Associazioni di promozione sociale (APS). L'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017 le vuole costituite da almeno sette persone fisiche o tre APS. Il carattere aperto sancito dall'articolo 23 esclude criteri di ammissione arbitrari: il requisito legittimo è la condivisione delle finalità, non la cooptazione. Rigetto motivato e ricorso all'assemblea si applicano in pieno, e l'ufficio del RUNTS legge la clausola sull'ammissione con particolare attenzione.
Organizzazioni di volontariato (ODV). Anche qui sette persone fisiche o tre ODV (articolo 32), ma con attività prevalente in favore di terzi e svolta in modo prevalente dai volontari associati. La domanda di ammissione documenta due status che spesso coincidono ma restano distinti: socio e volontario, da iscrivere nel registro dell'articolo 17, comma 1, con l'assicurazione obbligatoria dell'articolo 18. Un socio che presta attività volontaria senza risultare nel registro dei volontari è scoperto sul piano assicurativo, e la responsabilità ricade sugli amministratori.
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD). Il D.Lgs. 36/2021, all'articolo 7, comma 1, lettera e), impone uno statuto ispirato a democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e il comma 1-quater sanziona lo statuto difforme con l'inammissibilità dell'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La domanda di ammissione va tenuta distinta dal tesseramento alla federazione o all'ente di promozione sportiva: la circolare n. 18/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate estende ai tesserati le agevolazioni dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, ma il tesserato non è socio e non vota. Chi deve allineare le clausole trova uno statuto ASD adeguato al decreto legislativo 36/2021 con la sezione soci già coerente con il modulo.
Associazioni culturali e ricreative non iscritte al RUNTS. Restano sotto il Codice civile e conservano piena autonomia sulla procedura di ammissione, comprese clausole di gradimento o di presentazione da parte di due soci. Il limite è l'articolo 18 della Costituzione, che rende nulle le clausole che escludono o rendono oltremodo oneroso il recesso. Con l'entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo settore, l'articolo 89 ha espunto le associazioni culturali dall'elenco dell'articolo 148, comma 3, del TUIR: i corrispettivi specifici pagati dai soci diventano imponibili, mentre le quote associative in senso proprio restano escluse dal reddito ai sensi del comma 1. La distinzione tra quota e corrispettivo, che il modulo tiene separati, ha quindi un peso fiscale diretto.