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Procura speciale per la costituzione di società in Italia

Procura speciale per la costituzione di società: delega un terzo a firmare davanti al notaio per SRL, SpA, SAS. Modello in Word e PDF pronto da usare.
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La procura speciale per la costituzione di società è l'atto con cui un socio fondatore conferisce a un terzo di sua fiducia il potere di rappresentarlo davanti al notaio per la stipula dell'atto costitutivo. Si usa quando il socio non può presenziare di persona alla firma: residenza all'estero, agenda incompatibile con la data fissata in studio notarile, oppure scelta di farsi assistere da un commercialista o avvocato che cura l'intera pratica societaria. Il modello pensato per SRL, SRLS, SpA e SAS contiene poteri analitici, non formule "in bianco", e clausole che chiudono le scappatoie più frequenti nella prassi notarile italiana. È costruito per chi sa che il rischio non sta nella delega in sé, ma nei dettagli mal scritti.

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Procura speciale per la costituzione di società in Italia

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Cos'è la procura speciale per la costituzione di società?

La procura speciale è un negozio giuridico unilaterale con cui il rappresentato (il socio fondatore) attribuisce al rappresentante (il procuratore) il potere di compiere uno o più atti determinati in suo nome e per suo conto. La specialità si misura sull'oggetto: a differenza della procura generale, che copre intere categorie di affari, qui il potere è ritagliato sul singolo atto costitutivo di una specifica società, con il livello di dettaglio che la prassi notarile italiana esige senza compromessi. Il procuratore non diventa socio; resta esecutore della volontà del mandante, e ogni atto che eccede i poteri conferiti è inopponibile ai terzi e, in ultima analisi, anche al rappresentato.

Va distinta dalla delega informale che spesso circola in chat tra soci e commercialista: quella non ha alcun valore davanti al notaio. L'atto costitutivo di una società di capitali richiede atto pubblico (artt. 2328 e 2463 del codice civile), e l'art. 1392 c.c. impone alla procura la stessa forma del contratto da concludere. Senza atto pubblico o, in alcune ipotesi specifiche, scrittura privata autenticata, la procura è radicalmente nulla e l'atto costitutivo che ne segue è a sua volta viziato. È la prima cosa che ogni notaio verifica all'apertura della pratica, e una procura predisposta in fretta costa al socio una giornata in più di studio, biglietti aerei sprecati e rinvii del deposito al Registro delle Imprese. Nella sequenza degli atti per la costituzione della tua impresa, la procura è il primo tassello da sistemare bene.

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Quadro normativo

Il perimetro normativo della procura speciale per la costituzione di società poggia su tre pilastri del codice civile e su uno strato di novità recenti che vale la pena conoscere. L'art. 1387 c.c. definisce la rappresentanza volontaria. L'art. 1392 c.c. detta la regola di ferro sulla forma: la procura è inefficace se non conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Poiché gli artt. 2328 c.c. (per le società per azioni) e 2463 c.c. (per le società a responsabilità limitata) impongono la costituzione per atto pubblico, la procura va redatta nella medesima forma, davanti a notaio italiano oppure davanti a notaio estero con successivi adempimenti di apostille o legalizzazione consolare. La Legge Notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) e il DPR 581/1995 completano la disciplina sul versante dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

L'autorità competente per la ricezione e l'esecuzione dell'atto è il notaio rogante, che deposita l'atto costitutivo presso la Camera di Commercio entro 20 giorni dalla stipula ai sensi dell'art. 2330 c.c. per le SpA e dell'art. 2463 c.c. per le SRL. La procura allegata in originale o copia autentica entra nel fascicolo notarile e viene conservata a tempo indeterminato. Nessuna scrittura privata semplice è ammessa, neppure se firmata digitalmente con SPID o CNS: la firma elettronica qualificata è equiparata alla scrittura privata, non all'atto pubblico, e per la costituzione societaria classica non basta.

L'eccezione recente riguarda la SRL costituita in via telematica introdotta dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1151 (Company Law Package). Per le SRL con capitale interamente versato in denaro, l'atto costitutivo può essere stipulato in videoconferenza davanti al notaio: anche in questa modalità la procura va comunque autenticata, e i requisiti di identificazione del socio si fanno più stringenti. Per un quadro autorevole sulle prassi operative trovi utili le risorse del Consiglio Nazionale del Notariato in materia di costituzione di società.

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Quando ti serve questo documento?

Il caso più frequente è il socio estero, residente in un altro Paese UE o extra-UE, che non può presenziare alla stipula in Italia. La procura risolve il problema della distanza e permette al notaio di chiudere l'atto nel giorno fissato, senza spostare l'agenda dell'intero tavolo. Il secondo scenario tipico riguarda i fondatori con calendari incompatibili: due o tre soci che operano in città diverse, con un closing fissato a Milano o Roma. Anziché coordinare voli e weekend, si nominano uno o due procuratori che presenziano per tutti. La procura speciale, in questi casi, è uno strumento di efficienza operativa prima ancora che giuridico.

Il terzo caso è il socio impossibilitato per ragioni di salute o di servizio: ricoveri, missioni militari, quarantene sanitarie. Qui la procura è spesso l'unica via per non far slittare la nascita della società e perdere finestre fiscali o scadenze di bandi di finanziamento. Il quarto scenario è il fondatore-investitore che preferisce restare dietro le quinte e affidare la rappresentanza a un avvocato di fiducia, sia per riservatezza sia per gestire negoziazioni dell'ultimo minuto sulle clausole statutarie. In questo caso i poteri vanno scolpiti con precisione chirurgica, perché una procura "ad ampio raggio" rischia di legittimare il procuratore a sottoscrivere uno statuto diverso da quello concordato.

Un caso meno frequente ma da segnalare è quello del minore emancipato o dell'interdetto parziale che partecipa alla costituzione: la procura va integrata con l'autorizzazione del giudice tutelare, e il notaio richiede copia del provvedimento prima della firma. Per le deleghe collegate al perimetro privato dei soci, trovi modelli mirati nella sezione procure e deleghe per privati.

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Clausole essenziali del nostro modello

Il modello è strutturato in blocchi, ciascuno con una funzione precisa nella sequenza che il notaio percorrerà in studio. La regola di redazione è una sola: niente formule generiche, ogni potere è nominato e collocato.

  • L'identificazione delle parti include generalità complete del mandante e del procuratore, codice fiscale, residenza, estremi del documento di riconoscimento e, per il socio estero, indicazione di un domicilio in Italia ai fini delle comunicazioni. Una procura priva del codice fiscale italiano del procuratore viene di norma respinta al deposito presso il Registro delle Imprese.
  • La descrizione analitica della società da costituire precisa la forma giuridica (SRL, SRLS, SpA, SAS), la denominazione sociale, la sede legale, l'oggetto sociale per esteso, la durata, il capitale e la sua suddivisione, con indicazione del numero di quote o azioni attribuite al socio rappresentato.
  • I poteri specifici conferiti al procuratore sono elencati in modo tassativo: sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto, accettare le modifiche concordate fino a un tetto di variazione prestabilito, versare i conferimenti, accettare la nomina degli organi sociali iniziali, autenticare le firme e ritirare le copie autentiche. Tutto ciò che non è elencato resta fuori dal mandato.
  • La clausola sul conflitto di interessi richiama l'art. 1395 c.c. e disciplina i casi in cui il procuratore sia esso stesso socio o amministratore della costituenda società. Il mandante autorizza in modo espresso il contratto con se stesso, neutralizzando l'annullabilità prevista dalla norma.
  • La durata della procura è fissata in giorni o agganciata al perfezionamento dell'atto costitutivo, con estinzione automatica al deposito al Registro delle Imprese. Una procura senza scadenza esplicita resta in vita più del necessario e crea margini di abuso che nessun mandante dovrebbe accettare per leggerezza.
  • La clausola di legge applicabile e foro competente chiude il documento: legge italiana, foro del luogo di residenza del mandante in via esclusiva. Per i soci esteri va valutata l'integrazione con apostille o legalizzazione consolare prima dell'utilizzo davanti al notaio italiano.
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Considerazioni per tipologia societaria

La procura speciale cambia volto a seconda della forma giuridica scelta, e adattarla al tipo di società è la differenza tra un documento che apre la stipula in venti minuti e uno che la blocca.

SRL ordinaria. È il caso più diffuso. L'art. 2463 c.c. richiede atto pubblico, capitale minimo di 1 euro ma con vincoli operativi se inferiore a 10.000 euro (riserva legale rafforzata ex art. 2463 comma 4). La procura deve specificare l'ammontare del conferimento del socio e indicare se è versato in denaro, in natura o in crediti. Per i conferimenti in natura serve la perizia ex art. 2465 c.c., e la procura deve autorizzare il procuratore ad accettarla. Un dettaglio che molti commercialisti dimenticano: se la SRL nasce con quote standardizzate il modello cambia leggermente, mentre se si opta per quote personalizzate (categorie di quote ex art. 2468 c.c.) la procura deve menzionare quale categoria viene sottoscritta.

SRLS (società a responsabilità limitata semplificata). Introdotta dall'art. 2463-bis c.c. per giovani imprenditori, ha statuto standard non modificabile fissato per decreto ministeriale. La procura è in apparenza più semplice, ma c'è una trappola: il modello standard non ammette deroghe, quindi una procura che autorizzi modifiche statutarie è in conflitto con la natura stessa della SRLS. Va calibrata sull'accettazione integrale del modello ministeriale.

SpA. Riservata a progetti con capitale di almeno 50.000 euro (art. 2327 c.c.), richiede una procura più articolata. Servono poteri espliciti per la sottoscrizione delle azioni, per la nomina del collegio sindacale o del revisore unico, per l'eventuale designazione del consiglio di amministrazione al posto dell'amministratore unico. Se la SpA nasce con azioni di categoria speciale (privilegiate, di risparmio, a voto plurimo ex art. 2351 c.c.), la procura deve indicarne la tipologia, perché l'art. 1708 c.c. non consente al procuratore di sostituirsi al rappresentato nella scelta tra strumenti finanziari differenti.

SAS (società in accomandita semplice). Atto pubblico o scrittura privata autenticata sono entrambi ammessi ex art. 2296 c.c., ma la procura deve specificare con chiarezza se il socio rappresentato è accomandante (responsabilità limitata, divieto di amministrazione) o accomandatario (responsabilità illimitata, potere gestorio). Confondere i ruoli in procura espone a contestazioni successive da parte dei creditori sociali, ed è uno dei pochi vizi che la giurisprudenza tende a non sanare in via interpretativa. Per gli aspetti operativi successivi alla costituzione, in particolare amministrazione e personale, trovi modelli dedicati nei documenti per la gestione societaria e HR.

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Come compilare la procura speciale

Il percorso su Captain.Legal parte dalla scelta della forma societaria della costituenda società, perché ogni tipologia attiva un set di campi e di clausole specifico. Una SRL non genera gli stessi poteri di una SpA, e il modello adatta automaticamente i riferimenti normativi e la terminologia tecnica. Il secondo passaggio è l'inserimento dei dati del mandante, con campi distinti per persona fisica e persona giuridica: nel secondo caso il sistema chiede l'indicazione dei poteri rappresentativi del firmatario, che spesso è l'amministratore unico o un delegato dotato di firma sociale.

Inserisci poi i dati del procuratore: avvocato, commercialista o terzo di fiducia. Il modulo segnala se manca il codice fiscale italiano e propone una sezione apposita per il Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, indispensabile per procuratori stranieri. Vengono quindi precisati i contenuti dell'atto costitutivo: denominazione, sede, oggetto sociale, capitale, ripartizione delle quote o azioni. Il sistema chiede tetti di variazione per gli importi e per le clausole, neutralizzando le deleghe in bianco. Alla fine il documento si scarica in formato Word e PDF già strutturato per la presentazione al notaio. Resta poi un passaggio non delegabile alla piattaforma: la procura va comunque firmata davanti al notaio italiano o estero per acquistare la forma di atto pubblico richiesta dall'art. 1392 c.c. Il catalogo completo dei modelli legali italiani raccoglie tutti gli atti che ti serviranno per la stipula.

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Errori frequenti da evitare

Il primo errore è la procura "in bianco", redatta con formule generiche come "compiere ogni atto necessario alla costituzione della società". Sembra comoda, ma è esattamente ciò che il notaio rifiuta: l'art. 1708 c.c. limita il mandato a quanto necessario per la sua esecuzione, e una formulazione vaga apre il fianco a contestazioni successive sui poteri effettivamente conferiti. Il secondo errore frequente è l'omissione del codice fiscale italiano del procuratore straniero. Senza codice fiscale italiano nessun atto può essere iscritto al Registro delle Imprese, e una procura formalmente perfetta blocca comunque il deposito.

Il terzo inciampo riguarda la forma: una scrittura privata semplice, anche se firmata digitalmente con SPID, non sostituisce l'atto pubblico. Lo stesso vale per la procura redatta all'estero e non legalizzata o non munita di apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961: il documento è valido nel Paese di emissione ma inopponibile in Italia finché non è regolarizzato. Verifica sempre i requisiti consolari del Paese di residenza del mandante prima di prenotare l'appuntamento dal notaio. Il quarto errore, particolarmente costoso, è la mancata indicazione di una scadenza: una procura senza termine sopravvive alla costituzione e può essere riutilizzata per atti successivi non autorizzati. Bastano sessanta o novanta giorni di durata per coprire l'iter ordinario, e l'estinzione automatica al deposito chiude il cerchio. Per chi sta valutando anche operazioni immobiliari connesse al conferimento, il pacchetto delle procure e contratti immobiliari copre la casistica parallela.

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Domande frequenti

La procura speciale per la costituzione di società ha valore senza notaio?

No. L'art. 1392 c.c. impone alla procura la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere. Poiché la costituzione di SRL, SRLS e SpA richiede atto pubblico (artt. 2328 e 2463 c.c.), anche la procura va redatta davanti a notaio italiano, oppure estero con apostille o legalizzazione consolare. Una scrittura privata semplice, anche firmata digitalmente con SPID, è radicalmente nulla per questo scopo: la firma elettronica qualificata equivale alla scrittura privata, non all'atto pubblico. Solo per la SAS è ammessa la scrittura privata autenticata, sempre con intervento notarile sulla firma del mandante.

In che formato scarico il documento?

Il modello viene generato in Word e PDF. Il file Word serve per gli ultimi ritocchi prima dell'appuntamento dal notaio, soprattutto se il procuratore desidera precisazioni sui poteri o se ci sono dati anagrafici da verificare. Il PDF è la versione stampabile, pronta per la lettura in studio. Una volta firmato l'atto pubblico, il notaio rilascia copia autentica con timbro e numero di repertorio: è quel documento, non il modello scaricato, ad essere giuridicamente operativo davanti al Registro delle Imprese.

Entro quanti giorni la procura deve essere utilizzata?

Non c'è un termine legale unico, ma il consiglio operativo è fissare una scadenza esplicita nel testo, tipicamente da 30 a 90 giorni dalla firma, agganciata al deposito dell'atto costitutivo al Registro delle Imprese. Una scadenza più lunga è inutile: la costituzione si chiude in tempi rapidi una volta convocato il tavolo notarile. Una procura senza termine non si estingue automaticamente e crea zone grigie su atti successivi che il procuratore potrebbe compiere senza che il mandante li abbia espressamente previsti.

Posso revocare la procura prima della stipula?

Sì, la procura è revocabile in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 1396 c.c. La revoca va comunicata al procuratore e al notaio incaricato della stipula con mezzi che assicurino la prova del ricevimento: PEC, raccomandata con avviso di ritorno, oppure atto pubblico di revoca per le situazioni più delicate. Se il procuratore agisce dopo aver ricevuto la revoca, l'atto è viziato di difetto di rappresentanza ed è impugnabile dal mandante e dagli altri soci della costituenda società.

Serve la procura se sono socio unico della SRL?

Sì, se non puoi presenziare in studio dal notaio. La SRL unipersonale ha le stesse regole formali della SRL pluripersonale per quanto riguarda la costituzione: atto pubblico obbligatorio, procura nella medesima forma se il socio fondatore non firma personalmente. La differenza riguarda lo statuto e le menzioni sull'unicità del socio, non la forma della procura. Anche per la SRL costituita in via telematica ex D.Lgs. 183/2021 la regola di forma non cambia, ma cambiano le modalità di identificazione e di firma davanti al notaio.

Il procuratore può essere anche futuro amministratore della società?

Sì, ma serve una clausola espressa di autorizzazione al contratto con se stesso (art. 1395 c.c.). Senza questa autorizzazione il rappresentato può chiedere l'annullamento degli atti compiuti dal procuratore nel proprio interesse personale. La clausola è standard nel nostro modello e va sempre lasciata attiva quando il procuratore è anche socio di minoranza, amministratore designato o sindaco della costituenda società. Per altre tipologie associative ed enti non profit valgono regole diverse, raccolte negli atti per associazioni ed enti del Terzo Settore.

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