Grandi città ad alta tensione abitativa. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Palermo, Catania e Venezia, con i Comuni confinanti e gli altri capoluoghi di provincia, rientrano tra i Comuni ad alta tensione abitativa, a cui si aggiungono quelli individuati dalla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003. Qui il transitorio stipulato a canone concordato può accedere alla cedolare secca al 10%, come ha riconosciuto l'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 2017. Per i contratti non assistiti, la risoluzione 31/E del 2018 richiede l'attestazione di un'organizzazione firmataria dell'accordo.
Comuni sopra i diecimila abitanti non compresi negli elenchi. Il canone concordato resta obbligatorio, perché la soglia del DM 16 gennaio 2017 è demografica e non fiscale. L'aliquota agevolata della cedolare, invece, non spetta, salvo che il Comune rientri tra quelli con carenze di disponibilità abitative.
Comuni fino a diecimila abitanti. Il canone è libero, ma il resto della disciplina non cambia. L'esigenza va dichiarata e, oltre i trenta giorni, documentata, e la riconduzione al 4+4 colpisce anche qui il contratto privo di causa reale.
Comuni senza accordo aggiornato. Dove gli accordi non sono stati rinnovati per recepire il decreto del 2017 continua ad applicarsi il DM 30 dicembre 2002, mentre in assenza totale di accordo i valori di riferimento sono quelli del decreto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 431/1998. Prima di firmare, verifica presso il Comune quale accordo è depositato.