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Contratto collaborazione sportiva D.Lgs. 36/2021 | Modello

Modello di co.co.co. sportiva ex art. 28 D.Lgs. 36/2021: presunzione 24 ore, comunicazione RASD, soglie fiscali e contributive spiegate da esperti. Word e PDF.
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Il contratto di collaborazione sportiva è l'accordo con cui un'associazione o società sportiva dilettantistica affida a un istruttore, a un allenatore o a un altro tesserato una prestazione continuativa dietro compenso, senza subordinazione. Con la riforma dello sport questa figura ha una disciplina propria: la collaborazione coordinata e continuativa dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2021, con soglie fiscali e contributive dedicate e una comunicazione obbligatoria al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il modello Captain.Legal si rivolge a presidenti e amministratori di ASD e SSD che devono inquadrare i propri tecnici senza rischi di riqualificazione, e ai lavoratori sportivi che vogliono un testo chiaro su ore, compenso e recesso. Si compila online e si scarica in Word e PDF, pronto per la firma e per l'invio al RASD.

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Contratto collaborazione sportiva D.Lgs. 36/2021 | Modello

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Che cos'è il contratto di collaborazione sportiva?

L'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 chiama lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, purché sia tesserato e operi per un ente iscritto al Registro. La qualifica copre anche gli altri tesserati con mansioni necessarie all'attività, individuate dai regolamenti tecnici federali e dal D.P.C.M. 22 gennaio 2024, mentre segreteria e contabilità restano nella collaborazione amministrativo-gestionale dell'art. 37. Il rapporto può essere subordinato, autonomo con partita IVA o una collaborazione coordinata e continuativa. Nel dilettantismo quest'ultima è la forma che l'art. 28, comma 2 presume quando la prestazione, pur continuativa, non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato a gare e manifestazioni) ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di FSN, DSA ed EPS.

La differenza con le figure vicine è concreta. Il lavoratore subordinato ha un orario imposto, un potere direttivo sopra di sé, ferie, TFR e iscrizione INAIL. Il professionista con partita IVA emette fattura e gestisce da solo i propri contributi: per questa ipotesi serve un contratto di prestazione professionale con partita IVA, non una co.co.co. Il volontario dell'art. 29 non riceve compensi, ma solo rimborsi spese documentati o forfettari entro il tetto mensile di legge. La collaborazione sportiva sta nel mezzo: il collaboratore organizza da sé la prestazione, l'ente la coordina con calendari, impianti e regolamenti federali, e il compenso è un vero corrispettivo, tassato e contribuito secondo le regole che seguono.

Quadro normativo

La disciplina è nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo della legge 86/2019, rivisto dai correttivi D.Lgs. 163/2022 e D.Lgs. 120/2023 e dal D.L. 71/2024; le norme sul lavoro sportivo valgono per i rapporti costituiti dal 1° luglio 2023. Il testo vigente del D.Lgs. 36/2021 consultabile su Normattiva resta il riferimento, perché i correttivi hanno spostato più volte soglie e termini. L'art. 28, comma 3 impone all'ente di comunicare al RASD i dati del rapporto entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio della collaborazione: la comunicazione equivale a quella al Centro per l'impiego e l'omissione è sanzionata in via amministrativa. Il comma 4 sposta sul Registro il libro unico del lavoro ed esclude il prospetto paga sotto i 15.000 euro annui. La forma scritta non è imposta a pena di nullità, ma senza contratto firmato l'ente non può provare ore, coordinamento e durata che il Registro chiede di dichiarare.

Sul piano fiscale l'art. 36, comma 6 stabilisce che i compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro annui non concorrono al reddito imponibile IRPEF. L'eccedenza, per la co.co.co., è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR) e l'ente opera come sostituto d'imposta, con ritenuta e Certificazione Unica. La soglia è per persona e per anno solare, non per contratto: da qui l'autocertificazione dei compensi già percepiti altrove che il comma 6-bis chiede al lavoratore a ogni pagamento. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E/2026 ha confermato che la franchigia vale per ogni tipologia di rapporto sportivo e che i compensi delle co.co.co. sotto 85.000 euro restano fuori dalla base imponibile IRAP. Sul piano previdenziale l'art. 35 iscrive il collaboratore alla Gestione Separata INPS: i contributi si calcolano sulla sola parte di compenso oltre 5.000 euro annui (comma 8-bis) e, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% di tale eccedenza (comma 8-ter). L'aliquota IVS è del 25% più le aliquote aggiuntive per chi non ha altra copertura obbligatoria, del 24% per pensionati e già assicurati; l'onere si ripartisce per due terzi sull'ente e un terzo sul collaboratore, ma versa l'ente (circolare INPS n. 88/2023). Per gli infortuni, l'art. 34 rinvia le co.co.co. del dilettantismo alla copertura obbligatoria dell'art. 51 della legge 289/2002, attivata con il tesseramento.

Quando serve questo documento?

Il caso più frequente è l'istruttore di corso, in piscina o in palestra, che tiene lezioni settimanali per tutta la stagione e riceve un compenso a ora o a lezione. Subito dopo viene l'allenatore di una squadra giovanile: gli allenamenti infrasettimanali rientrano nel computo delle 24 ore, le partite del fine settimana ne restano fuori per espressa previsione dell'art. 28, e il contratto di collaborazione sportiva deve dirlo in modo esplicito per evitare discussioni in sede ispettiva. Preparatore atletico, direttore tecnico e atleta dilettante con accordo economico completano il quadro. Chi gestisce una polisportiva trova nella stessa categoria gli altri modelli per associazioni ed enti del Terzo settore con cui coordinare statuto, verbali e convocazioni.

Due situazioni meritano attenzione. La prima è il dipendente pubblico che allena la sera: l'art. 25, comma 6 gli consente la collaborazione previa comunicazione alla propria amministrazione, che ha trenta giorni per opporsi, e obbliga l'ente a segnalare a fine anno i compensi erogati. La seconda è il tecnico che lavora per più enti: le soglie di 5.000 e 15.000 euro si sommano fra tutti i committenti, quindi il contratto deve prevedere l'autocertificazione e la responsabilità del collaboratore per le dichiarazioni inesatte. Se la prestazione richiede stabilmente più di 24 ore settimanali, la presunzione di autonomia viene meno e l'ente deve valutare un rapporto subordinato oppure la certificazione del contratto presso una commissione abilitata.

Clausole principali del nostro modello

  • L'identificazione delle parti riporta denominazione dell'ente, organismo di affiliazione, iscrizione al RASD e legale rappresentante, oltre ai dati e al numero di tessera del collaboratore. Un tecnico non tesserato non è lavoratore sportivo e perde l'intero regime agevolato.
  • L'oggetto della prestazione riprende una delle mansioni tipizzate dall'art. 25 e la lega alla disciplina, alla sede e ai regolamenti tecnici applicabili. Formule generiche come "attività varie" sono escluse: in sede di verifica non provano la natura sportiva dell'incarico.
  • La clausola di coordinamento fissa il tetto di 24 ore settimanali, esclude dal conteggio gare e manifestazioni e chiarisce che gli orari sono concordati, non imposti. Il collaboratore conserva l'autonomia sul metodo e non è soggetto a potere disciplinare.
  • La durata coincide di regola con la stagione sportiva, con date di inizio e fine espresse, e ogni proroga va formalizzata per iscritto e comunicata al Registro.
  • Il compenso è indicato come importo lordo, annuo o per unità di prestazione, con cadenza di pagamento e mezzo tracciabile. La clausola richiama le due franchigie, impone l'autocertificazione dell'art. 36, comma 6-bis e distingue i rimborsi spese documentati dal corrispettivo.
  • Gli obblighi del collaboratore comprendono il rispetto del codice etico e del modello di safeguarding dell'ente ai sensi del D.Lgs. 39/2021, la consegna del certificato del casellario dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 in caso di contatto regolare con minori, e la formazione federale.
  • Il recesso disciplina preavviso, giusta causa e sospensione per malattia o infortunio, così che nessuna parte resti legata a un rapporto che non funziona più.
  • La delibera di autorizzazione dell'organo direttivo è richiamata in premessa, perché il compenso deve trovare copertura nel bilancio approvato con il verbale di assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto. Chiudono il documento riservatezza, protezione dei dati e foro, con rinvio al rito del lavoro dell'art. 409, n. 3 c.p.c.

Specificità per tipo di ente e disciplina

Associazioni sportive dilettantistiche. L'ASD firma tramite il presidente, previa delibera del direttivo su collaboratore, mansione e compenso. Lo statuto deve contenere le clausole dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, perché senza adeguamento l'ente esce dal Registro e con esso dal regime del lavoro sportivo: chi non lo ha ancora fatto trova uno statuto ASD conforme al D.Lgs. 36/2021 pronto da adottare. Compensi fuori mercato a soci o amministratori rischiano di essere letti come distribuzione indiretta di utili ai sensi dell'art. 8, con perdita delle agevolazioni.

Società sportive dilettantistiche. La SSD è una società di capitali o una cooperativa e il contratto è firmato dall'amministratore, con verbale dell'organo amministrativo. Le regole della co.co.co. sono identiche, ma la circolare 7/E/2026 ricorda che le SSD con lucro attenuato dell'art. 8, commi 3 e 4 devono mantenere in statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta dell'art. 148, comma 8 del TUIR. Con decine di collaboratori negli impianti, la tenuta ordinata di comunicazioni RASD e autocertificazioni diventa un lavoro di segreteria a sé.

Palestre e centri fitness affiliati a un EPS. L'istruttore di sala è lavoratore sportivo solo se la mansione è prevista dal regolamento tecnico dell'ente di promozione e se il tesseramento è effettivo. Orari di apertura fissi, turni e cartellino sono il terreno tipico della riqualificazione in subordinato: il contratto deve descrivere corsi e fasce orarie concordate, non un servizio di presidio. La reception resta amministrativo-gestionale anche dopo il D.P.C.M. 22 gennaio 2024.

Calcio dilettantistico e discipline con accordo economico. Alcune Federazioni aggiungono adempimenti propri: nel calcio la Lega Nazionale Dilettanti richiede il deposito dell'accordo economico presso i propri organi, nei termini dei comunicati ufficiali, e senza deposito l'accordo non è opponibile in sede federale. La comunicazione al RASD non sostituisce il deposito federale: sono due adempimenti distinti, con termini distinti. Lo stesso rigore vale per i tecnici dipendenti di scuole, università e amministrazioni locali: per loro scatta la procedura dell'art. 25, comma 6 e l'aliquota del 24%.

Come compilare il contratto di collaborazione sportiva

Si parte dalla natura dell'ente, ASD o SSD, e dall'organismo di affiliazione, perché da qui il modulo adatta premesse, firma e riferimenti allo statuto. Seguono i dati del collaboratore, il numero di tessera e la mansione fra quelle tipizzate dall'art. 25: istruttore, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico o altra figura federale. Il passaggio successivo riguarda il tempo: si indicano le ore settimanali di allenamento o lezione e, separatamente, l'impegno per gare e manifestazioni, così che il contratto documenti da solo il rispetto del limite di 24 ore. La durata viene espressa con date di inizio e fine, di norma allineate alla stagione sportiva.

Arriva poi la parte economica. Il compenso si inserisce come importo lordo, annuo oppure per ora o per lezione, con cadenza di pagamento e IBAN; il modulo aggiunge in automatico la clausola sull'autocertificazione e il richiamo alle soglie di 5.000 e 15.000 euro. Le opzioni finali attivano le clausole facoltative: rimborsi spese, certificato del casellario per chi lavora con minori, formazione federale, preavviso di recesso. Il documento si genera in pochi minuti in Word e PDF, e da lì parte il calendario degli adempimenti: firma delle parti, comunicazione al RASD entro il trentesimo giorno del mese successivo, raccolta dell'autocertificazione a ogni pagamento e, oltre i 5.000 euro, apertura della posizione in Gestione Separata e invio dell'UNIEMENS.

Errori da evitare

Il primo errore, e il più costoso, è chiamare "rimborso spese" quello che in realtà è un compenso. Un istruttore pagato ogni mese per le sue lezioni non è un volontario dell'art. 29, e travestire il corrispettivo da rimborso espone l'ente a recupero di contributi e sanzioni. Il secondo è dimenticare la comunicazione al RASD o inviarla in ritardo: molti presidenti la rinviano perché il compenso è sotto 5.000 euro, ma l'obbligo scatta a prescindere dall'importo. Il terzo è applicare la franchigia fiscale sull'intero compenso senza aver raccolto l'autocertificazione: se il collaboratore ha già incassato 12.000 euro da un altro ente, la ritenuta va operata sulla parte che eccede 15.000, e senza dichiarazione scritta l'ente risponde di omessa ritenuta.

Il quarto errore nasce dalla scrittura del contratto: orari rigidi, obbligo di timbratura, esclusività, sanzioni disciplinari, tutte formule copiate da un contratto di lavoro dipendente che trasformano la co.co.co. in una subordinazione mascherata. Se il testo descrive un dipendente, nessuna intestazione lo salverà in sede di verifica. Il quinto riguarda i pagamenti: il regime della legge 398/1991 pretende la tracciabilità, quindi i compensi in contanti oltre la soglia fanno decadere le agevolazioni dell'intero ente. Chiude l'elenco il tecnico che lavora con i bambini senza che nessuno abbia chiesto il certificato del casellario: l'obbligo grava sull'ente, non sul collaboratore, e la violazione è sanzionata in via amministrativa a prescindere da qualsiasi danno.

Punti chiave da ricordare

INQUADRAMENTO

La co.co.co. sportiva resta senza subordinazione

Il modello riguarda istruttori, allenatori e altri tesserati che lavorano per ASD o SSD verso compenso, ma senza potere direttivo tipico del lavoro subordinato. L'art. 28 del D.Lgs. 36/2021 presume la collaborazione coordinata e continuativa nel dilettantismo se la prestazione non supera 24 ore settimanali, escluso il tempo di gare e manifestazioni.

REGISTRO

La comunicazione al RASD ha una scadenza

L'ente deve comunicare i dati del rapporto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio della collaborazione. Questa comunicazione sostituisce quella al Centro per l'impiego. Se manca, è prevista una sanzione amministrativa; senza contratto firmato diventa anche più difficile provare ore, durata e coordinamento dichiarati.

COMPENSI

La soglia fiscale è 15.000 euro

Per il lavoro sportivo dilettantistico, l'art. 36, comma 6, prevede che i compensi fino a 15.000 euro annui non concorrano al reddito imponibile IRPEF. Sotto la stessa soglia il documento richiama anche l'esclusione del prospetto paga. La cifra va quindi monitorata per ciascun collaboratore, soprattutto quando lavora con più incarichi sportivi.

Domande frequenti

Sì. Il D.Lgs. 36/2021 non impone la forma scritta a pena di nullità né la firma davanti a un professionista: basta la sottoscrizione delle parti. Il modello riprende gli elementi che gli ispettori cercano, cioè la mansione tipizzata dell'art. 25, il coordinamento tecnico-sportivo, il limite di 24 ore e le clausole sul compenso. Ciò che rende il rapporto opponibile è la coerenza fra testo firmato, comunicazione al RASD e prassi effettiva: un contratto sobrio applicato davvero regge anche in sede ispettiva.

La presunzione dell'art. 28, comma 2 copre le prestazioni che non superano 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato a gare e manifestazioni. Il conteggio va fatto per singolo committente e riguarda allenamenti, lezioni e preparazione. Superare il limite non rende il rapporto subordinato di per sé, ma fa cadere la presunzione: spetta allora all'ente dimostrare l'autonomia del collaboratore. Conviene fissare un monte ore prudente e registrare a parte le ore di gara, per avere sempre la prova del rispetto della soglia.

Sono due franchigie distinte, cumulative fra tutti gli enti per cui il lavoratore opera nell'anno. Fino a 15.000 euro il compenso non concorre al reddito IRPEF (art. 36, comma 6); oltre, l'ente applica la ritenuta sull'eccedenza. Fino a 5.000 euro non sono dovuti contributi; oltre, scatta l'iscrizione alla Gestione Separata e i contributi si calcolano, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% della parte eccedente (art. 35, commi 8-bis e 8-ter). Un tecnico che riceve 9.000 euro da un solo ente non paga IRPEF e versa contributi su 2.000 euro di imponibile ridotto; se ha già percepito 4.000 euro altrove, la franchigia contributiva è consumata per quella quota, ed è l'autocertificazione a dirlo all'ente.

Entro il trentesimo giorno del mese successivo alla data di inizio indicata nel contratto (art. 28, comma 3): una collaborazione iniziata il 10 settembre va comunicata entro il 30 ottobre. Si effettua nella sezione lavoro del Registro, con i dati delle parti, le date di inizio e fine e il compenso presunto, e vale come comunicazione al Centro per l'impiego; proroghe e cessazioni seguono lo stesso canale. L'obbligo riguarda anche i contratti sotto 5.000 euro: la franchigia contributiva incide sui versamenti, non sulla comunicazione.

Il documento viene generato in Word e in PDF. Il file Word serve a integrare clausole federali o a rivedere un dettaglio con il consulente del lavoro; il PDF è la versione da firmare e conservare con la ricevuta RASD e le autocertificazioni. Chi gestisce più collaboratori rigenera il modello per ciascuno, cambiando mansione, ore e compenso, e trova gli altri atti utili alla vita dell'ente nel catalogo completo dei documenti legali per l'Italia.

No, e la differenza pesa. Il professionista con partita IVA fattura all'ente e versa da solo i contributi: serve un contratto di prestazione professionale, non una co.co.co. Il tecnico con orario imposto, potere direttivo e oltre 24 ore settimanali è un subordinato e va assunto con un contratto di lavoro, con ferie, TFR e INAIL. I contratti di lavoro e i documenti per la gestione dell'impresa coprono queste ipotesi; il modello di questa pagina è costruito solo per la co.co.co. dell'art. 28.

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Aggiornato il 22 settembre 2026

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