La disciplina della sponsorizzazione è nazionale, ma tre variabili cambiano da un territorio all'altro: i regolamenti comunali sull'esposizione pubblicitaria, le leggi regionali sullo sport e le convenzioni per l'uso degli impianti pubblici.
Lombardia. La legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 regola la promozione sportiva e istituisce all'art. 7 l'Anagrafe dell'impiantistica sportiva, che censisce migliaia di strutture per lo più comunali. Molte ASD lombarde operano in impianti affidati in concessione, e la convenzione con il Comune stabilisce quali spazi pubblicitari restano al gestore e quali all'ente proprietario. Prima di promettere allo sponsor uno striscione sulla recinzione, il presidente deve verificare che la convenzione lo consenta.
Lazio. Il Testo unico in materia di sport della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 affida ai Comuni la programmazione degli impianti e le tariffe d'uso. A Roma e nei grandi centri il canone unico patrimoniale dell'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 ha sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità: il comma 833 esenta i mezzi pubblicitari esposti all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, mentre sopra quella soglia, o per striscioni visibili dalla pubblica via, il regolamento comunale può pretendere il canone. Il contratto deve dire chi lo paga, altrimenti la spesa finisce sull'associazione.
Veneto. La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 sulle attività motorie e sportive valorizza il ruolo delle associazioni nella gestione degli impianti e nel sostegno all'attività giovanile. Il tessuto di piccole e medie imprese venete rende frequenti le sponsorizzazioni tecniche e quelle multiple, con cinque o sei marchi sulla stessa maglia: la clausola di esclusiva va calibrata per settore merceologico e non come esclusiva assoluta, altrimenti l'ASD si preclude i contratti successivi e si espone a penali incrociate.
Emilia-Romagna. La legge regionale 31 maggio 2017, n. 8, integrata dalla legge regionale 13 maggio 2024, n. 2 sul contrasto all'abbandono sportivo giovanile, finanzia progetti per i quali va presentato un piano economico con le entrate private documentate. Chi partecipa a questi bandi deve produrre contratti con data certa e importi coerenti con il piano, perché in sede di rendicontazione le somme dichiarate vengono confrontate con le fatture emesse.