Per le locazioni abitative il testo di riferimento è la Legge 431/1998. L'art. 2 fissa la durata del contratto a canone libero in quattro anni rinnovabili di altri quattro, e quella a canone concordato in tre anni più una proroga biennale. L'art. 3 elenca i motivi che consentono al locatore di negare il rinnovo alla prima scadenza, con preavviso di almeno sei mesi: uso abitativo o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, ristrutturazione integrale, vendita dell'immobile quando il proprietario non ne possiede altri a uso abitativo. Il comma 6 dello stesso articolo riconosce al conduttore la facoltà di recedere in qualsiasi momento per gravi motivi, con sei mesi di preavviso. Il testo vigente della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sulle locazioni abitative è consultabile su Normattiva, la banca dati ufficiale della legislazione statale.
Il diniego del locatore è un atto a forma vincolata. La lettera deve indicare, a pena di nullità, il motivo su cui si fonda, e non si può integrare in un secondo momento. Se il proprietario, rientrato in possesso, non destina l'immobile all'uso dichiarato entro dodici mesi, il conduttore può chiedere il ripristino del contratto o un risarcimento non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone (art. 3, commi 3 e 5).
Per le locazioni a uso diverso resta applicabile la Legge 27 luglio 1978, n. 392: l'art. 27 regola durata e recesso del conduttore, l'art. 28 il rinnovo tacito, l'art. 29 i motivi di diniego. L'art. 4, ancora in vigore, disciplina il recesso convenzionale a mezzo raccomandata. Completano il quadro l'art. 1590 c.c. sulla restituzione dell'immobile nello stato in cui è stato ricevuto e l'obbligo di comunicare la risoluzione anticipata all'Agenzia delle Entrate con il modello RLI entro trenta giorni.