Richiesta ferie

Richiesta permesso non retribuito conforme al Codice civile

Richiesta di permesso non retribuito fondata su Codice civile, L. 53/2000 e Cassazione sul minimale contributivo. Adattata al tuo CCNL, Word e PDF.
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La richiesta di permesso non retribuito è la domanda scritta con cui il lavoratore dipendente chiede al datore di lavoro di assentarsi per alcune ore o alcuni giorni senza percepire lo stipendio e senza consumare ferie, ROL o ex festività. È lo strumento giusto quando nessun permesso di legge copre l'esigenza: un trasloco, un viaggio organizzato da mesi, una pratica urgente in un'altra città, qualche giorno di assistenza a un familiare che non rientra nei benefici INPS. Il nostro modello fissa le date, lascia la motivazione facoltativa, descrive l'impatto sulla busta paga e sui contributi e prevede lo spazio per l'accettazione controfirmata. Serve al dipendente che vuole una traccia chiara e all'ufficio del personale che deve giustificare la trattenuta davanti a un ispettore.

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Cos'è una richiesta di permesso non retribuito?

Sul piano giuridico il permesso non retribuito è una sospensione consensuale delle obbligazioni principali del rapporto di lavoro: il dipendente non presta l'attività, il datore non versa la retribuzione, ma il contratto resta pienamente in vita. Non esiste, salvo casi specifici, un diritto del lavoratore a ottenerlo. È una concessione, e per questo la forma scritta conta. La distinzione con le ferie è netta: queste sono retribuite, irrinunciabili ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e disciplinate dall'art. 2109 c.c., mentre il permesso non retribuito vive solo dell'accordo tra le parti e delle regole del contratto collettivo.

Nella prassi aziendale si tende a chiamare "permesso" l'assenza breve, di ore o giorni, e "aspettativa" il periodo più lungo, di settimane o mesi, spesso regolato in modo puntuale dal CCNL con durate massime e requisiti di anzianità. Conta di più un'altra linea di separazione: quella tra permesso autorizzato e assenza ingiustificata. La seconda è un illecito disciplinare contestabile con la procedura dell'art. 7 della L. 300/1970, e molti CCNL la puniscono con il licenziamento dopo pochi giorni consecutivi. Chi resta a casa con il solo consenso "a voce" del responsabile si espone esattamente a questo rischio.

Quadro normativo

Nessuna legge disciplina in via generale il permesso non retribuito per esigenze personali. Il fondamento è l'autonomia contrattuale, riconosciuta dagli artt. 1321 e 1372 c.c., che consente di modificare temporaneamente il sinallagma descritto dagli artt. 2094 e 2099 c.c.: niente prestazione, niente retribuzione. Il datore resta libero di accogliere o respingere la domanda, ma deve valutarla secondo i canoni di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 c.c., senza disparità di trattamento arbitrarie tra dipendenti nella stessa situazione.

Accanto a questo permesso "libero" esistono assenze non retribuite previste direttamente dalla legge, che il datore non può negare se ricorrono i presupposti. L'art. 4, comma 2, della L. 53/2000 riconosce fino a due anni di congedo biennale per gravi motivi familiari, mentre l'art. 5 della stessa legge consente un congedo per la formazione fino a undici mesi a chi ha almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda. Il testo consolidato della legge 8 marzo 2000, n. 53 su Normattiva resta il riferimento da consultare per requisiti e limiti aggiornati.

Il punto più delicato riguarda i contributi. L'art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989, convertito dalla L. 389/1989, impone il cosiddetto minimale contributivo, calcolato sulla retribuzione dovuta per contratto e non su quella pagata. La Cassazione (sent. n. 15120/2019, e da ultimo l'ord. n. 28748 del 30 ottobre 2025) ha chiarito che l'obbligo contributivo può sopravvivere alla sospensione concordata quando questa non trova fondamento nella legge o nel CCNL. L'onere di provare che l'assenza è stata chiesta dal lavoratore grava sul datore di lavoro, come ricorda anche Cass. n. 12425/2016. L'assenza va infine annotata nel Libro Unico del Lavoro ai sensi dell'art. 39 del D.L. 112/2008.

Quando serve questo documento?

Il caso più frequente è il dipendente che ha esaurito le ferie o che, appena assunto, non ne ha ancora maturate abbastanza. Un matrimonio all'estero, un trasloco, un esame in un'altra regione: l'unica strada è qualche giorno senza stipendio. Molto comune è anche l'assistenza a un genitore anziano o a un figlio malato quando mancano i requisiti per i permessi retribuiti della Legge 104, oppure quando le tre giornate mensili sono già state utilizzate.

Sul fronte aziendale la richiesta scritta serve all'ufficio HR per giustificare la trattenuta in cedolino e per documentare, in caso di verifica ispettiva, che l'iniziativa è partita dal lavoratore. Due situazioni meritano attenzione particolare. La prima è il periodo di prova: molti CCNL lo calcolano in giorni di effettiva prestazione, quindi un permesso non retribuito concesso durante la prova la allunga di fatto, e conviene scriverlo nella richiesta. La seconda è il falso permesso, cioè quello "suggerito" dal datore in un periodo di calo del lavoro. Se la sospensione nasce da un'esigenza dell'azienda, non è un permesso ma una sospensione unilaterale, con contributi comunque dovuti e con il rischio che il lavoratore rivendichi la retribuzione persa.

Clausole principali del nostro modello

  • L'intestazione e l'identificazione delle parti riportano dati del dipendente, matricola, qualifica, livello di inquadramento e CCNL applicato. Il CCNL indicato stabilisce quali regole di preavviso e di maturazione si applicano.
  • Il periodo di assenza è indicato con data di inizio, data di fine e data di rientro, oppure con le fasce orarie in caso di permesso a ore. Le giornate sono espresse sia in giorni di calendario sia in giorni lavorativi, perché le due cifre incidono in modo diverso sui ratei.
  • La motivazione facoltativa può essere esplicitata o lasciata generica con la formula "esigenze personali e familiari". Una causale chiara, senza dati sensibili, rafforza la prova dell'iniziativa individuale.
  • La dichiarazione di consapevolezza economica precisa che il periodo non sarà retribuito e che comporterà la riduzione proporzionale di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e TFR secondo il CCNL applicato. È la clausola che evita contestazioni quando arriva il cedolino.
  • Il passaggio di consegne individua il collega di riferimento e le attività sospese, così da dimostrare che il dipendente ha organizzato la propria assenza in modo diligente.
  • Lo spazio per l'accettazione del datore contiene data, firma e timbro, con possibilità di indicare condizioni o date alternative. Per l'intera gamma di modelli di richiesta ferie e permessi conformi al CCNL la struttura è la stessa, così l'archivio del personale resta omogeneo.

Differenze per settore e CCNL

Commercio e terziario. Nel CCNL del terziario i permessi non retribuiti per esigenze personali sono rimessi in larga parte alla valutazione del datore, con attenzione alle esigenze di servizio nei periodi di saldi, inventari e alta stagione. La trattenuta giornaliera si calcola di norma con il divisore convenzionale 26, mentre la quota oraria usa il divisore 168. Prima di firmare è utile controllare quale contratto collettivo è richiamato nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché nel settore coesistono più CCNL con regole diverse.

Industria metalmeccanica. Il contratto dei metalmeccanici disciplina aspettative e permessi per motivi personali con un'impostazione più strutturata, e la quota oraria si ottiene tradizionalmente con il divisore 173. Nelle aziende a turni avvicendati il preavviso diventa decisivo.

Edilizia. È il settore in cui il permesso non retribuito pesa di più sul piano contributivo. L'art. 29 del D.L. 244/1995, convertito dalla L. 341/1995, impone la contribuzione su un minimale di 40 ore settimanali, e le assenze escluse dal calcolo sono tassative. I contratti collettivi edili riconoscono un tetto annuo di ore di permesso individuale non retribuito deducibili dal minimale. Oltre quel tetto, i contributi restano dovuti anche se il lavoratore non ha percepito nulla, con effetti anche sugli accantonamenti in Cassa Edile.

Pubblico impiego. I CCNL dei comparti pubblici prevedono di norma un'aspettativa per motivi personali o di famiglia fino a dodici mesi nel triennio, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. L'art. 18 della L. 183/2010 consente inoltre un'aspettativa fino a dodici mesi per avviare un'attività professionale o imprenditoriale. L'amministrazione deve motivare l'eventuale diniego.

Come compilare questa richiesta di permesso non retribuito

Si parte dall'anagrafica: nome, qualifica, livello e soprattutto il CCNL applicato, che trovi in busta paga o nella lettera di assunzione. Il modulo lo usa per adattare ratei e divisori. Poi scegli la modalità dell'assenza, a giornate intere o a ore. Nel primo caso indichi le date di inizio e fine e il giorno di rientro, nel secondo le fasce orarie di ciascuna giornata interessata.

La sezione successiva riguarda la motivazione. Puoi scriverla per esteso o limitarti alla formula generica: il modello resta valido in entrambi i casi. Segue il passaggio di consegne, dove indichi chi ti sostituisce e quali attività restano in sospeso.

Il documento generato contiene già la clausola di consapevolezza economica e lo spazio per l'accettazione. A quel punto lo scarichi in Word per eventuali ritocchi, lo firmi e lo consegni a mano con ricevuta, via PEC o tramite il portale HR aziendale. Conserva sempre una copia con la data di consegna e la firma del datore: è la tua unica prova in caso di contestazione disciplinare.

Errori comuni da evitare

L'errore più diffuso è accontentarsi dell'autorizzazione verbale. Il responsabile di reparto dice di sì al telefono, poi cambia ruolo o azienda, e l'ufficio del personale registra l'assenza come ingiustificata. Il secondo è scrivere la richiesta senza date certe, con formule come "qualche giorno a fine mese". Frequente anche la confusione tra permesso non retribuito e ferie non ancora maturate: alcune aziende concedono ferie "in anticipo" da recuperare, altre no, e le due soluzioni hanno effetti opposti sul cedolino e sul saldo di fine rapporto.

Dal lato del datore, l'errore tipico è concedere permessi non retribuiti a catena nei mesi di calo del lavoro, magari sollecitandoli. Un accertamento INPS può riqualificare quei periodi come sospensioni nell'interesse dell'impresa e recuperare contributi, sanzioni e interessi. Altro sbaglio è non applicare correttamente la riduzione dei ratei di tredicesima, ferie e TFR, che poi il lavoratore contesta in sede di conciliazione. Infine, un permesso lungo concesso poco prima delle dimissioni volontarie con preavviso va gestito con attenzione, perché i giorni di sospensione non valgono come preavviso lavorato. Per uniformare questi passaggi conviene affiancare alla richiesta gli altri modelli per la gestione del personale e dei contratti di lavoro.

Punti chiave da ricordare

Accordo scritto

Non è un diritto automatico

Il permesso non retribuito nasce da un accordo tra lavoratore e datore: il dipendente non lavora, l'azienda non paga, ma il contratto resta attivo. Fuori dai casi previsti dalla legge o dal CCNL, il datore può rifiutare, valutando però la richiesta secondo correttezza e buona fede, come richiamano gli artt. 1175 e 1375 c.c.

Assenza autorizzata

La firma evita contestazioni disciplinari

Restare a casa con un consenso solo verbale è rischioso. Senza autorizzazione scritta, l'assenza può diventare ingiustificata e aprire una contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970. Il modello serve proprio a fissare date, durata e accettazione, così l'ufficio personale ha una prova chiara.

Busta paga

La trattenuta non chiude tutto

Il permesso non retribuito comporta una trattenuta in busta paga e non consuma ferie, ROL o ex festività. Resta però il nodo contributivo: il D.L. 338/1989 sul minimale contributivo e la Cassazione n. 15120/2019 indicano che i contributi possono restare dovuti se l'assenza non ha base nella legge o nel CCNL.

Domande frequenti

Sì. Fuori dai casi previsti dalla legge, come il congedo per gravi motivi familiari dell'art. 4 della L. 53/2000, il permesso non retribuito è una concessione e il datore può negarlo per esigenze organizzative. Il rifiuto deve però rispettare correttezza e buona fede: un diniego sistematico riservato a un solo dipendente può essere contestato come discriminatorio. Se non ricevi risposta, non assentarti. Il silenzio non equivale ad autorizzazione e l'assenza resterebbe ingiustificata.

La trattenuta si ottiene dividendo la retribuzione mensile lorda per il divisore del CCNL: nel terziario di norma 26 per la giornata e 168 per l'ora, nell'industria metalmeccanica 173 per l'ora. A questa riduzione diretta si aggiunge quella sui ratei di tredicesima, ferie e permessi, applicata in proporzione o solo oltre una soglia di assenza mensile, spesso quindici giorni. Si riducono anche le detrazioni fiscali per lavoro dipendente, calcolate sui giorni retribuiti.

In genere sì. Il D.Lgs. 66/2003 lega la maturazione delle ferie al servizio effettivo, e i periodi di sospensione consensuale non vengono conteggiati. Per il TFR, l'art. 2120, comma 3, c.c. considera utili solo alcune sospensioni tassative (malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione), tra cui il permesso non retribuito non compare. La tredicesima segue le regole del CCNL applicato.

Dipende da chi ha preso l'iniziativa. Se il permesso è chiesto dal lavoratore per esigenze personali e rientra nelle ipotesi ammesse dal CCNL, il datore non versa contributi su quelle giornate. Se invece la sospensione nasce da una scelta aziendale, la Cassazione ritiene dovuta la contribuzione sul minimale del D.L. 338/1989. Chi vuole coprire i periodi scoperti può valutare con l'INPS il riscatto o i versamenti volontari, quando la normativa li ammette.

La legge non fissa un termine generale: il preavviso lo stabiliscono il CCNL e il regolamento aziendale. In assenza di indicazioni, una o due settimane di anticipo sono ragionevoli per assenze di pochi giorni, mentre per periodi più lunghi conviene muoversi con un mese di margine. Chiedi sempre una risposta scritta prima della data di inizio.

Sì. È un atto scritto tra privati che non richiede notaio, testimoni né registrazione. Diventa pienamente efficace con la firma del lavoratore e l'accettazione controfirmata del datore. Il testo segue il Codice civile e le regole dei principali CCNL, con clausole sulle conseguenze economiche che riducono il rischio di contestazioni.

Il modello è disponibile in Word modificabile e in PDF. Il file Word permette di inserire la carta intestata o una clausola del regolamento interno, mentre il PDF è pensato per la firma, l'invio via PEC e l'archiviazione nel fascicolo del personale. Nel catalogo completo dei modelli legali italiani trovi anche le altre richieste di assenza e i documenti HR collegati.

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Aggiornato il 24 settembre 2026

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