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Autovelox e ricorsi dopo il decreto MIT 125/2026

Dal 12 luglio 2026 cambia il terreno dei ricorsi autovelox: alcuni argomenti perdono forza, altri restano decisivi se il verbale è fragile.

Autovelox e ricorsi dopo il decreto MIT 125/2026

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha chiuso un vuoto normativo aperto dal 1992. Chi ha ricevuto un verbale per eccesso di velocità si trova davanti a una domanda concreta: quali argomenti reggono ancora davanti al Prefetto o al Giudice di Pace. La risposta dipende quasi interamente da una data. Le violazioni accertate fino all'11 luglio 2026 seguono il regime precedente, con tutto il contenzioso che ne è derivato; quelle rilevate dal 12 luglio in poi si muovono su un terreno diverso, più stretto su alcuni fronti e più esposto su altri.

Che cosa è cambiato il 12 luglio 2026

Per oltre trent'anni l'articolo 142, comma 6, del Codice della strada ha richiesto che i misuratori di velocità fossero omologati, senza che alcun decreto stabilisse come ottenere quell'omologazione. L'amministrazione ha colmato il vuoto con la prassi dell'approvazione ministeriale del prototipo, trattandola come equivalente. La Corte di cassazione ha smontato l'equiparazione con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, seguita dalle ordinanze n. 20913/2024, n. 12924/2025 e n. 8797/2026: approvazione e omologazione sono procedimenti distinti per natura e finalità, e un apparecchio soltanto approvato non soddisfa il requisito di legge.

Il decreto n. 125/2026 interviene proprio lì. Definisce caratteristiche tecniche, procedure di omologazione del prototipo, taratura e verifiche di funzionalità, e soprattutto stabilisce all'articolo 6, comma 1, che i dispositivi conformi ai prototipi elencati nell'Allegato B sono considerati omologati per legge a decorrere dal 12 luglio 2026, senza bisogno di un nuovo procedimento. Secondo i dati diffusi dal Ministero all'entrata in vigore, gli apparecchi che rientrano in quell'elenco erano circa 3.150, mentre 850 circa restavano fuori e non potevano più generare verbali validi finché i produttori non ne chiedessero l'omologazione. L'ANCI ha stimato una platea di apparecchi spenti sensibilmente più ampia, segno che il numero esatto dipende dalla lettura dei dati di censimento.

Il quadro normativo dopo il decreto

Il decreto è stato adottato in attuazione degli articoli 45 e 142, comma 6, del Codice della strada e dell'articolo 192 del regolamento di esecuzione. L'articolo 7 abroga integralmente il decreto ministeriale n. 282/2017, con una sola eccezione che vale la pena tenere a mente perché è terreno di ricorso: resta in vigore la disciplina sulla segnalazione e sulla visibilità delle postazioni contenuta nel Capo 7 dell'Allegato al vecchio decreto. Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2026 è consultabile per intero sul portale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Due circolari hanno tradotto il decreto in prassi operativa. La circolare del Ministero dell'Interno del 17 luglio 2026 prescrive che i verbali relativi a violazioni rilevate dal 12 luglio con apparecchiature dell'Allegato B riportino l'indicazione che il dispositivo è omologato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto n. 125/2026. La circolare del MIT n. 17852 del 13 luglio 2026 chiarisce invece gli obblighi di censimento sulla piattaforma telematica ministeriale istituita con decreto direttoriale n. 305 del 18 agosto 2025, censimento che resta presupposto di legittimità per l'utilizzo dell'apparecchio. Sul fronte metrologico il decreto introduce un regime transitorio: le disposizioni del DM n. 282/2017 sulle tarature restano efficaci per un anno dall'entrata in vigore, ma le nuove tarature effettuate alla scadenza dei certificati devono già rispettare il Capo 2 dell'Allegato A.

Le violazioni accertate prima del 12 luglio 2026

Il decreto non ha efficacia retroattiva e non è una sanatoria. Nessuna disposizione annulla i verbali pregressi, e nessuna disposizione li salva. Per gli accertamenti anteriori al 12 luglio 2026 continua ad applicarsi la normativa vigente al momento del fatto, con l'orientamento della Cassazione sulla distinzione tra approvazione e omologazione pienamente utilizzabile in ricorso. Vale anche per i verbali che vengono notificati dopo l'entrata in vigore ma riferiti a violazioni precedenti, ipotesi tutt'altro che teorica considerato il termine di notificazione di novanta giorni previsto dall'articolo 201 del Codice della strada.

Restano impregiudicati anche i giudizi già pendenti e non definiti. Un'avvertenza pratica però si impone: il ricorso seriale fondato sulla sola affermazione che l'apparecchio non fosse omologato viene respinto ogni volta che l'amministrazione produce la documentazione dell'apparecchio specifico. La difesa va costruita sul singolo verbale, chiedendo copia del decreto di approvazione o di omologazione, del certificato di taratura in corso di validità alla data del rilievo e del verbale di verifica di funzionalità. Chi si muove nella sezione dedicata agli adempimenti quotidiani trova la modulistica per formalizzare sia l'istanza di accesso sia l'impugnazione vera e propria.

I vizi ancora contestabili dopo il 12 luglio 2026

L'argomento dell'omologazione mancante si chiude per gli apparecchi dell'Allegato B, ma il perimetro di contestazione resta ampio. Il primo fronte è quello dell'appartenenza stessa all'Allegato B: se il dispositivo è stato approvato prima del DM n. 282/2017 e non figura in quell'elenco, l'omologazione automatica non opera e occorre l'iter ordinario dell'articolo 6, commi 3 e 4. Un verbale che, per un simile apparecchio, richiami genericamente il nuovo decreto è vulnerabile.

Il secondo fronte è il censimento sulla piattaforma ministeriale, presupposto di legittimo utilizzo che l'amministrazione deve poter dimostrare. Il terzo è la taratura periodica: la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 ha reso obbligatorie le verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e la mancata produzione del certificato valido alla data del rilievo resta uno dei motivi di annullamento più frequenti nella pratica dei Giudici di Pace. Il quarto riguarda la collocazione e la segnalazione della postazione, disciplinate dal decreto ministeriale 11 aprile 2024: fuori dai centri abitati tra il segnale del limite e la postazione devono intercorrere almeno un chilometro, duecento metri sulle strade urbane di scorrimento e settantacinque metri sulle altre strade urbane, oltre alla necessaria individuazione dei tratti con provvedimento del Prefetto. Restano infine i vizi di sempre: notifica oltre i novanta giorni, motivazione carente sull'impossibilità di contestazione immediata, errata applicazione della tolleranza del cinque per cento con il minimo di cinque chilometri orari prevista dall'articolo 345 del regolamento di esecuzione, identificazione del veicolo o del conducente non corretta.

Prefetto o Giudice di Pace: termini e conseguenze

La scelta tra le due strade non è una questione di gusto. Il ricorso al Prefetto va proposto entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 203 del Codice della strada, è gratuito e sospende l'obbligo di pagamento. Il rovescio della medaglia sta nell'articolo 204: se il ricorso viene respinto, il Prefetto emette ordinanza-ingiunzione per una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, con un aggravio economico che va messo in conto prima di scegliere. Il modello di ricorso al Prefetto contro una multa stradale resta la via più semplice quando il vizio è documentale ed evidente.

Il ricorso al Giudice di Pace ha invece un termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, elevato a sessanta per chi risiede all'estero, e comporta il versamento del contributo unificato. In compenso porta la questione davanti a un giudice, che può ordinare all'amministrazione di produrre i documenti tecnici e valutare nel merito la prova dell'accertamento. Quando la difesa poggia sulla taratura o sul censimento, il ricorso al Giudice di Pace contro il verbale è quasi sempre la strada più efficace. Se il veicolo è intestato a una società, si aggiunge l'obbligo di comunicare i dati del conducente, adempimento che rientra nella modulistica per la gestione d'impresa e che, se trascurato, genera una sanzione autonoma.

Come preparare il ricorso

Il ricorso efficace parte dal verbale. Vanno estratti i dati identificativi dell'apparecchio, il modello commerciale, il luogo esatto dell'installazione, gli estremi del provvedimento richiamato e la formula sull'omologazione. Se il verbale menziona soltanto una vecchia approvazione, o se non contiene la dicitura prescritta dalla circolare del 17 luglio 2026 pur trattandosi di violazione successiva al 12 luglio, il vizio va contestato in modo specifico e non con formule generiche.

Su Captain.Legal il modulo guidato chiede il tipo di verbale, l'autorità che lo ha emesso, la data di notificazione e i motivi che si intendono far valere, e costruisce l'atto con i riferimenti normativi corretti e il calcolo del termine di impugnazione. Il documento si scarica in Word e PDF, pronto per la firma e per l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, e l'intero catalogo dei modelli conformi alla legge italiana consente di aggiungere gli atti accessori. Conservate sempre la prova dell'invio e la data: nei giudizi di opposizione la decadenza dal termine è la prima cosa che viene eccepita.

Gli errori che fanno perdere il ricorso

Il primo è confondere i termini. Trenta giorni per il Giudice di Pace e sessanta per il Prefetto non sono intercambiabili, e presentare al Prefetto un ricorso oltre il sessantesimo giorno significa vederlo dichiarato inammissibile senza esame nel merito. Il secondo è pagare la sanzione in misura ridotta e ricorrere dopo: il pagamento estingue l'obbligazione e preclude l'impugnazione. Il terzo è copiare un modello generico che invoca la mancata omologazione per una violazione successiva al 12 luglio 2026 rilevata con un apparecchio dell'Allegato B, argomento ormai privo di presa.

Il quarto errore è non chiedere i documenti prima di scrivere. Senza il certificato di taratura e senza gli estremi dell'apparecchio il ricorso resta un'affermazione, e l'onere di provare la regolarità dell'accertamento si attiva solo su una contestazione circostanziata. Il quinto è impugnare il verbale trascurando la decurtazione dei punti, che segue un procedimento distinto. Il sesto, tipico di chi guida veicoli aziendali o a noleggio, è ignorare la richiesta di comunicazione dei dati del conducente nella convinzione che l'impugnazione del verbale principale copra anche quella.

Domande frequenti

Le multe prese prima del 12 luglio 2026 sono annullate automaticamente?

No. Il decreto n. 125/2026 non contiene alcuna norma di sanatoria né di annullamento retroattivo. Ogni verbale va valutato singolarmente sulla base della disciplina vigente alla data dell'accertamento. Per le violazioni anteriori resta utilizzabile l'orientamento della Cassazione sulla differenza tra approvazione e omologazione, ma occorre impugnare nei termini: un verbale non contestato diventa definitivo e costituisce titolo esecutivo, indipendentemente da quanto stabilito successivamente dal decreto.

Come faccio a sapere se l'autovelox che mi ha multato è tra quelli spenti?

Il punto di partenza è il verbale, che deve indicare il tipo di apparecchio, il modello e il luogo dell'installazione. Il confronto va poi fatto con l'Allegato B del decreto, che elenca i provvedimenti di approvazione dei prototipi ammessi all'omologazione automatica, e con i dati pubblicati sulla piattaforma telematica del Ministero. Se il verbale non consente di identificare il dispositivo, la strada corretta è l'istanza di accesso agli atti rivolta all'organo accertatore.

Quanto tempo ho per presentare il ricorso?

Trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione per il ricorso al Giudice di Pace, sessanta giorni per il ricorso al Prefetto. Chi risiede all'estero dispone di sessanta giorni anche davanti al Giudice di Pace. A monte va verificato che il verbale sia stato notificato entro novanta giorni dall'accertamento, come impone l'articolo 201 del Codice della strada: la notificazione tardiva estingue l'obbligazione di pagare ed è di per sé motivo di annullamento.

Un ricorso redatto senza avvocato ha validità giuridica?

Sì. Il ricorso al Prefetto è un atto amministrativo che l'interessato può sottoscrivere personalmente. Anche nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente, secondo l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011. Ciò che determina l'esito non è la firma di un professionista ma la specificità dei motivi e la documentazione allegata. L'assistenza tecnica diventa consigliabile quando la sanzione comporta la sospensione della patente o quando la vicenda si complica in fase istruttoria.

In che formato devo presentare il ricorso?

Il PDF è il formato adatto alla versione definitiva, perché fissa contenuto e data ed è quello richiesto per l'invio a mezzo posta elettronica certificata. Il file in Word serve nella fase di lavorazione, quando si adattano i motivi al caso concreto e si inseriscono i riferimenti del verbale. Se l'invio avviene per raccomandata con avviso di ricevimento, occorre stampare due copie e conservare la ricevuta, che vale come prova del rispetto del termine.

Che cosa rischio se il ricorso al Prefetto viene respinto?

Il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza-ingiunzione con cui determina la somma dovuta in misura non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per quella violazione, ai sensi dell'articolo 204 del Codice della strada. È la ragione per cui, quando il vizio è tecnico e richiede l'esibizione di certificati, molti preferiscono rivolgersi direttamente al Giudice di Pace. Contro l'ordinanza-ingiunteva resta comunque possibile l'opposizione davanti al giudice.

Posso far presentare il ricorso da un'altra persona?

Sì. Il ricorso può essere presentato da un delegato munito di procura, e l'atto va allegato all'impugnazione affinché l'autorità possa verificare la legittimazione di chi firma. Per l'incarico si utilizza una procura speciale conforme al Codice civile, che deve indicare con precisione l'oggetto del mandato, gli estremi del verbale e i poteri conferiti. Una delega generica rischia di essere ritenuta insufficiente.

La taratura dell'autovelox deve essere annuale?

L'obbligo di sottoporre gli strumenti di misura a verifiche periodiche di funzionalità e taratura discende dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, e la periodicità annuale è quella consolidata nella prassi applicativa. Con il decreto n. 125/2026 le disposizioni sulle tarature del DM n. 282/2017 restano efficaci per un anno dall'entrata in vigore, mentre le tarature successive alla scadenza dei certificati devono conformarsi al Capo 2 dell'Allegato A. In sede di ricorso ciò che conta è che il certificato fosse valido alla data del rilievo.

CL

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Questo articolo è stato redatto e verificato dal team legale di Captain.Legal e aggiornato secondo la normativa vigente. Non sostituisce una consulenza legale personalizzata.

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