L'autocertificazione di stato di famiglia è la dichiarazione sostitutiva con cui un cittadino attesta sotto la propria responsabilità la composizione del nucleo familiare risultante negli archivi anagrafici del Comune di residenza. Nasce dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, e dal 2012 sostituisce a tutti gli effetti il certificato cartaceo rilasciato dall'ufficio anagrafe, almeno nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. È il modulo che ti chiedono per la DSU ai fini ISEE, per iscrivere un figlio a scuola, per accedere a bonus e contributi statali, per entrare in graduatoria per un alloggio popolare, per ottenere assegni familiari o detrazioni fiscali. Il nostro modello è pronto in pochi minuti, scaricabile in PDF e Word, già strutturato secondo l'articolo 46 del Testo Unico.
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Autocertificazione stato di famiglia: modello per ISEE e PA
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Che cos'è l'autocertificazione di stato di famiglia?
Lo stato di famiglia è la fotografia anagrafica del nucleo familiare convivente: un insieme di persone che risiedono nella stessa abitazione e che risultano legate da matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, secondo la definizione fissata dal DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente). Il certificato classico viene rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza ed elenca, alla data di emissione, tutti i componenti iscritti nella scheda di famiglia. L'autocertificazione produce esattamente gli stessi effetti, con una differenza pratica enorme: la sottoscrive direttamente il cittadino, in carta semplice, senza marca da bollo e senza diritti di segreteria.
La confusione più frequente riguarda la distinzione tra dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47). Per lo stato di famiglia si usa sempre la prima: il dato è già presente negli archivi pubblici, rientra nell'elenco tassativo dell'articolo 46 lettera e), e non richiede autentica di firma quando è destinato alla Pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblici servizi. L'atto di notorietà serve invece per stati e fatti non documentati ufficialmente, e in diversi casi pretende la firma davanti a un pubblico ufficiale. Confondere i due strumenti significa, nella pratica quotidiana, presentare il modulo sbagliato e vedersi respingere l'istanza.
Quadro normativo
Il riferimento centrale è il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che agli articoli 46 e 47 disciplina rispettivamente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e quella di atto di notorietà. Lo stato di famiglia rientra esplicitamente all'articolo 46, lettera e), insieme alla residenza, alla cittadinanza, allo stato civile e ad altri stati documentati negli archivi pubblici. La svolta operativa è arrivata con l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dal 1° gennaio 2012 ha completato la cosiddetta decertificazione: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati nei casi in cui è possibile autocertificare, e i certificati ancora rilasciati al cittadino riportano per legge la dicitura "non utilizzabile nei rapporti con la PA". Il quadro è ricostruito nelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla decertificazione.
La forma è snella ma rigorosa. L'articolo 38 del DPR 445/2000 stabilisce che la dichiarazione si sottoscrive davanti al dipendente addetto a riceverla oppure si presenta firmata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità valido del dichiarante. Non serve marca da bollo (esenzione ex articolo 37), non serve autentica di firma per i destinatari pubblici, non serve testimone. La validità temporale, ai sensi dell'articolo 41, segue quella del certificato sostituito: lo stato di famiglia rilasciato dall'anagrafe è valido sei mesi, e la dichiarazione sostitutiva eredita lo stesso termine, salvo riferimento a dati non soggetti a variazione. Attenzione però alla portata soggettiva: i privati come banche, assicurazioni, datori di lavoro privati e amministratori di condominio non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono farlo per accordo tra le parti. Le false dichiarazioni espongono a responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico, con richiamo agli articoli 483 e 495 del codice penale, oltre alla decadenza automatica dai benefici eventualmente ottenuti (articolo 75).
Quando serve l'autocertificazione di stato di famiglia
L'uso più frequente è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE: il CAF o il portale INPS chiede di indicare con precisione i componenti del nucleo familiare, e il punto di partenza è quasi sempre lo stato di famiglia anagrafico. Subito dopo viene il mondo della scuola, dall'iscrizione al nido fino alla domanda di borsa di studio universitaria, passando per buoni mensa e contributi per i libri di testo. Anche per l'assegno unico universale per i figli a carico la composizione del nucleo è dato chiave e va dichiarata in fase di domanda.
Servono poi situazioni che molti scoprono solo quando arrivano allo sportello. Le graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, le richieste di bonus sociale per energia e gas, le pratiche di esenzione dal ticket sanitario, le agevolazioni sulla TARI o sull'IMU per la prima casa, le domande di ricongiungimento familiare per cittadini stranieri: tutte chiedono di documentare in modo affidabile il nucleo convivente. Anche nel settore immobiliare l'autocertificazione torna spesso utile, ad esempio quando si presentano contratti di locazione e modulistica per il settore immobiliare e occorre dichiarare chi occuperà materialmente l'unità affittata.
Esistono infine casi meno scontati ma frequenti negli studi legali. Le richieste di assegni di mantenimento in sede di separazione, le pratiche successorie per individuare eredi conviventi, le domande di permessi legge 104/1992 per assistenza a familiari disabili, le agevolazioni per le detrazioni fiscali in sede di 730: tutti casi in cui un'autocertificazione precisa risparmia settimane di carte avanti e indietro. Anche chi sta avviando un'attività può averne bisogno per partecipare a bandi pubblici legati alla creazione di un'impresa, dove la composizione familiare incide sui punteggi o sui requisiti di accesso.
Cosa contiene il nostro modello di autocertificazione
Il modello è impostato come una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 lettera e) del DPR 445/2000, con tutte le clausole tecniche che gli sportelli si aspettano di vedere. Niente fronzoli, ma niente buchi: ogni campo che un ufficiale d'anagrafe controllerebbe è presente.
- L'intestazione e identificazione del dichiarante raccoglie nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza completo e Comune di iscrizione anagrafica. Sono dati apparentemente banali, ma una svista sul codice fiscale o sul Comune fa scattare un controllo ai sensi dell'articolo 71 e blocca la pratica.
- La formula di consapevolezza delle sanzioni penali richiama espressamente gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e gli articoli 483 e 495 del codice penale. Non è un dettaglio: la giurisprudenza esige che il dichiarante sia stato reso edotto delle conseguenze, altrimenti la dichiarazione rischia di essere considerata inutilizzabile in sede di contestazione.
- L'elenco dei componenti del nucleo familiare riporta per ciascuno cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e rapporto con il dichiarante (coniuge, figlio, genitore, convivente di fatto ex legge 76/2016, e così via). La data di riferimento dello stato di famiglia è esplicitata in apertura, perché il nucleo cambia nel tempo.
- La clausola sull'utilizzo della dichiarazione indica il procedimento per cui viene resa (ISEE, scuola, bonus, edilizia popolare). È utile ma non obbligatoria, e aiuta l'amministrazione ricevente a contestualizzare i controlli a campione.
- L'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del codice in materia di protezione dei dati personali completa il documento, perché i dati raccolti rientrano nel trattamento ordinario delle pubbliche amministrazioni.
- La sottoscrizione chiude il modulo, accompagnata dalla copia del documento d'identità in corso di validità quando la dichiarazione non viene firmata davanti al funzionario ricevente.
Casi particolari e configurazioni familiari da gestire con attenzione
Coniugi separati o divorziati con figli minori. Il figlio compare nello stato di famiglia del genitore presso cui ha la residenza anagrafica, non necessariamente di quello che lo vede più spesso. L'affidamento condiviso disposto dal giudice non incide automaticamente sull'anagrafe: la residenza resta una sola, anche se i tempi di permanenza sono paritari. Questo punto fa sbagliare moltissime DSU ai fini ISEE, perché il DPCM 159/2013 prevede regole proprie sul nucleo ISEE che possono differire dallo stato di famiglia anagrafico. La regola pratica: autocertifica fedelmente la fotografia anagrafica, e segnala separatamente al CAF la situazione di separazione.
Convivenze di fatto e unioni civili. La legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà) ha riconosciuto giuridicamente sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sia le convivenze di fatto registrate. Nello stato di famiglia anagrafico, i conviventi di fatto risultano come un unico nucleo solo se la convivenza è stata dichiarata all'ufficio anagrafe ai sensi dell'articolo 4 del DPR 223/1989. Senza dichiarazione formale di convivenza, gli stessi soggetti possono comparire come "coabitanti" senza vincolo familiare, e l'autocertificazione deve rispecchiarlo esattamente come risulta in anagrafe.
Studenti universitari fuori sede. La residenza anagrafica resta in genere quella della famiglia d'origine, mentre il domicilio si sposta nella città di studio. Lo studente fuori sede compare quindi nello stato di famiglia dei genitori, anche se vive altrove per gran parte dell'anno. Diverso il caso di chi trasferisce formalmente la residenza nella città universitaria: in quel caso esce dal nucleo originario e ne forma uno autonomo, anche se composto da un solo soggetto. Per chi gestisce assunzioni di stagisti o tirocinanti universitari, capire la differenza è importante quando si predispongono contratti e dichiarazioni che entrano nella modulistica HR e gestione del personale.
Cittadini stranieri con permesso di soggiorno. Possono utilizzare l'autocertificazione di stato di famiglia limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane. Significa, in concreto, che la dichiarazione vale per la composizione del nucleo iscritto all'anagrafe italiana, non per i familiari rimasti nel paese d'origine. Per i ricongiungimenti familiari e le pratiche presso enti diversi dal Comune, è frequente che venga richiesta documentazione aggiuntiva.
Volontari e dirigenti di enti del Terzo Settore. Lo stato di famiglia compare anche nei fascicoli personali di chi assume cariche in associazioni e comitati, soprattutto per verificare l'assenza di conflitti d'interesse o per pratiche di rimborso spese: chi gestisce queste situazioni trova utili anche i modelli per associazioni e ETS costruiti sulla stessa logica di conformità documentale.
Come compilare l'autocertificazione su Captain.Legal
Il percorso parte dalla selezione del modello nella sezione adempimenti quotidiani per il cittadino italiano, all'interno della famiglia delle dichiarazioni sostitutive. Una volta scelto, il configuratore ti chiede i tuoi dati anagrafici completi, il Comune di iscrizione anagrafica e la data di riferimento dello stato di famiglia. Sono campi che il sistema valida in tempo reale: codice fiscale lungo 16 caratteri, data coerente con la nascita, Comune scritto secondo la denominazione ufficiale.
Subito dopo si entra nel cuore del documento, ovvero l'elenco dei componenti del nucleo. Per ciascun convivente inserisci cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e rapporto con il dichiarante, scegliendolo da un menu già tarato sulle figure più comuni (coniuge, figlio, genitore, convivente di fatto, fratello, altro convivente). Puoi aggiungere fino al numero di componenti necessario, riordinarli con un trascinamento, modificarli più volte prima di confermare.
L'ultima sezione del configuratore è dedicata all'utilizzo dichiarato e all'informativa privacy. Se sai a quale procedimento ti serve la dichiarazione (DSU per ISEE, iscrizione scolastica, bonus energia), indicalo nel campo dedicato: aiuta l'amministrazione ricevente e dà al documento un taglio mirato. Una volta confermati i dati, il modello si genera in formato PDF firmabile e Word modificabile, con i richiami normativi già compilati e lo spazio per la firma e per allegare copia del documento d'identità. Stampa, firma a penna e allega la copia del documento: il modulo è pronto da consegnare allo sportello, inviare per posta raccomandata o trasmettere via PEC, secondo le indicazioni dell'ente destinatario.
Errori da evitare
Il primo errore, di gran lunga il più diffuso, è la discordanza tra dichiarazione e archivio anagrafico. L'ufficiale che riceve un'autocertificazione che indica componenti diversi da quelli risultanti in anagrafe attiva un controllo ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000: nel migliore dei casi ti convocano per chiarimenti, nel peggiore parte una segnalazione per dichiarazione mendace. Prima di firmare, vale sempre la pena verificare lo stato di famiglia attuale sul portale del proprio Comune o tramite ANPR, perché trasferimenti, nascite o decessi recenti possono non essere ancora aggiornati nella memoria del dichiarante.
Il secondo errore è la dimenticanza della copia del documento d'identità. Senza allegato, l'autocertificazione presentata fuori dalla presenza del funzionario ricevente è equiparata a una dichiarazione non sottoscritta, e quindi inutilizzabile: l'articolo 38, comma 3, del Testo Unico è chiarissimo. Terzo errore: usare il modello sbagliato. Lo "stato di famiglia storico" (composizione del nucleo a una data passata) è una variante autonoma, e non si compila con il modulo dello stato di famiglia attuale. Quarto: pensare che valga ovunque. Le banche, le assicurazioni e i privati in generale possono accettarla, ma non sono obbligati, e questo malinteso costa spesso una visita di troppo all'anagrafe. Quinto e ultimo: sottovalutare le conseguenze. Le dichiarazioni mendaci innescano un procedimento penale e fanno decadere benefici anche già erogati, con obbligo di restituzione.
Domande frequenti
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