Creazione impresa

Verbale nomina amministratore SRL ex art. 2475 c.c.

Verbale conforme agli artt. 2475 e 2479 c.c.: nomina dei soci, poteri di rappresentanza, compenso e iscrizione entro 30 giorni al Registro delle Imprese.
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Il verbale di nomina dell'amministratore SRL è il documento con cui i soci di una società a responsabilità limitata designano, confermano o sostituiscono l'organo amministrativo, fissandone poteri, durata e compenso. Serve quando si sceglie un nuovo amministratore unico, quando il consiglio di amministrazione arriva a scadenza, quando un socio deve subentrare dopo dimissioni improvvise. Un verbale scritto male raramente rende nulla la nomina, ma produce effetti concreti: pratiche sospese al Registro delle Imprese, compensi contestati in sede di verifica fiscale, poteri di firma che nessuno sa più interpretare. Il nostro modello segue la struttura dei verbali redatti negli studi di diritto societario italiani.

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Verbale nomina amministratore SRL ex art. 2475 c.c.

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Cos'è un verbale di nomina dell'amministratore SRL?

Nella SRL la nomina degli amministratori è una decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 2, c.c., e il verbale ne è la documentazione formale. Può trattarsi del verbale di un'assemblea convocata e verbalizzata secondo l'art. 2479-bis c.c., oppure del documento che raccoglie una decisione adottata per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, se l'atto costitutivo lo consente. In entrambi i casi il testo va trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci previsto dall'art. 2478 c.c., anche nella società unipersonale, dove il socio unico decide da solo.

Il verbale non coincide con l'atto costitutivo, dove i primi amministratori sono indicati dai fondatori davanti al notaio, né con lo statuto SRL conforme al Codice civile, che fissa le regole entro cui ogni nomina successiva deve muoversi. È diverso anche dalla delibera con cui il consiglio conferisce deleghe a un amministratore delegato, che è una decisione dell'organo amministrativo e non dei soci. Va quindi scritto con la precisione di un contratto: la Cassazione ricostruisce il rapporto di amministrazione come rapporto di fonte contrattuale, che si instaura solo con l'accettazione dell'incarico (Cass. civ. n. 8559/2024).

Quadro normativo

La disciplina di base è nell'art. 2475 c.c., riscritto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) e integrato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che riserva agli amministratori l'istituzione degli assetti organizzativi adeguati di cui all'art. 2086, comma 2, c.c. La stessa norma contiene una regola che molti dimenticano: salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione è affidata a uno o più soci. Nominare un manager esterno è possibile solo se lo statuto lo prevede. Quando gli amministratori sono più d'uno formano un consiglio di amministrazione, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, regolate dagli artt. 2257 e 2258 c.c.

Il rinvio ai commi quarto e quinto dell'art. 2383 c.c. fissa l'adempimento pubblicitario. Entro 30 giorni dalla notizia della nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese, indicando dati anagrafici, domicilio, cittadinanza e modalità di esercizio della rappresentanza. Dopo l'iscrizione, le cause di nullità o annullabilità della nomina non sono opponibili ai terzi, salvo prova che ne fossero a conoscenza. Il ritardo espone alla sanzione amministrativa dell'art. 2630 c.c.

Due sviluppi meritano attenzione. La Cassazione ha chiarito che le cause di ineleggibilità dell'art. 2382 c.c., dettate per la SpA, non si estendono alla SRL (Cass. civ. n. 25050/2021): se i soci vogliono requisiti di onorabilità, devono scriverli nello statuto. La legge n. 207/2024 ha poi esteso agli amministratori di società l'obbligo di iscrivere un proprio domicilio digitale, con le indicazioni operative contenute nella nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul domicilio digitale degli amministratori. Senza la PEC dell'amministratore, la Camera di commercio sospende la pratica di iscrizione della nomina.

Quando serve questo documento?

Il caso più frequente è la scadenza del mandato. Molti statuti di SRL replicano per abitudine il limite triennale che l'art. 2383, comma 2, c.c. impone alla SpA, anche se per la SRL la legge non prevede alcuna durata massima. Alla fine del periodo, di solito con l'approvazione del bilancio, i soci rinnovano o sostituiscono l'organo. Il secondo scenario è la sostituzione dopo dimissioni o revoca, che nelle PMI familiari arriva spesso con un passaggio generazionale. Qui il verbale va preparato in fretta, perché una società priva di amministratore operativo non firma contratti e non predispone il progetto di bilancio.

Altri casi riguardano il cambio del sistema di amministrazione, da amministratore unico a consiglio quando entra un investitore, o la ridefinizione di poteri e compenso senza cambio di persona, per esempio per deliberare un compenso mai formalizzato. Chi deve solo affidare a un terzo un singolo atto non ha bisogno di una nuova nomina: basta una procura speciale redatta secondo il Codice civile, rilasciata dal legale rappresentante in carica.

Un caso limite riguarda il socio titolare di un diritto particolare in materia di amministrazione ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c. Se lo statuto gli attribuisce il potere di designare l'amministratore, una decisione dei soci che lo ignori espone la società a impugnazione.

Clausole principali del nostro modello

  • L'intestazione e la verifica di regolare costituzione riportano data, luogo, capitale presente e modalità di convocazione, oppure danno atto dell'assemblea totalitaria. Sono gli accertamenti che il presidente compie ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, c.c., i primi a essere contestati in caso di impugnazione.
  • La scelta del sistema di amministrazione (amministratore unico, consiglio, amministrazione disgiuntiva o congiuntiva) è formulata in coerenza con lo statuto, con evidenza delle opzioni che richiedono una previsione statutaria.
  • I dati identificativi dell'amministratore comprendono codice fiscale, residenza, cittadinanza e domicilio digitale personale, cioè quanto richiesto dal modulo intercalare P. Se lo statuto prevede requisiti di onorabilità, si allega la dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità dell'amministratore.
  • La durata dell'incarico può essere a tempo indeterminato oppure legata a un numero di esercizi. Una durata espressa in anni solari, senza riferimento all'approvazione del bilancio, crea quasi sempre incertezza sulla data di cessazione.
  • I poteri e la rappresentanza distinguono ordinaria e straordinaria amministrazione e fissano eventuali limiti per materia o valore, che ai sensi dell'art. 2475-bis c.c. non sono opponibili ai terzi salvo prova che abbiano agito intenzionalmente a danno della società.
  • Il compenso può essere fisso, variabile o escluso, con eventuale trattamento di fine mandato risultante da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, condizione per la tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. c), TUIR. Un obbligo di non concorrenza, che il Codice non impone espressamente all'amministratore di SRL, si completa con un patto di non concorrenza conforme al diritto italiano.
  • L'accettazione della carica è sottoscritta dall'amministratore in calce al verbale.

Considerazioni specifiche per tipo di società e territorio

SRL con organo di controllo. Quando la società supera le soglie dell'art. 2477 c.c., conviene nominare sindaco o revisore nello stesso verbale per allineare le scadenze dei due organi. L'assemblea totalitaria richiede allora che anche i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati. Il consiglio conserva le competenze che l'ultimo comma dell'art. 2475 c.c. gli riserva in ogni caso: progetto di bilancio, fusioni e scissioni, aumenti di capitale delegati. Il verbale non può attribuire queste materie a un singolo consigliere.

SRL semplificata. La SRLS adotta lo statuto standard del D.M. n. 138/2012, che non tollera clausole integrative. Dopo il D.L. n. 76/2013 il suo amministratore può essere anche non socio. Poiché lo statuto tipizzato dice poco su poteri e compenso, il dettaglio si concentra tutto nel verbale. Chi vuole regole più articolate finisce di solito per trasformarla in SRL ordinaria.

Startup e PMI innovative. Le società iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del D.L. n. 179/2012 devono tenere aggiornate anche le informazioni pubblicate lì, compresa la composizione dell'organo amministrativo. Quando entra un fondo, la designazione dei consiglieri è spesso regolata da patti parasociali. Il verbale deve rispecchiare fedelmente quelle intese, altrimenti l'investitore contesterà la nomina alla prima riunione.

Alto Adige e Valle d'Aosta. In provincia di Bolzano il D.P.R. n. 574/1988 riconosce l'uso del tedesco nei rapporti con gli uffici pubblici, e i verbali possono essere redatti in tedesco o in forma bilingue. In Valle d'Aosta la parificazione del francese discende dall'art. 38 dello Statuto speciale. Altrove un verbale in lingua straniera richiede la traduzione per il deposito.

Come compilare il verbale di nomina dell'amministratore

Si parte dal tipo di decisione: prima nomina, rinnovo alla scadenza o sostituzione di un amministratore cessato. Il questionario chiede poi se la decisione viene presa in assemblea convocata, in assemblea totalitaria o per consenso scritto, e adatta le formule di apertura. A quel punto inserisci i dati della società (denominazione, sede, capitale, numero REA) e scegli il sistema di amministrazione previsto dal tuo statuto.

La parte centrale riguarda la persona nominata. Oltre ai dati anagrafici servono il codice fiscale e un indirizzo PEC personale, richiesto dalla Camera di commercio. Definisci durata, poteri (con eventuali limiti o firme congiunte) e compenso, indicando se è previsto un trattamento di fine mandato. Le clausole incompatibili con le scelte fatte vengono escluse automaticamente.

Scaricato il documento, presidente e segretario lo firmano, l'amministratore sottoscrive l'accettazione e il verbale viene trascritto nel libro delle decisioni dei soci. Da quel momento decorrono i 30 giorni per il deposito al Registro delle Imprese, che si esegue in via telematica con firma digitale, direttamente o tramite commercialista.

Errori comuni da evitare

L'errore che vediamo più spesso è la nomina di un non socio in una SRL il cui statuto tace sul punto: la regola suppletiva dell'art. 2475 c.c. riserva la carica ai soci, e la nomina resta esposta a contestazione finché lo statuto non viene modificato. Subito dopo viene il compenso non deliberato espressamente. Le Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. n. 21933/2008) hanno stabilito che l'approvazione del bilancio contenente la voce di spesa non basta a fondare il diritto al compenso, e l'Agenzia delle Entrate usa lo stesso argomento per contestarne la deducibilità. Frequente anche il verbale privo di accettazione firmata, che lascia il rapporto incompiuto.

Sul fronte operativo, molte pratiche vengono sospese perché si indica come domicilio digitale dell'amministratore la PEC della società, soluzione su cui il Ministero ha espresso indicazioni restrittive. Altre si bloccano per poteri incoerenti con lo statuto, per esempio un'amministrazione disgiuntiva deliberata in una società che prevede solo il consiglio. Infine c'è il ritardo: chi deposita oltre i 30 giorni rischia la sanzione e, nel frattempo, lascia ai terzi una visura camerale che indica ancora il vecchio amministratore.

Punti chiave da ricordare

Decisione soci

La nomina nasce dai soci

Nella SRL la scelta dell'amministratore è una decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 2, c.c. Può passare da assemblea, consultazione scritta o consenso scritto, se lo statuto lo consente. Il verbale va poi riportato nel libro delle decisioni dei soci previsto dall'art. 2478 c.c.

Poteri e compenso

Poteri chiari evitano contestazioni future

Un verbale utile non si limita al nome: precisa se l'amministratore è unico o in consiglio, quanto dura l'incarico, quali firme impegnano la società e quale compenso spetta. Se si vuole nominare un soggetto esterno, lo statuto deve permetterlo. Il rapporto si perfeziona con l'accettazione dell'incarico, richiamata anche da Cass. civ. n. 8559/2024.

Registro imprese

Iscrizione entro trenta giorni

Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione della nomina al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla notizia, indicando dati anagrafici, domicilio, cittadinanza e modalità di rappresentanza. Un deposito tardivo può portare alla sanzione amministrativa dell'art. 2630 c.c.; dopo l'iscrizione, eventuali vizi della nomina non si oppongono ai terzi che non li conoscevano.

Domande frequenti

No. La nomina si documenta con scrittura privata, sottoscritta dal presidente e dal segretario dell'assemblea o dai soci in caso di consenso scritto. Il notaio serve solo se la decisione comporta una modifica dell'atto costitutivo, come l'adozione di un sistema di amministrazione non previsto dallo statuto, che richiede l'atto pubblico ai sensi dell'art. 2480 c.c. Un verbale adottato con i quorum corretti e firmato è pienamente vincolante per società e soci, ed è accettato dal Registro delle Imprese. Gli altri modelli per la vita della società sono raccolti nella sezione costituzione e governance delle società italiane.

Il termine è di 30 giorni dalla notizia della nomina, per effetto del rinvio dell'art. 2475 c.c. all'art. 2383, comma 4, c.c. L'obbligo grava sugli amministratori, che vi provvedono con pratica telematica firmata digitalmente, anche tramite un intermediario abilitato. Se manca il domicilio digitale personale dell'amministratore, l'ufficio sospende la pratica e assegna un termine per integrarla. Il deposito tardivo comporta la sanzione dell'art. 2630 c.c.

Il documento è disponibile in Word, modificabile per adattare formule o aggiungere punti all'ordine del giorno, e in PDF, pronto per la firma. Per il deposito il verbale va convertito in PDF/A e firmato digitalmente, con dichiarazione di conformità all'originale trascritto nel libro. Nel catalogo completo dei documenti legali italiani trovi anche i modelli collegati alla gestione societaria.

Sì, ma solo se lo statuto tace sul punto. L'art. 2475 c.c. affida l'amministrazione ai soci salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e la quasi totalità degli statuti moderni ammette espressamente i non soci. La prassi notarile ammette anche la nomina di una società come amministratore (massima n. 100 del Consiglio notarile di Milano), purché designi una persona fisica che eserciti concretamente la funzione.

Sì. Se l'atto costitutivo lo prevede, la nomina può avvenire per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c., perché non rientra tra le materie riservate al metodo assembleare. In alternativa si tiene un'assemblea totalitaria, valida senza convocazione quando è rappresentato l'intero capitale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati senza opporsi. Nella SRL unipersonale decide il socio unico, con decisione trascritta nel libro.

Il verbale prende atto della cessazione e, nella stessa decisione, nomina il successore. La revoca spetta ai soci, ma in assenza di giusta causa l'amministratore con incarico a termine può chiedere il risarcimento del danno. Esiste anche la revoca in via cautelare, che il socio può chiedere al tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. Cessazione e nuova nomina vanno comunicate insieme al Registro delle Imprese entro 30 giorni.

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Aggiornato il 22 settembre 2026

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