Il contratto segue il Codice civile su tutto il territorio, ma il subingresso nei titoli abilitativi passa per le leggi regionali sul commercio e per il SUAP del Comune. Chi subentra deve possedere i requisiti di onorabilità dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e, per alimentare e somministrazione, anche quelli professionali.
Lombardia. La legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, testo unico in materia di commercio e fiere, consente al subentrante per atto tra vivi di iniziare subito l'attività, purché sia in possesso dei requisiti richiesti e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al Comune. Se l'affittuario scopre dopo l'autenticazione di non avere i requisiti professionali, l'esercizio resta fermo con l'atto già depositato. A Milano conviene raccogliere attestati e visure prima della firma.
Toscana. Il Codice del commercio approvato con legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 richiama espressamente i requisiti dell'art. 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 59/2010 per alimentare e somministrazione. Nei centri storici dove i Comuni limitano le nuove aperture di attività alimentari, come nell'area UNESCO di Firenze, rilevare in affitto un esercizio già abilitato è spesso l'unico modo per operare.
Lazio. Il riferimento è il testo unico del commercio della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22. A Roma le regole di tutela del centro storico incidono sulla somministrazione e rendono decisiva la continuità del titolo. Come altrove, il subingresso presuppone che il concedente abbia l'effettiva disponibilità di un'azienda attiva: un esercizio rimasto inattivo dopo un precedente affitto crea problemi in sede di SCIA.
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Nei territori del libro fondiario, retto dal R.D. 28 marzo 1929, n. 499, la pubblicità dei diritti sugli immobili avviene per intavolazione. Se il ramo comprende immobili e l'affitto supera i nove anni, la trascrizione prevista dall'art. 2643, n. 8, c.c. lascia il posto alla domanda tavolare.