Creazione impresa

Statuto SRL startup innovativa conforme al D.L. 179/2012

Statuto SRL startup innovativa aggiornato alla L. 193/2024: deroghe art. 26 D.L. 179/2012, categorie di quote e stock option art. 27. Word e PDF per il notaio.
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Lo statuto SRL startup innovativa è l'atto che regola il funzionamento di una società a responsabilità limitata costituita per sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, destinata all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Rispetto a uno statuto ordinario, sfrutta le deroghe al Codice civile introdotte dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179: categorie di quote con diritti diversi, quote prive di voto, strumenti finanziari partecipativi, piani di stock option e operazioni di work for equity. Il modello è pensato per founder, business angel, commercialisti e consulenti che preparano l'atto da portare dal notaio, oppure l'adeguamento di una SRL già esistente in vista di un round di investimento.

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Statuto SRL startup innovativa conforme al D.L. 179/2012

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Che cos'è lo statuto di una SRL startup innovativa?

In senso tecnico, la startup innovativa non è un tipo societario autonomo. È una qualifica che si aggiunge alla forma prescelta quando la società possiede i requisiti dell'art. 25 del D.L. 179/2012 e ottiene l'iscrizione nella sezione speciale. Lo statuto resta quello di una SRL disciplinata dagli artt. 2462 e seguenti c.c., ma con un contenuto che la SRL tradizionale non può permettersi. L'oggetto sociale deve essere esclusivo o prevalente nell'innovazione tecnologica, gli utili non possono essere distribuiti e la struttura del capitale può avvicinarsi a quella di una SpA, con quote standardizzate e diritti modulati per categoria. Chi arriva dalla prassi ordinaria nota subito la differenza: la partecipazione smette di essere un rapporto sociale unitario e diventa uno strumento su cui negoziare con un investitore. Non a caso, il Consiglio Notarile di Firenze ammette che il capitale di queste società sia scomposto in unità minime di valore omogeneo, alla stregua delle azioni.

Il confine con i documenti vicini va tenuto netto. Uno statuto SRL ordinario conforme al Codice civile basta a chi non punta alla qualifica o non ha bisogno di differenziare i diritti dei soci. L'atto costitutivo contiene i dati dei soci, il capitale e i conferimenti, mentre lo statuto disciplina la vita della società nel tempo; davanti al notaio i due testi confluiscono in un unico atto pubblico. I patti parasociali, infine, vincolano soltanto i firmatari e non sono opponibili ai terzi. Tutto ciò che l'investitore vuole far valere erga omnes, compreso il futuro acquirente delle quote, deve quindi trovare posto nello statuto.

Quadro normativo

La fonte principale è il D.L. 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e noto come Startup Act. L'art. 25, comma 2 richiede una società di capitali non quotata, costituita da non più di sessanta mesi, con sede in Italia o in uno Stato SEE purché dotata di sede produttiva o filiale in Italia, con valore della produzione entro la soglia legale dal secondo anno, divieto di distribuire utili e oggetto sociale innovativo. Serve inoltre almeno uno dei tre indicatori alternativi della lettera h): spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15 per cento del maggiore tra costo e valore della produzione, un team composto per un terzo da dottori di ricerca o ricercatori (o per due terzi da laureati magistrali), oppure la titolarità di un brevetto o di un software registrato.

Il cuore societario è l'art. 26. Il comma 2 consente categorie di quote in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3, c.c., il comma 3 quote senza voto o con voto non proporzionale in deroga all'art. 2479, comma 5, c.c., il comma 5 l'offerta al pubblico delle quote, anche tramite portali online, e il comma 6 le operazioni sulle proprie partecipazioni in esecuzione di piani di incentivazione, superando il divieto dell'art. 2474 c.c. Il comma 7 ammette strumenti finanziari partecipativi a fronte di apporti anche di opera o servizi, senza voto nelle decisioni dei soci. L'art. 27 disciplina il trattamento fiscale e contributivo di stock option e work for equity, mentre l'art. 31, comma 4 regola cosa sopravvive alla perdita dello status.

La legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) ha reso il regime più selettivo. Oggi la startup deve rientrare nella definizione europea di PMI, non può svolgere in prevalenza attività di agenzia o consulenza e resta nella sezione speciale per tre anni, prorogabili fino a cinque solo con requisiti aggiuntivi e poi per ulteriori bienni. I dubbi applicativi sono sciolti dalla circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 luglio 2025 sui requisiti delle startup innovative. Sul piano formale serve l'atto pubblico notarile previsto dall'art. 2463 c.c., anche in videoconferenza ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183: la costituzione con firma digitale su modello standard è stata travolta dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2643/2017. Dopo l'iscrizione, il legale rappresentante deve attestare il mantenimento dei requisiti entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, pena la cancellazione ai sensi dell'art. 25, commi 15 e 16.

Quando serve questo documento?

Il caso più frequente è quello dei founder in fase pre-seed che, prima di andare dal notaio, vogliono uno statuto già costruito per accogliere investitori senza doverlo riscrivere al primo round. Chi presenta il progetto a fondi e business angel di solito fa firmare prima un accordo di riservatezza a tutela del know-how della startup, poi negozia la term sheet e infine traduce in statuto le condizioni concordate. Il secondo scenario è l'ingresso di un investitore che chiede quote privilegiate, un diritto di veto su materie specifiche o una preferenza in caso di exit. Senza le deroghe dell'art. 26, molte di queste richieste si scontrerebbero con la rigidità della SRL ordinaria.

Un terzo caso riguarda la SRL già costituita da meno di sessanta mesi che scopre di avere i requisiti e decide di chiedere l'iscrizione. Serve una delibera di modifica statutaria verbalizzata dal notaio, che riscriva oggetto sociale, clausola sugli utili e struttura delle quote. Poi c'è la campagna di equity crowdfunding, soggetta al Regolamento (UE) 2020/1503, per la quale lo statuto deve prevedere quote offribili al pubblico e regole chiare su voto e trasferimento. Infine, i piani di incentivazione per sviluppatori, manager e advisor pagati in tutto o in parte con partecipazioni.

Due situazioni meritano attenzione particolare. Lo spin-off universitario, in cui l'ateneo entra come socio con diritti particolari sulla proprietà intellettuale, richiede clausole coordinate con il regolamento interno dell'università. E la startup a vocazione sociale prevista dall'art. 25, comma 4, che opera nei settori dell'impresa sociale e deve dimostrare l'impatto generato con un documento dedicato.

Clausole principali del nostro modello

  • La clausola sull'oggetto sociale innovativo descrive in modo specifico la tecnologia, il prodotto o il servizio sviluppato, evitando formule generiche che la Camera di Commercio contesta in sede di iscrizione. Il testo precisa inoltre che la società non svolge in prevalenza attività di agenzia o consulenza, come richiesto dopo la legge 193/2024.
  • La clausola sugli utili ne vieta la distribuzione per tutta la durata dell'iscrizione nella sezione speciale e ne disciplina l'accantonamento a riserva. È prevista la cessazione automatica del vincolo con la perdita dello status, così da non dover convocare un'assemblea straordinaria.
  • Le categorie di quote distinguono tipicamente le quote dei fondatori da quelle degli investitori, attribuendo a queste ultime una liquidation preference, diritti di informazione rafforzati o una protezione anti-diluizione. Il modello consente di scegliere, per ciascuna categoria, il contenuto patrimoniale e amministrativo nei limiti dell'art. 26, comma 2.
  • Le quote senza voto o con voto limitato permettono di raccogliere capitale senza cedere il controllo, oppure di subordinare il voto a condizioni oggettive e non meramente potestative. È la soluzione tipica per i piccoli investitori entrati tramite portale di crowdfunding.
  • Il regime di circolazione delle quote combina prelazione, gradimento, lock-up per i fondatori e clausole di drag along e tag along con soglie e prezzo minimo. Gli aspetti riservati, come le penali o gli impegni personali dei soci, restano nei patti parasociali con clausole di lock-up e trascinamento, coordinati con lo statuto.
  • La clausola di esclusione del socio ex art. 2473-bis c.c. traduce in termini statutari la logica good leaver / bad leaver, collegando l'uscita del fondatore operativo a ipotesi di giusta causa predeterminate. Il criterio di liquidazione della quota varia a seconda della causa di uscita.
  • Il capitolo sui piani di incentivazione autorizza l'acquisto di proprie quote ai sensi dell'art. 26, comma 6, l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e gli aumenti di capitale riservati. Per i professionisti retribuiti in equity, lo statuto va letto insieme al contratto di prestazione professionale con partita IVA che definisce l'apporto.

Prassi notarile e considerazioni territoriali

Milano. La Commissione società del Consiglio Notarile di Milano ha fornito uno dei contributi più citati sul tema con la massima n. 171, dedicata alla nozione di categorie di quote nelle SRL PMI. Il principio è che la categoria implica una standardizzazione delle partecipazioni, richiamando la disciplina delle azioni dell'art. 2348 c.c. La massima conferma anche la coesistenza tra categorie di quote e diritti particolari attribuiti a singoli soci ex art. 2468, comma 3, c.c. Nella prassi milanese, dove si concentra buona parte dei round di venture capital, i notai accettano statuti molto articolati, con più categorie e meccanismi di conversione. La conseguenza pratica è che uno statuto redatto con questi criteri viene di solito recepito senza riscritture sostanziali anche altrove.

Firenze. Gli orientamenti del Consiglio Notarile di Firenze affrontano un nodo delicato: prima dell'iscrizione nella sezione speciale, la SRL non può avvalersi delle deroghe dell'art. 26 (massima n. 41). È però legittimo prevedere nell'atto costitutivo la conversione automatica delle partecipazioni in quote di categoria, sospensivamente condizionata all'iscrizione. Gli stessi orientamenti ammettono categorie di quote intrasferibili o soggette a gradimento mero, con esclusione del recesso finché la società resta iscritta. In caso di aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione dei titolari di categorie segue i principi della SpA.

Registro delle Imprese e Camere di Commercio. L'iscrizione avviene tramite pratica telematica con autocertificazione dei requisiti, e ogni Camera di Commercio verifica con particolare attenzione la coerenza tra oggetto sociale e indicatore scelto. Una startup regolarmente iscritta beneficia degli esoneri previsti dall'art. 26, comma 8, dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale. Gli esoneri cessano con la perdita dei requisiti, e le somme non versate diventano esigibili per il periodo successivo. Chi opera in più sedi deve considerare che la valutazione avviene presso la Camera competente per la sede legale.

PMI innovative e settori regolati. Quando lo status scade, la società può transitare nella sezione delle PMI innovative prevista dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, conservando gran parte della flessibilità sulle quote. Le startup attive in ambiti vigilati, come fintech o medical device, devono inoltre coordinare l'oggetto sociale con le autorizzazioni di settore. Un oggetto troppo ampio rischia di attrarre riserve di attività che la società non possiede.

Come compilare lo statuto SRL startup innovativa

Si parte dai dati essenziali: denominazione, sede legale, durata e capitale sociale, con l'indicazione dei soci fondatori e delle rispettive partecipazioni. Il questionario passa poi all'oggetto sociale, guidando nella descrizione della tecnologia in termini concreti e verificabili. A questo punto si sceglie l'indicatore della lettera h) su cui si fonda la richiesta di iscrizione, perché da questa scelta dipendono alcune clausole collegate, ad esempio quelle sulla titolarità della proprietà intellettuale.

La fase successiva riguarda la struttura del capitale. Si decide se creare categorie di quote, quali diritti attribuire a ciascuna e se inserire la conversione condizionata all'iscrizione. Seguono la governance, con la scelta tra amministratore unico e consiglio di amministrazione, i quorum per le decisioni dei soci e le materie riservate agli investitori. Il modulo propone poi il regime di trasferimento delle quote e le regole di uscita dei fondatori.

L'ultimo blocco riguarda gli strumenti di incentivazione: acquisto di proprie quote, strumenti finanziari partecipativi, aumenti riservati. Terminata la compilazione, il documento si scarica e si trasmette al notaio insieme agli altri atti necessari, che trovi tra i modelli per la costituzione di società in Italia. Il notaio verifica il testo, lo inserisce nell'atto pubblico e cura il deposito al Registro delle Imprese.

Errori da evitare

L'errore più frequente è un oggetto sociale generico, copiato da una SRL di servizi informatici. Dopo la legge 193/2024, una descrizione che lascia intendere un'attività prevalente di consulenza basta a far respingere l'iscrizione. Il secondo errore è attivare categorie di quote senza voto o privilegi patrimoniali in una società non ancora iscritta, senza alcuna condizione sospensiva: la clausola rischia di essere considerata inefficace. Il terzo riguarda la liquidation preference scritta in modo da escludere un socio da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Il divieto di patto leonino dell'art. 2265 c.c. resta un limite, anche se la Cassazione con la sentenza n. 17498/2018 ha riconosciuto la validità di accordi di opzione con funzione di garanzia per l'investitore.

C'è poi chi affida tutto ai patti parasociali, lasciando lo statuto standard. Il giorno in cui un socio cede le quote a un terzo, quelle tutele non valgono nulla. Uno statuto costruito per la startup innovativa deve prevedere cosa accade quando lo status viene meno, perché l'art. 31, comma 4 limita l'efficacia delle clausole derogatorie alle quote e agli strumenti già emessi. Infine, molti dimenticano la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti e il nuovo orizzonte triennale: una società che non la deposita perde status, esoneri e agevolazioni.

Punti chiave da ricordare

QUALIFICA

La startup resta una SRL

La startup innovativa non è un tipo societario separato: è una qualifica aggiunta a una SRL iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese. L'art. 25 del D.L. 179/2012 impone requisiti precisi, tra cui oggetto sociale innovativo, divieto di distribuire utili e almeno un indicatore tra ricerca e sviluppo al 15%, gruppo qualificato o privativa registrata.

QUOTE

Le quote possono avere diritti diversi

Lo statuto sfrutta l'art. 26 del D.L. 179/2012 per superare alcune rigidità della SRL ordinaria. Può creare categorie di quote, quote senza voto o con voto non proporzionale, e persino quote standardizzate in unità omogenee. Questo serve quando un investitore chiede diritti economici o amministrativi diversi da quelli dei fondatori.

INCENTIVI

Opzioni su quote da scrivere bene

Il modello copre piani di incentivazione, lavoro compensato con partecipazioni e strumenti finanziari partecipativi. L'art. 26, comma 6, consente operazioni sulle proprie partecipazioni per questi piani, superando il divieto dell'art. 2474 c.c. Se il diritto deve valere anche verso futuri acquirenti delle quote, non basta un patto tra soci: deve entrare nello statuto.

Domande frequenti

Il documento è redatto secondo il D.L. 179/2012 e gli artt. 2462 e seguenti c.c., ma per produrre effetti deve confluire in un atto pubblico notarile, come richiede l'art. 2463 c.c. per ogni SRL. La costituzione con semplice firma digitale su modello ministeriale non è più praticabile dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2017. Il modello ti permette di arrivare dal notaio con un testo completo, già coerente con le deroghe dell'art. 26, riducendo tempi di revisione e richieste di integrazione. Il notaio mantiene il controllo di legalità e può adattare singole clausole, ma la struttura di base resta quella che hai scelto.

Lo statuto è disponibile in Word e in PDF. Il file Word serve per le modifiche concordate con il notaio o con il consulente dell'investitore, ad esempio sulle soglie del drag along o sui diritti di una categoria di quote. Il PDF è utile per condividere una versione stabile con i soci e con i potenziali finanziatori durante la due diligence. Entrambi i file restano disponibili nella tua area personale, e se ti servono altri documenti societari o contrattuali puoi consultare il catalogo completo dei documenti legali italiani.

L'art. 25, comma 15, del D.L. 179/2012 impone al legale rappresentante di attestare il mantenimento dei requisiti entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Se la dichiarazione manca, la Camera di Commercio avvia la cancellazione dalla sezione speciale. Va considerato anche il nuovo limite temporale: lo status dura tre anni dall'iscrizione e si estende fino a cinque solo se la società soddisfa uno dei requisiti aggiuntivi del comma 2-bis, come l'aumento al 25 per cento delle spese in ricerca e sviluppo o la titolarità di un brevetto.

Sì, purché la società sia stata costituita da non più di sessanta mesi, non derivi da fusione, scissione o cessione d'azienda e possieda tutti i requisiti dell'art. 25. Serve una delibera assembleare di modifica dello statuto, verbalizzata dal notaio, che adegui almeno l'oggetto sociale e la clausola sugli utili. Chi vuole introdurre categorie di quote può farlo nella stessa delibera, collegandone l'efficacia all'iscrizione nella sezione speciale. Tieni presente che la circolare ministeriale del 2025 chiarisce come chi si iscrive tardi decada comunque al compimento dei sessanta mesi dalla costituzione.

L'art. 26, comma 3, consente di creare categorie di quote prive del voto, con voto non proporzionale alla partecipazione, oppure con voto limitato a determinati argomenti o subordinato a condizioni non meramente potestative. È una deroga espressa all'art. 2479, comma 5, c.c., che nella SRL ordinaria lega il voto alla partecipazione. La soluzione è frequente nelle campagne di equity crowdfunding, dove centinaia di piccoli investitori entrano nel capitale senza incidere sulla governance. Le categorie devono però essere descritte in modo preciso, indicando anche i diritti patrimoniali che compensano l'assenza del voto.

L'art. 27 del D.L. 179/2012 prevede che il reddito derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti ad amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della startup non concorra alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali né ai fini contributivi. Lo stesso regime si applica agli strumenti emessi a favore di chi fornisce opere o servizi, anche professionali, secondo lo schema del work for equity. L'agevolazione viene meno se le partecipazioni sono riacquistate dalla società emittente o da soggetti collegati. Il piano va quindi approvato con delibera e coordinato con le clausole statutarie sugli strumenti finanziari.

Quando la società viene cancellata dalla sezione speciale, per scadenza del termine o per perdita di un requisito, le deroghe al Codice civile non si applicano più alle nuove emissioni. L'art. 31, comma 4, mantiene però l'efficacia delle clausole già inserite nello statuto limitatamente alle quote sottoscritte e agli strumenti finanziari emessi fino a quel momento. Se la società possiede i requisiti delle PMI innovative, può chiedere il passaggio nella sezione dedicata e conservare buona parte della flessibilità. Per questo lo statuto deve prevedere fin dall'inizio una disciplina di coordinamento per la fase successiva.

No, i due documenti svolgono funzioni diverse e lavorano meglio insieme. Lo statuto contiene le regole opponibili a tutti, comprese quelle che vincolano il futuro acquirente di quote: categorie, prelazione, gradimento, esclusione del socio. I patti parasociali disciplinano invece gli impegni personali tra soci, come vesting, penali, obblighi di non concorrenza del fondatore o impegni di voto, e restano riservati. Nei round di investimento l'investitore chiede quasi sempre entrambi, con un testo coerente tra loro. Una divergenza tra i due documenti è una delle prime contestazioni che emergono in caso di conflitto tra soci.

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Aggiornato il 22 settembre 2026

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