Commercio e terziario. Nel CCNL del terziario i permessi non retribuiti per esigenze personali sono rimessi in larga parte alla valutazione del datore, con attenzione alle esigenze di servizio nei periodi di saldi, inventari e alta stagione. La trattenuta giornaliera si calcola di norma con il divisore convenzionale 26, mentre la quota oraria usa il divisore 168. Prima di firmare è utile controllare quale contratto collettivo è richiamato nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché nel settore coesistono più CCNL con regole diverse.
Industria metalmeccanica. Il contratto dei metalmeccanici disciplina aspettative e permessi per motivi personali con un'impostazione più strutturata, e la quota oraria si ottiene tradizionalmente con il divisore 173. Nelle aziende a turni avvicendati il preavviso diventa decisivo.
Edilizia. È il settore in cui il permesso non retribuito pesa di più sul piano contributivo. L'art. 29 del D.L. 244/1995, convertito dalla L. 341/1995, impone la contribuzione su un minimale di 40 ore settimanali, e le assenze escluse dal calcolo sono tassative. I contratti collettivi edili riconoscono un tetto annuo di ore di permesso individuale non retribuito deducibili dal minimale. Oltre quel tetto, i contributi restano dovuti anche se il lavoratore non ha percepito nulla, con effetti anche sugli accantonamenti in Cassa Edile.
Pubblico impiego. I CCNL dei comparti pubblici prevedono di norma un'aspettativa per motivi personali o di famiglia fino a dodici mesi nel triennio, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità. L'art. 18 della L. 183/2010 consente inoltre un'aspettativa fino a dodici mesi per avviare un'attività professionale o imprenditoriale. L'amministrazione deve motivare l'eventuale diniego.