Nessuna norma italiana definisce il regolamento interno di un'associazione: l'ente ha ampia libertà di contenuto, purché rispetti la gerarchia delle fonti, con le norme imperative del Codice civile al vertice, poi lo statuto, poi il regolamento, infine le singole delibere. Alcuni punti restano fuori dalla sua portata: l'art. 21 c.c. stabilisce i quorum assembleari; l'art. 24 riserva all'assemblea l'esclusione dell'associato per gravi motivi e concede all'escluso sei mesi dalla notifica per ricorrere al giudice; l'art. 23 rende annullabili le delibere contrarie alla legge o allo statuto, via che vale anche per un regolamento illegittimo.
Per gli enti del Terzo Settore si aggiunge il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'art. 23 impone di motivare il rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni, l'art. 24 limita le deleghe in assemblea a tre per associato (cinque negli enti con almeno cinquecento associati) e ammette il voto elettronico solo se lo statuto lo prevede, l'art. 25 affida all'assemblea l'esclusione degli associati, salvo diversa previsione statutaria, e l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Sui rimborsi ai volontari l'art. 17, commi 3 e 4, è categorico: solo spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti fissati in anticipo dall'ente, divieto di forfettari e una sola apertura all'autocertificazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000 per importi minimi, previa delibera dell'organo competente. Il testo consolidato del Codice del Terzo settore su Normattiva è il riferimento da rileggere prima di ogni adeguamento.
Le associazioni sportive dilettantistiche seguono il D.Lgs. 36/2021, il cui art. 29, riscritto dalla legge 106/2024, ammette per i volontari sportivi rimborsi forfettari entro un tetto mensile, anche nel comune di residenza, con delibera preventiva e comunicazione al RASD. Chi parte da uno statuto per associazione sportiva dilettantistica deve quindi allineare il regolamento a un regime diverso da quello degli ETS. Quanto alla forma: il regolamento è valido con la sola delibera di approvazione trascritta a verbale, senza notaio, senza registrazione, senza deposito.