Creazione impresa

Affitto di ramo d'azienda ex artt. 2562 e 2112 c.c.

Contratto conforme agli artt. 2556, 2562 e 2112 c.c. e all'art. 47 L. 428/1990: canone, inventario, lavoratori e deposito al Registro imprese in 30 giorni.
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Il contratto di affitto di ramo d'azienda è l'atto con cui un imprenditore concede a un altro, dietro pagamento di un canone, il godimento temporaneo di una parte organizzata della propria impresa: beni strumentali, contratti, avviamento e, quasi sempre, personale. Lo utilizzano società che vogliono mettere a reddito una linea di attività non strategica, titolari che preferiscono mettere alla prova un successore prima di vendere e imprese in difficoltà che cercano continuità senza cedere la proprietà. Il nostro modello disciplina canone, durata, inventario dei beni e sorte dei dipendenti ai sensi dell'art. 2112 c.c., ed è redatto come scrittura privata da autenticare davanti al notaio.

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Cos'è un contratto di affitto di ramo d'azienda?

L'art. 2562 c.c. si limita a rinviare all'art. 2561 c.c., scritto per l'usufrutto: l'affittuario deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e delle normali dotazioni di scorte. Il ramo d'azienda è una porzione di questa organizzazione. La definizione più precisa arriva dal diritto del lavoro, perché l'art. 2112, comma 5, c.c. parla di articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dalle parti al momento del trasferimento. Un reparto con macchinari, clienti e addetti propri è un ramo; un capannone vuoto no.

Da qui passa la distinzione che in giudizio conta di più. Se l'oggetto reale del contratto è un immobile, il giudice riqualifica l'accordo come locazione, con le durate minime e l'indennità di avviamento della legge n. 392/1978; in quel caso lo strumento corretto è un contratto di locazione commerciale 6+6 per negozi e uffici. Altra cosa è l'acquisto del controllo della società che possiede l'azienda: chi compra partecipazioni non affitta nulla, entra nella compagine sociale con un atto di cessione di quote di SRL. L'affitto è l'unico schema che separa la titolarità, che resta al concedente, dalla gestione, che passa all'affittuario per un periodo definito.

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Quadro normativo

Il riferimento formale è l'art. 2556 c.c. Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che trasferiscono la proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto e depositati per l'iscrizione nel Registro delle imprese entro 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. La forma scritta è richiesta ad probationem e non a pena di nullità, salvo che il ramo comprenda beni per i quali la legge impone una forma particolare, come gli immobili. Nella pratica la differenza pesa poco: senza atto pubblico o scrittura privata autenticata il contratto non entra nel Registro e non è opponibile ai terzi. L'art. 2558 c.c. fa subentrare l'affittuario nei contratti non personali relativi all'azienda, mentre l'art. 2557 c.c. vieta al concedente di fare concorrenza finché l'affitto è in corso.

La parte più delicata riguarda i lavoratori. L'art. 2112 c.c. include espressamente l'affitto tra le ipotesi di trasferimento d'azienda: i rapporti di lavoro proseguono con l'affittuario, che risponde in solido con il concedente dei crediti maturati dai dipendenti e applica i contratti collettivi vigenti fino alla scadenza. Il testo è consultabile nella versione vigente dell'articolo 2112 del Codice civile su Normattiva. Quando nell'impresa sono occupati complessivamente più di quindici lavoratori, anche se il ramo è più piccolo, l'art. 47 della legge n. 428/1990 obbliga entrambe le parti a informare per iscritto le rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima della stipula.

Sul piano fiscale, l'affitto concesso da un imprenditore è soggetto a IVA e sconta l'imposta di registro in misura fissa. Se però i fabbricati superano il 50% del valore complessivo dell'azienda, l'art. 35, comma 10-quater, del D.L. n. 223/2006 impone la tassazione delle locazioni immobiliari, quando meno favorevole.

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Quando serve questo contratto?

Lo scenario più frequente è la messa a reddito di un ramo non strategico. Una società con due linee di attività decide di concentrarsi su quella principale ma non vuole svendere l'altra: affittandola incassa un canone, conserva l'avviamento e rinvia la decisione sulla vendita. Il secondo caso tipico è il passaggio generazionale, o la successione a un collaboratore. Il titolare affitta il laboratorio o il punto vendita a chi intende rilevarlo, spesso con un'opzione di acquisto e lo scomputo di parte dei canoni dal prezzo. Ricorre poi nei gruppi che riorganizzano attività tra controllate e negli operatori che rilevano esercizi già avviati.

Due situazioni meritano attenzione particolare. Nella liquidazione giudiziale l'art. 212 del D.Lgs. n. 14/2019 consente al curatore di affittare l'azienda o suoi rami quando è utile a una vendita più proficua, e l'affitto "ponte" è frequente anche nei concordati preventivi. Qui canone, prelazione e retrocessione vengono esaminati dagli organi della procedura, e un contratto firmato a ridosso della crisi con un canone incongruo espone ad azioni revocatorie. Nel settore balneare, invece, il ramo che include una concessione demaniale marittima richiede l'autorizzazione dell'autorità concedente ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della navigazione.

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Clausole principali del nostro modello

  • L'individuazione del ramo descrive attività, sede operativa, beni, contratti e personale che compongono l'articolazione autonoma. Se il perimetro resta vago, il concedente rischia la riqualificazione in locazione e i lavoratori possono contestare l'autonomia funzionale del ramo.
  • L'inventario dei beni è allegato al contratto e sottoscritto da entrambe le parti, con stato d'uso, valori contabili e scorte. L'art. 2561, comma 4, c.c. regola in denaro la differenza tra consistenze iniziali e finali ai valori correnti al termine, e senza una fotografia iniziale quel conguaglio diventa un contenzioso.
  • Il canone può essere fisso, indicizzato ISTAT o in parte variabile sul fatturato, con scadenze, interessi di mora e garanzie come deposito cauzionale o fideiussione a prima richiesta. Il modello regola anche gli ammortamenti, che l'art. 102, comma 8, TUIR attribuisce all'affittuario salvo deroga convenzionale.
  • La durata è liberamente determinata, con disciplina di rinnovo, recesso anticipato e preavviso. Una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. copre il mancato pagamento dei canoni e la cessazione arbitraria della gestione.
  • La sorte dei dipendenti elenca i lavoratori trasferiti con qualifica, CCNL e anzianità, e ripartisce TFR, ferie e ratei maturati prima della consegna. La stessa clausola regola la retrocessione a fine contratto.
  • Il divieto di concorrenza a carico del concedente riprende l'art. 2557 c.c. e ne precisa ambito territoriale e merceologico. Per soci e amministratori che conoscono clienti e fornitori conviene affiancare un patto di non concorrenza individuale.
  • I debiti pregressi restano in capo al concedente salvo accollo espresso, e un'eventuale opzione di acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c. fissa prezzo, termine e quota di canoni scomputabile.
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Profili regionali e settoriali

Il contratto segue il Codice civile su tutto il territorio, ma il subingresso nei titoli abilitativi passa per le leggi regionali sul commercio e per il SUAP del Comune. Chi subentra deve possedere i requisiti di onorabilità dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e, per alimentare e somministrazione, anche quelli professionali.

Lombardia. La legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, testo unico in materia di commercio e fiere, consente al subentrante per atto tra vivi di iniziare subito l'attività, purché sia in possesso dei requisiti richiesti e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al Comune. Se l'affittuario scopre dopo l'autenticazione di non avere i requisiti professionali, l'esercizio resta fermo con l'atto già depositato. A Milano conviene raccogliere attestati e visure prima della firma.

Toscana. Il Codice del commercio approvato con legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 richiama espressamente i requisiti dell'art. 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 59/2010 per alimentare e somministrazione. Nei centri storici dove i Comuni limitano le nuove aperture di attività alimentari, come nell'area UNESCO di Firenze, rilevare in affitto un esercizio già abilitato è spesso l'unico modo per operare.

Lazio. Il riferimento è il testo unico del commercio della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22. A Roma le regole di tutela del centro storico incidono sulla somministrazione e rendono decisiva la continuità del titolo. Come altrove, il subingresso presuppone che il concedente abbia l'effettiva disponibilità di un'azienda attiva: un esercizio rimasto inattivo dopo un precedente affitto crea problemi in sede di SCIA.

Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Nei territori del libro fondiario, retto dal R.D. 28 marzo 1929, n. 499, la pubblicità dei diritti sugli immobili avviene per intavolazione. Se il ramo comprende immobili e l'affitto supera i nove anni, la trascrizione prevista dall'art. 2643, n. 8, c.c. lascia il posto alla domanda tavolare.

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Come compilare il contratto di affitto di ramo d'azienda

Si parte dall'identificazione delle parti: denominazione, sede, codice fiscale, numero REA e legale rappresentante, con l'indicazione della fonte dei suoi poteri. Il questionario passa poi alla descrizione del ramo e chiede se comprende immobili, perché la risposta incide sulla cessione del contratto di locazione e sul trattamento fiscale. Segue il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa, che determina se occorre dare atto della procedura sindacale.

Canone, garanzie, durata ed eventuale opzione di acquisto si impostano con campi guidati, e il modello predispone gli allegati da completare: inventario dei beni, elenco dei dipendenti ed elenco dei contratti in corso. Scaricato il file, lo si porta al notaio per l'autenticazione delle firme. Sarà lui a depositare l'atto al Registro delle imprese e a curarne la registrazione. Se l'operazione rientra in un riassetto più ampio, tra gli altri modelli per costituire e organizzare una società trovi statuti e patti tra soci coerenti con il contratto.

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Errori da evitare

Un inventario generico è la prima causa di contenzioso alla riconsegna. Descrizioni come "attrezzature varie" impediscono di calcolare il conguaglio dell'art. 2561 c.c., e a fine contratto le parti discutono di macchinari sostituiti, scorte consumate e migliorie mai autorizzate. Il secondo errore è saltare la procedura dell'art. 47 della legge n. 428/1990 perché il ramo conta pochi addetti: la soglia si calcola sull'intera impresa, e la violazione integra condotta antisindacale. Il terzo riguarda l'immobile. L'art. 36 della legge n. 392/1978 permette di cedere il contratto di locazione insieme all'affitto dell'azienda senza il consenso del locatore, ma serve la comunicazione con raccomandata e il locatore può opporsi per gravi motivi entro 30 giorni.

Molti concedenti, poi, tollerano per mesi i canoni non pagati per non interrompere la gestione. Al primo inadempimento rilevante conviene inviare una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e far valere la clausola risolutiva. Infine, chi non disciplina la retrocessione scopre tardi che alla scadenza tornano al concedente i rapporti di lavoro addetti al ramo, compresi, secondo l'orientamento prevalente, quelli instaurati dall'affittuario durante la gestione.

Punti chiave da ricordare

RAMO AUTONOMO

Serve un'attività organizzata, non un immobile

L'affitto riguarda una parte dell'impresa già capace di funzionare: beni, contratti, avviamento e spesso personale. L'art. 2112, comma 5, c.c. parla di articolazione funzionalmente autonoma. Se in realtà si concede solo un capannone vuoto, il giudice può riqualificare l'accordo come locazione commerciale, con regole diverse su durata e avviamento.

FORMA E REGISTRO

Autentica e deposito entro 30 giorni

Per le imprese registrate, l'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta e il deposito al Registro delle imprese entro 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. Nella pratica serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata: senza questo passaggio, il contratto non entra nel Registro e non si oppone ai terzi.

PERSONALE

I dipendenti passano all'affittuario

L'art. 2112 c.c. include l'affitto di ramo tra i trasferimenti d'azienda: i rapporti di lavoro proseguono con l'affittuario, che risponde in solido con il concedente dei crediti maturati. Restano applicati i contratti collettivi fino alla scadenza. Se l'impresa supera 15 lavoratori, l'art. 47 L. 428/1990 impone informazione sindacale scritta almeno 25 giorni prima.

Domande frequenti

Un accordo scritto non autenticato non è nullo, perché l'art. 2556 c.c. richiede la forma scritta ai fini della prova, salvo che il ramo comprenda immobili. Senza autenticazione, però, il contratto non può essere iscritto nel Registro delle imprese, non è opponibile ai terzi e blocca il subingresso nei titoli abilitativi. Il nostro modello è redatto secondo il Codice civile e la prassi notarile italiana ed è pienamente vincolante una volta sottoscritto e autenticato. Per rami con molti dipendenti o procedure concorsuali resta consigliabile una revisione professionale.

Il notaio deposita l'atto per l'iscrizione nel Registro delle imprese entro 30 giorni, come previsto dall'art. 2556, comma 2, c.c., e nello stesso termine ne cura la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Se nell'impresa lavorano più di quindici persone, a monte c'è un altro termine: la comunicazione ai sindacati va inviata almeno 25 giorni prima della firma. La comunicazione di subingresso al SUAP segue la stipula.

Il documento è disponibile in Word e in PDF. Il formato Word è quello da inviare al notaio, che di norma adatta intestazione e formule di autenticazione alla propria prassi. Il PDF serve per condividere la bozza durante la trattativa. Gli allegati sono impaginati come sezioni separate e modificabili. Se l'operazione richiede altri atti, il catalogo completo dei documenti legali italiani raccoglie i modelli per società, lavoro e immobili.

Alla scadenza o alla risoluzione l'azienda torna al concedente, e con essa i rapporti di lavoro, perché anche la retrocessione costituisce trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. I lavoratori conservano anzianità, inquadramento e trattamento economico. Il punto critico sono i crediti maturati durante la gestione dell'affittuario, come TFR e ferie non godute, di cui il concedente risponde in solido. Per questo il modello impone all'affittuario di tenere indenne il concedente per quanto maturato nel periodo di affitto.

L'art. 2560 c.c., che rende l'acquirente responsabile dei debiti risultanti dai libri contabili, è scritto per la cessione, e l'orientamento prevalente ne esclude l'applicazione all'affitto. Restano due eccezioni: i crediti dei lavoratori esistenti al momento del trasferimento, per i quali l'affittuario è obbligato in solido, e le obbligazioni derivanti dai contratti in cui subentra ai sensi dell'art. 2558 c.c. Il modello chiarisce comunque che i debiti anteriori alla consegna restano al concedente.

La legge non fissa durate minime o massime. Per un passaggio generazionale con opzione di acquisto si vedono spesso contratti da tre a cinque anni; per un ramo non strategico durate più lunghe, con rinnovi periodici. Se il ramo comprende immobili e l'affitto supera i nove anni, il contratto va trascritto per essere opponibile ai terzi. Il modello regola rinnovo, recesso anticipato con preavviso e cause di risoluzione.

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Aggiornato il 16 settembre 2026

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