L'obbligo principale del conduttore è fissato dall'art. 1587 c.c., che impone di pagare il corrispettivo nei termini convenuti. Per le locazioni abitative la cornice resta la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, mentre l'art. 5 della Legge 392/1978, tuttora applicabile, stabilisce che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza costituisce motivo di risoluzione. Il credito per canoni si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c. L'art. 13 della Legge 431/1998 sanziona poi con la nullità ogni pattuizione di un canone superiore a quello registrato.
Sul fronte fiscale, la quietanza è soggetta all'imposta di bollo prevista dall'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972: marca da 2 euro quando l'importo supera 77,47 euro e il pagamento non è soggetto a IVA. Il costo grava sull'inquilino, coerentemente con l'art. 1196 c.c. sulle spese del pagamento. L'opzione per la cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 sostituisce il bollo dovuto sul contratto, ma la prassi prevalente continua ad applicarlo alle singole ricevute cartacee.
Resta il capitolo della tracciabilità. L'art. 12, comma 1.1, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 1, comma 50, della Legge 147/2013, impone forme di pagamento tracciabili per i canoni abitativi; la nota MEF prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014 ha però chiarito che, entro la soglia generale dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, il contante è ammesso se esiste una prova documentale chiara e inequivoca. Quella prova è precisamente la ricevuta. Le detrazioni dell'inquilino sono disciplinate dall'art. 16 del TUIR e, per gli studenti fuori sede, dall'art. 15, comma 1, lett. i-sexies; la tabella dell'Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per canoni di locazione riepiloga requisiti e categorie di beneficiari.