La disciplina è contenuta nel Capo V del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158, ha ridisegnato la struttura dei mesi indennizzati. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha poi esteso l'arco temporale di fruizione per i lavoratori dipendenti: il congedo può essere utilizzato entro i 14 anni di vita del figlio, oppure entro 14 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, senza superare la maggiore età.
Sul piano dei limiti, l'art. 32 riconosce alla madre, dopo il congedo di maternità, e al padre, dalla nascita, fino a sei mesi ciascuno, continuativi o frazionati, entro un tetto complessivo di coppia di dieci mesi. Il tetto sale a undici mesi se il padre si astiene per almeno tre mesi, e il genitore solo dispone di undici mesi. L'art. 34 regola l'indennità: tre mesi per ciascun genitore non trasferibili e ulteriori tre mesi alternativi sono indennizzati al 30% della retribuzione, mentre fino a tre mensilità per la coppia salgono all'80% se fruite entro il sesto anno di vita del bambino, in numero che dipende dall'anno in cui si è concluso il congedo obbligatorio. Il comma 5 dello stesso articolo precisa che il congedo non riduce ferie, riposi e tredicesima mensilità, salvo gli emolumenti legati alla presenza effettiva.
Quanto alla forma, l'art. 32, comma 3 impone un preavviso non inferiore a cinque giorni, ridotto a due per la fruizione oraria, fatti salvi i termini del CCNL e i casi di oggettiva impossibilità. L'art. 54, comma 6 sanziona con la nullità il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo. Le istruzioni applicative sull'estensione sono raccolte nella comunicazione INPS sul congedo parentale dei lavoratori dipendenti esteso fino ai 14 anni del figlio.