligo diversi contratti alzano il limite fino a 250 ore. Le ore sono concesse entro il 3% del personale a tempo indeterminato (in alcuni contratti del terzo settore il 2%), quindi se le domande superano la soglia si applicano i criteri di precedenza previsti dal contratto. Per i corsi pluriennali puoi cumulare il monte ore su più anni, ad esempio fino a 300 ore complessive su due annualità, sempre che tu rimanga tra i beneficiari secondo l'ordine di priorità.

Il modello è disponibile in Word modificabile e in PDF. La versione Word ti consente di adattare causale, calendario e dati del rapporto al tuo CCNL e al regolamento aziendale, mentre il PDF è il formato giusto per la firma e per l'archiviazione nel fascicolo personale. Avere entrambi i formati è comodo perché molti uffici HR accettano il protocollo solo su PDF firmato, ma chiedono al lavoratore di partire da un testo editabile per inserire i dettagli del corso. La doppia disponibilità ti evita di dover ricostruire la domanda da capo a ogni sessione d'esame.

Sì, sono permessi retribuiti secondo la paga ordinaria: il lavoratore percepisce la normale retribuzione per le ore di assenza autorizzata. Le ore di permesso, inoltre, sono utili alla maturazione di ferie, mensilità aggiuntive e TFR, esattamente come le ore lavorate. È bene ricordare che la retribuzione spetta a fronte di una documentazione corretta: il datore può chiedere il certificato di iscrizione e l'attestazione di frequenza o di sostenimento dell'esame, e in mancanza può non riconoscere il permesso. La retribuzione, quindi, segue la regolarità della domanda.

Il preavviso non è fissato dall'art. 10, ma dai singoli CCNL e dai regolamenti aziendali, e varia in modo sensibile da settore a settore. In molti contratti il lavoratore deve presentare un piano annuale entro un termine preciso, spesso a fine anno per l'anno successivo, mentre per i singoli giorni d'esame il preavviso è più breve. Presentare la domanda all'ultimo momento è l'errore che fa perdere il diritto più spesso, perché ti esclude dalla programmazione e dall'ordine di precedenza quando le richieste superano il 3%. La regola pratica è verificare il termine sul proprio contratto e protocollare con buon anticipo.

Il diritto allo studio è un diritto, ma la sua fruizione è coordinata con l'organizzazione aziendale e con il limite del 3% del personale. Il datore non può negare il permesso in modo arbitrario, però può legittimamente rinviarlo o non concederlo quando le richieste superano la percentuale disponibile, applicando i criteri di precedenza, oppure quando manca la documentazione richiesta. Un diniego deve poggiare su una motivazione concreta legata a queste regole. Per questo una richiesta scritta e completa è la tua tutela: sposta l'onere della motivazione sul datore e ti lascia una prova chiara in caso di contestazione.

Qui serve distinzione. Le 150 ore servono per la frequenza dei corsi e la preparazione, mentre i giorni di prova d'esame godono di un permesso retribuito autonomo previsto dallo stesso art. 10, che in numerosi CCNL non grava sul monte delle 150 ore. In concreto significa che, se il tuo contratto recepisce questa regola, le giornate in cui sostieni l'esame non ti vengono scalate dal plafond annuo. Conviene sempre indicare separatamente le due causali nella domanda, così l'ufficio del personale contabilizza correttamente le ore e non finisce per erodere il tuo monte studio con le giornate d'esame.

Di norma il diritto al monte delle 150 ore è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, ed è su questa platea che si calcola la percentuale del 3%. Il lavoratore a termine, tuttavia, conserva il diritto al permesso retribuito per i giorni di prova d'esame previsto dall'art. 10, che non dipende dalla stabilità del rapporto. Restano esclusi i lavoratori autonomi con partita IVA e i collaboratori. Se hai un contratto a termine ti conviene formulare la richiesta concentrandola sulle giornate d'esame ed esplicitando il fondamento normativo, per evitare un rifiuto basato su un equivoco sul tipo di rapporto.

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